Documentazione Attrezzature e Recipienti in PRESSIONE – PED

Attrezzature e Recipienti in PRESSIONE – PED

anche oggi una fabbrica dove nessuno sa nulla, nemmeno l’RSPP!!!

per favore divulgate anche voi!

dopo attento studio e ricerca… perché quei signori fanno le cose in modo confuso oltre che complicato, e burocratico…

ho trovato (in modo avventuroso) sul sito dell’INAIL una spiegazione di cosa si deve fare per cominciare ad utilizzare un recipiente in pressione. Questo anche dopo il DM 11 aprile 2011, che introduce le semplificazioni. Non troppe, però.
Sono semplificazioni che intervengono dopo l’avviamento dell’impianto, e la cosa non è spiegata proprio bene per l’indeterminatezza della terminologia usata. E perché usano sempre lo stesso vocabolario, dando adito a confusione. Per questo gli ispettori degli Enti accreditati ne sanno ben poco anche loro.

Tutto inizia dal DM 329/2004 che è un regolamento che attua quanto prescrive la direttiva PED in tema di messa in esercizio delle apparecchi in pressione.

Cioè, il senso sarebbe che dopo aver marcato PED il recipiente, bisogna che siano attuate delle attività per assicurare che i requisiti di sicurezza vengano conservati nel tempo e con la vita dell’impianto. Giusto. Poiché poi il costruttore, che marca PED, non è detto faccia l’installazione -o almeno non ne porta responsabilità- allora bisogna accertare che sia stato fatto tutto in modo sicuro sin dall’inizio. Questa è la diversità con una macchina marcata CE dove le cose sono più semplici.

Per questo all’Art. 19 della PED si dice che deve essere emanato quanto necessario per assicurare la permanenza dei requisiti di sicurezza e si dice che devono essere regolate le attività di installazione, messa in servizio, controllo di messa in servizio, riqualificazione periodica ecc. Ed è appunto stato fatto, in un modo non chiaro.

Quindi:
prima c’è la PED D Lgs 93/2000, entrata in vigore 4 anni dopo circa;
poi il DM 329/2004 che ne attua la messa in opera, come da art. 19
poi il DM 11-4-2011 che introduce modifiche al 329/04 in varie parti-per semplificare.
MESSA IN SERVIZIO DI UN’ATTREZZATURA O DI UN INSIEME IN PRESSIONE: COME INTERPRETARE L’ARTICOLO 4 E L’ARTICOLO 6 DEL D. Lgs 329/04?

Chi fa cosa? E perché? E come? Sembra un incubo. In realtà possiamo cavarcela in qualche modo. O almeno ci proviamo.
Oggi ci concentriamo su un argomento che rischia di togliere il sonno a qualcuno, almeno a chi possiede nella propria azienda una nuova apparecchiatura a pressione, soggetta quindi alla direttiva PED 97/23/CE.

Facciamo una piccola premessa sulle definizioni date nel D. Lgs. 93/2000, il Decreto attuativo della Direttiva PED in Italia; qui vengono definite (art. 1) “attrezzature a pressione” i recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli accessori a pressione, ivi compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili… insomma praticamente tutto quello di cui può essere composto il macchinario che usiamo.
“L’insieme” invece è un numero X di attrezzature che costituiscano un “tutto” funzionante. Molto bene.

Ora, partendo dal presupposto che questo particolare tipo di attrezzature richiede una verifica di prima installazione (oltre alle verifiche periodiche, ma in questo frangente non ci interessano) ci chiediamo: come dobbiamo muoverci? Spulciando qua e là tra direttive, relazioni, guide e quant’altro, a parte un gran mal di testa siamo riusciti a rimediare una risposta che sembra soddisfacente.
Chiediamoci chi installa la macchina.

Abbiamo due possibilità:
Il fabbricante della macchina;
L’utilizzatore o un Terzo incaricato.

Facciamo l’ipotesi più semplice ora, cioè quella di una macchina nuova, quindi con Marchio CE di conformità. Il DM 329/04 dice, nell’art. 4, comma 1, che:
“Le attrezzature o insiemi a pressione di cui all’articolo 1, solo se risultano installati ed assemblati dall’utilizzatore sull’impianto, sono soggetti a verifica per la messa in servizio.”

Possiamo quindi affermare che la verifica di messa in servizio sarà obbligatoria solo per utilizzatore o terzo incaricato qualora installino autonomamente l’attrezzatura / insieme in pressione, e questo passaggio deve essere necessariamente fatto prima della Dichiarazione di Messa in Servizio. Il fabbricante che installi l’attrezzatura/insieme può invece predisporre direttamente la Dichiarazione.

Nel caso in cui l’attrezzatura (o l’insieme) non sia Marcata CE, l’installazione può essere effettuata solo dal fabbricante, in quanto, essendo responsabile del proprio prodotto, dovrà preoccuparsi di eseguire una Valutazione di Conformità CE, in seguito alla quale (dopo esito positivo ovviamente), si potrà procedere con la Dichiarazione di Messa in Servizio.

Lo stesso discorso vale per attrezzature / insiemi che siano da assemblare prima di essere installati, i passaggi sono esattamente uguali.
Chi avvisiamo?

Gli enti preposti alla verifica ovvero INAIL (che farà la verifica di primo impianto) e la ASL (che si occuperà delle verifiche periodiche successive), così come stabilito nell’art. 6, comma 1 del D. Lgs. 329/04, nel quale si trova anche un elenco esatto dei documenti da produrre:
l’elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacita’ e fluido di esercizio;
una relazione tecnica, con lo schema dell’impianto, recante le condizioni d’installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate;
una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403, attestante che l’installazione è stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d’uso;
il verbale della verifica di cui all’articolo 4, ove prescritta;
un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso, o sottoposti a fatica oligociclica.

ps

tra gli enti preposti ha dimenticato di citare i soggetti abilitati che sono ad oggi perfettamente equiparati ad ASL/ARPA ai fini dell’esecuzione delle verifiche periodiche.

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