Leasing mi blocca la vendita del macchinario Usato. La certificazione CE scade?

LA CERTIFICAZIONE CE SCADE?

Di questi tempi ci troviamo sempre più frequentemente di fronte a questa domanda:

“Conviene comprare un macchinario usato per metterlo in commercio?”

È una domanda mal posta, così.

Partiamo dal presupposto che la certificazione CE non ha una scadenza. È sicuro, non è scritto da nessuna parte. Il costruttore che la firma non pone nessuna condizione di temponella sua validità, ha solamente il vincolo di conservare il fascicolo tecnico per 10 anni dopo l’ultimo esemplare costruito. Quindi siamo sempre a posto: costruttore, utilizzatore, acquirente e così via?

Quindi siamo sempre a posto: costruttore, utilizzatore, acquirente e così via?

IL CASO: ACQUISIZIONE PER MESSA IN COMMERCIO

In questo articolo breve ci poniamo la questione e rispondiamo per il caso in cui un’ azienda acquisti un macchinario marcato CE(regolarmente) da un’altra azienda (magari in liquidazione) per metterlo in commercio.

Quindi si sta acquistando una macchina marcata CE di un bel po’ di anni fa: se è marcata, se c’è la Dichiarazione di Conformità e il Manuale, se si fa un esame visivo e una verifica di funzionamento, si è a posto? Non serve altro? Abbiamo appena detto che la marcatura CE non scade, quindi…

Abbiamo appena detto che la marcatura CE non scade, quindi…

E se è statasmarritala Dichiarazione di Conformità? L’Istituto di creditola esigeper concedere il leasing, per esempio. Che fare?

PRIMO: LE NORME ARMONIZZATE

Dobbiamo considerare tutte le variabili in gioco: per avere la presunzione di conformità il costruttore ha applicato delle Norme armonizzate. Sono queste a definire quale sia la miglior tecnica da applicare a regola d’arte. E ogni tanto queste scadono, perché sono superate da altre norme che le perfezionano.

E OGNI TANTO QUESTE SCADONO, perché sono superate da altre norme che le perfezionano.

Ad esempio è recentissima la pubblicazione della EN 14119 sui dispositivi di interblocco che vengono associati ai ripari mobili: le novità rispetto alle tecniche antielusione sono sensibili e rendono meno sicuri i dispositivi che non ne tengono conto. Così come la EN 13849-1 sui PL, cioè sul livello di affidabilità dei dispositivi di sicurezza.

SECONDO: LA SICUREZZA VERSO I LAVORATORI

Il testo Unico sulla Sicurezza, il D. Lgs 81/08, prescrive che le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori siano aggiornate sempre in modo da ridurre al minimo i rischi, in relazione alle conoscenze acquisite in base la progresso tecnico.

E la giurisprudenza, in numerose sentenze, ribadisce che il datore di lavorodeve far sì che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare in sicurezza. Pertanto non è sufficiente che la macchina sia munita degli accorgimenti previsti in un certo momento storico, se oggi il progresso tecnologico mette a disposizione “più perfezionati presidi” per rendere la stessa macchina più sicura. Quindi chi acquista la macchina (anche l’Istituto di credito per il leasing) deve assicurare questo adeguamento.

CONSEGUENZE

Quindi chi acquista per mettere in commercio, prima di farlo, deve obbligatoriamente intervenire in inevitabili migliorie e modifiche (anche un “retrofitting”) per adeguarlo allo stato dell’arte, o meglio “alla miglior tecnologia possibile”, per poi procedere ad nuova marcatura CE o ad una Perizia Asseverata.

Si tratta di capire se si dispone della necessaria professionalità e delle conoscenze specifiche. Non si può cioè svolgere la funzione di “venditore”, come se si fosse un “mero distributore”. Le responsabilità che ci si assume sono pesanti.

Chi acquista per usarlo-questo macchinario- deve tener ben presente che inserire nel proprio assetto produttivo un macchinario datato, pur se marcato CE, non esime da una sua accurata analisi dello stesso: Limiti d’uso, Pericoli presenti, Valutazione dei rischi, Misure di presidio installate e loro efficacia. Tutto questo è obbligatorio.

guarda il video:

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commenti ricevuti:
da Bruno C. il
Ma siete ancora a fare queste domande? si fanno due fatture, una per la macchina e una per il motore, e i due pezzi NON devono essere certificati CE, poi l’acquirente fa figurare di rimontare la macchina e NON deve certificarla CE, ma solo per la rispondenze alle norme di sicurezza. Finiamola con questo feticcio del CE che è stato solo un paradazio protezionistico per tener lontani dal mercato europeo i cinesi.
Con il SPISAL di Verona una torneria aveva installato un piccolo sistema per la carteggiatura dei pezzi in rotazione che aumentava la sicurezza dell’operatore, il consulente per la sicurezza glielo ha contestato perchè cambiava lo stato certificato della macchina. Organo di sorveglianza e padrone lo hanno mandato a ….

noi abbiamo risposto cosi:

rispondo qui come abbiamo risposto su Facebook.
Se le norme tecniche citate sono troppo vecchie e sostituite decade la presunzione di conformità delle stesse. Questo è un problema.
Se l’acquirente compra due componenti separati e poi li monta assieme si assume tutte le responsabilità del caso. Il fornitore ha venduto solo pezzi di ricambio, l’acquirente ha creato un macchinario.

Dichiarare la rispondenza alle norme di sicurezza è la strada giusta, ma chi lo dichiara ne risponde penalmente e civilmente. L’utilizzatore che mette a disposizione degli operai un macchinario deve assicurarsi che lo stesso sia sicuro. Nulla di più.

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