PED: Installazione e Insiemi Troviamo le differenze

Differenza tra Installazione e insieme nella PED

INSTALLAZIONE

Il montaggio di varie Attrezzature a Pressione, per costituire un impianto industriale, effettuato sul luogo d’impianto dall’Utilizzatore o sotto la sua responsabilità, non deve essere sottoposto a procedura globale di conformità e non deve recare la marcatura CE in quanto non si tratta di un Insieme bensì di un impianto, denominato “ installazione ” (installation).

Questi impianti, realizzati dall’Utilizzatore, non rientrano nella Direttiva ma sono soggetti alle norme nazionali del Paese d’installazione.

Supponiamo che un Utilizzatore, solitamente anche proprietario della tecnologia, intenda realizzare un impianto di processo.

Perciò, incarica una Società d’Ingegneria che dell’impianto dovrà:

–        sviluppare il progetto;

–        acquistare i componenti, oppure curarne le specifiche tecniche per l’approvvigionamento;

–        seguire la costruzione dell’impianto medesimo, che il più delle volte è affidata in appalto ad una “Impresa installatrice”.

Se la realizzazione di tale impianto avviene sotto la responsabilità dell’Utilizzatore stesso, siamo in presenza di una installazione e non di un Insieme.

In questo caso, la PED riguarderà:

1.      Attrezzature a Pressione componenti l’impianto;

2.      Tubazioni di collegamento fra le varie attrezzature;

3.      Accessori di sicurezza.

1.  Attrezzature a Pressione componenti l’impianto

L’applicazione della PED riguarda la progettazione, la costruzione, la valutazione di conformità e la marcatura CE di ogni singola Attrezzatura a Pressione (scambiatori, serbatoi,  reattori, valvolame, ecc..) che andrà a comporre l’impianto. Sarà cura di ogni singolo Fabbricante (Fornitore) mantenere i rapporti con l’Organismo Notificato prescelto, oppure imposto dal Committente, per arrivare alla marcatura CE del proprio prodotto. In questa fase l’Utilizzatore tramite la Società d’Ingegneria fornisce al Fabbricante della singola attrezzatura i parametri necessari per una progettazione adeguata: TS, PS, volume/DN, materiali, eventuale sovraspessore di corrosione, data sheet dell’attrezzatura, ecc…..

L’Analisi dei rischi dell’attrezzatura, di competenza del Fabbricante riguarda, solitamente, la “struttura dell’attrezzatura a pressione” fino ai suoi limiti, cioè tutto ciò che si trova “entro i bocchelli”. E’ un’analisi che, partendo dai dati progettuali, riguarda i rischi strutturali dell’attrezzatura. Invece, tutti i rischi connessi con la natura dell’impianto si fanno rientrare nel cosiddetto “rischio residuo”, la cui analisi diventa di competenza dell’Utilizzatore.

2.  Tubazioni di collegamento fra le varie attrezzature

L’applicazione della PED riguarda la progettazione, la costruzione, la valutazione di    conformità e la marcatura CE del “sistema di tubazioni” di collegamento delle varie attrezzature costituenti l’impianto. Tale sistema di tubazioni costituisce una ulteriore attrezzatura a pressione di cui l’impresa installatrice assume la figura di Fabbricante. Sarà quindi sua cura mantenere i rapporti con l’Organismo Notificato prescelto, oppure imposto dal Committente, per arrivare alla marcatura CE del sistema di tubazioni.Anche in questa fase, l’Utilizzatore tramite la Società d’Ingegneria fornisce all’impresa installatrice i parametri necessari per una progettazione appropriata: TS, PS, materiali, ecc…Il Fabbricante effettua l’analisi dei rischi strutturali del sistema tubazioni mediante la verifica degli spessori, la stress analysis, la scelta del percorso,ecc.. Invece tutti i rischi connessi con la natura dell’impianto e la sua influenza sul sistema di tubazioni di collegamento si fanno rientrare nel cosiddetto “rischi residuo” la cui analisi diventa di competenza dell’Utilizzatore.
Nel nostro Paese, con la preesistente regolamentazione, le tubazioni erano escluse dal campo di applicazione delle norme sugli apparecchi a pressione, e quindi l’installatore non era obbligato a rispettare degli standard tecnici specifici (ad es. VSR, S, M,ecc.), ed a fornire la documentazione necessaria per comprovare la bontà del lavoro eseguito. Quindi è probabile che ci sia,da parte del Fabbricante del sistema di tubazioni, una minore sensibilità verso la problematica certificativa.

3.  Accessori di sicurezza

Sono particolari attrezzature a pressione certificate PED in IV categoria.
Essi possono essere suddivisi in:
a)      accessori di sicurezza a limitazione diretta, del tipo meccanici, come valvole di sicurezza, dischi a rottura (senza interessare il processo garantiscono che la pressione non superi il valore massimo ammissibile);
b)      accessori di sicurezza a limitazione indiretta, del tipo strumentali, come ad esempio: limitatori di temperatura, di livello, di pressione, di portata,ecc. (dispositivi costituiti da più unità distinte, che al raggiungimento di un valore prefissato di un parametro essenziale ai fini della sicurezza,attivano sistemi di apertura,regolazione e/o interrompono la prosecuzione del processo).

Per gli accessori di tipo b), da considerarsi, alla pari del tipo diretto, come ultimo mezzo di protezione dell’AP, tutto il loop di sicurezza costituito da:
–        trasmettitore;
–        logica di controllo;
–        attuatore;

deve essere marcato CE. In ogni caso è evidente che le difficoltà per arrivare alla mercatura CE aumentano nel caso di accessori di sicurezza non a catalogo.

Il Fabbricante di tale dispositivo è quella figura che progetta, costruisce e verifica la conformità alla Direttiva dell’intero loop, è può essere uno dei seguenti soggetti:
–        Fabbricante dell’intero dispositivo di sicurezza;
–        Fabbricante dell’Insieme (Attrezzatura da proteggere e dispositivo di sicurezza;
–        Utlizzatore in qualità di Fabbricante del dispositivo di sicurezza;
–        Impresa installatrice.

Art. 19 del D.L.gs 93/00

Il Decreto Legislativo N° 93 del 25/2/00 , di recepimento della Direttiva 97/23/CE, prevede all’Articolo 19 l’emissione successiva (entro il 18/04/01) di uno o più decreti riguardanti:

  1.       le prescrizioni idonee a garantire la permanenza dei requisiti di sicurezza in occasione dell’utilizzazione delle apparecchiature e degli insiemi compresi già quelli in servizio alla data del 18/04/2000,e conseguentemente di adeguare a tale scopo le disposizioni tecniche vigenti in materia di utilizzazione;
  2.       l’individuazione delle attrezzature e degli insiemi per i quali è obbligatoria la verifica di primo o nuovo impianto;
  3.       l’adozione di prescrizioni in ordine all’installazione, messa in servizio,manutenzione e riparazione di un’apparecchiatura o un insieme;
  4.       l’adozione di adatte prescrizioni in ordine alla sottoposizione delle attrezzature e degli insiemi alle seguenti procedure:
  5. –        dichiarazione di messa in servizio;
  6. –        controllo di messa in servizio;
  7. –        riqualificazione periodica;
  8. –        controllo dopo riparazione.

Citazione: Ing. De Lucia – Dip. Milano – ISPESL

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