Segnalazione di presunta non rispondenza alla vecchia Direttiva Macchine 98/37/CE ora 2006/42/CE

Oggi recuperiamo questo vecchio articolo scritto da noi anni fa. Ho pensato che potesse essere utile.

Segnalazione di presunta non rispondenza alla vecchia Direttiva Comunitaria 98/37/CE

Per spiegare meglio proviamo ad esempio con un incidente sul lavoro avvenuto in Toscana nel 2010 in cui è implicata un attrezzatura di lavoro.

Sempre in questo esempio seguiamo nello specifico cosa capita al distributore del prodotto.

Normalmente a seguito dell’incidente, l’ASL avvia un indagine e utilizza l’articolo 23 del Testo Unico sulla Sicurezza 81/08 per inquadrare la posizione del distributore.

Riporto qui il testo dell’articolo 23 del 81/08

Art. 23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

  1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Di fatto l’ASL non può decidere se l’attrezzatura è conforme o meno alla normativa cogente e invia una relazione a:

  • Ministero dello Sviluppo Economico,
    Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione,
    D.G. per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica,
    Div. XVIII – Normativa;
  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
    D.G. per l’attività ispettiva,
    Div. III Coordinamento della Vigilanza Tecnica;
  • Regione Toscana,
    D.G. Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà.

L’oggetto della comunicazione è:

Non conformità ai requisiti di sicurezza di attrezzatura di lavoro costituita in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 70 del Dlgs 81/08 e succ. modific, redatta da operatore dell’Ufficio scrivente.

Questa comunicazione viene inviata ai sensi  dell’articolo 70 comma 2 Dlgs 81/08 e succ. modific. affinché codesti Ministeri possano avviare le procedure di accertamento previste dalla normativa.

Leggi anche: Obblighi del Distributore nella Direttiva Macchine

Che ruolo hanno i due Ministeri:

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha il compito di sorvegliare il mercato e proteggere i cittadini consumatori dal comprare prodotti pericolosi in quanto non conformi alla normativa.
Il Ministero del Lavoro ha il compito di proteggere i lavoratori da attrezzature pericolose in quanto non conformi alla normativa.

Relazione di Accertamento di non conformità ai requisiti di sicurezza delle Attrezzature di Lavoro

Di fatto l’ASL compila e spedisce il moduloRelazione di Accertamento di non conformità ai requisiti di sicurezza delle Attrezzature di Lavoro” ai due Ministeri in cui vi è:

  • una descrizione dettagliata delle situazioni di pericolo;
  • la segnalazione di conformità;
  • le prescrizioni di reato adottate nei confronti dell’utilizzatore ai sensi del Dlgs 758/94;
  • se ai sensi dell’art. 23 Dlgs 81/08 sono stati adottati provvedimenti, contravvenzioni, informazioni relative all’incidente e alle conseguenze sul ferito: diagnosi e giorni di inabilità temporanea o permanente;
  • dati completi sulla catena di distribuzione del prodotto;
  • descrizione del prodotto;
  • si allegano foto;
  • descrizione dettagliata delle situazioni di pericolo;
  • si allegano:
Segnalazione di presunta non rispondenza alla Direttiva Macchine 98/37/CE | Certificazionece

Segnalazione di presunta non rispondenza alla Direttiva Comunitaria 98/37/CE

Passano normalmente anni tra l’invio di questa Relazione e la Segnalazione che il  MiSE invia al distributore.

Il distributore riceve quindi via posta il verbale  “Segnalazione di presunta non rispondenza alla Direttiva Comunitaria 98/37/CE” da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

In cosa consiste?

  1. Viene richiesta la lista di tutti i prodotti venduti. Non dell’ultimo anno, ma proprio tutti;
  2. Si chiede quali provvedimenti l’azienda intende fare per rendere conformi sia alla vecchia direttiva macchine 98/37 che alla nuova 2006/42, i prodotti commercializzati;
  3. Si indica possibilità di inviare le proprie controdeduzioni se non si è d’accordo;
  4. Bisogna rispondere entro 60 giorni, in caso contrario verrà dato avvio alle procedure di ritiro dal mercato di tutti i prodotti venduti e il divieto di vendita o di messa in servizio dei prodotti incriminati.

Nel verbale è allegata la relazione dell’ASL di cui abbiamo parlato prima.

Leggi anche: Sicurezza Macchine, Direttiva Macchine e Allegato V: in pochi li sanno applicare!

Cosa si può rispondere?

In questo esempio poniamo che il prodotto sia stato fabbricato in Germania, venduto a un importatore italiano e distribuito da un impresa italiana. In questo caso la marcatura è a nome del produttore tedesco.

In questi casi le autorità possono presumere una Limited Partnership poiché vendono lo stesso prodotto nello stesso mercato con nomi diversi.

Si tratta di fare una perizia in cui affermiamo che xyz è un distributore di un prodotto marcato CE da un produttore europeo. Bisogna evidenziare che avete controllato che il prodotto non presentava vizi palesi prima di rivenderlo.

E’ una procedura che dura almeno un anno se non di più e che bisogna gestire bene. Bisogna preparare bene la documentazione in vista del processo penale, dove bisogna evidenziare l’estraneità di xyz dalle responsabilità sull’infortunio.

E’ molto probabile la ricezione di una multa compresa tra i 10mila e i 40mila euro data dal non rispetto dell’articolo 23 del 81/08. L’importo cambia a seconda di come viene valutata la posizione di xyz.

Ci sono responsabilità diverse tra: 

  • Datore di Lavoro dell’operaio che si è fatto male;
  • Distributore che ha venduto il prodotto;
  • Importatore;
  • Produttore tedesco.

Bisogna districarsi nelle definizioni dei ruoli nel Testo Unico sulla Sicurezza 81/08 o 626/94 e la vecchia direttiva macchine.

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