Organismo Notificato Direttiva Macchine, quando si usa?

Ruolo di un organismo notificato

A chi interessa questo argomento?

Nell’ambito della Direttiva macchine solo a chi fabbrica o mette in commercio i tipi di macchine che sono elencati all’All. IV della 2006/42 CE. Infatti per poter marcare CE questa categoria di macchine è necessario seguire una procedura, opportunamente scelta, che coinvolge la vigilanza di un organismo notificato.

Leggi anche: Procedure di valutazione della conformita’

Gli organismi notificati

Sono organismi terzi indipendenti che vengono incaricati di effettuare le procedure di valutazione della conformità per i tipi di macchine elencate all’allegato IV.

Si chiama “notificato” perché viene notificato alla Commissione e agli altri Stati membri.  Ciascun organismo ha un numero di identificazione unico e può essere notificato a norma di una o più direttive dell’UE.

Per marcare CE si presentano due casi:

Organismo Notificato Direttiva Macchine, quando si usa? | Certificazionece

NOTA:

L’articolo 12, paragrafo 3 DELLA 2006/42 CE definisce le tre procedure di valutazione di conformità alternative che possono essere applicate alle categorie di macchine elencate all’allegato IV, progettate e costruite secondo norme armonizzate. Affinché le procedure di cui all’articolo 12, paragrafo 3 siano applicabili, dovranno essere rispettate le seguenti tre condizioni:

  • la macchina in questione deve rientrare nel campo di applicazione di una o più  norme armonizzate di tipo C, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella GU dell’Unione europea – cfr. §110: commenti sull’articolo 7, paragrafo 2;
  • la norma o le norme armonizzate in questione devono coprire tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina come determinati dalla valutazione dei rischi;
  • la macchina deve essere progettata e fabbricata in piena conformità con le Norme armonizzate di cui trattasi.

Leggi anche: Dichiarazione di Conformità PED

Elenco delle categorie di macchine in All. IV

  1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:
    • 1.1. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;
    • 1.2. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;
    • 1.3. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo di avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;
    • 1.4. seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale;
  2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;
  3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno;
  4. Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:
    • 4.1. seghe a lama(e) in posizione fissa durante il taglio, con tavola o supporto del pezzo fisso o a movimento alternato;
    • 4.2. seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.
  5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili;
  6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;
  7. Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili;
  8. Seghe a catena portatili da legno;
  9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s;
  10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico manuale;
  11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale;
  12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:
    • 12.1 locomotive e benne di frenatura;
    • 12.2 armatura semovente idraulica;
  13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione;
  14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari;
  15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
  16. Ponti elevatori per veicoli;
  17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri;
  18. Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine a impatto;
  19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone;
  20. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11;
  21. Blocchi logici per funzioni di sicurezza;
  22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS);
  23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

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