DIRETTIVA 95/16/CE ASCENSORI

DIRETTIVA 95/16/CE ASCENSORI

La direttiva 95/16/CE identifica, nello spirito del nuovo approccio comunitario messo a punto per la marcatura CE dei prodotti e la loro libera commercializzazione in Europa, i requisiti essenziali di sicurezza per la progettazione e la costruzione:

degli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni dei componenti di sicurezza in essi installati.
La direttiva 95/16/CE è stata recepita in Italia tramite il D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (nel seguito: DPR 162/99).

Il DPR 162/99 ha sostituito la legislazione previgente in materia di collaudo e messa in servizio degli ascensori e in particolare ha:
introdotto uno schema di valutazione della conformità basato sui principi del “nuovo approccio”; affidato a Organismi Notificati (nel seguito: O.N.) l’esecuzione delle procedure di valutazione della conformità degli ascensori, laddove queste (ed in particolare il “collaudo” degli ascensori) erano precedentemente di competenza di organismi statali preposti (ENPI e successivamente ISPESL).
Vale la pena sottolineare che il DPR 162/99, in aggiunta al recepimento del testo della Direttiva e conseguentemente di tutte le procedure di valutazione di conformità da questa previste, contiene anche disposizioni circa le verifiche periodiche e straordinarie degli impianti ascensore.
In particolare, il DPR 162/99 affida l’esecuzione di queste tipologie di verifiche agli stessi O.N..

Sicurezza Ascensori 108/09

Dal 24 giugno 1999 tutti i nuovi ascensori devono rispettare i requisiti di sicurezza contenuti nella direttiva 95/16 CE recepita dal DPR 162/99.

Ora ci si preoccupa di mettere in sicurezza gli ascensori antecedenti il 1999 ed è così entrato in vigore il 108/09. La nuova normativa pone una distinzione in base all’anzianità dell’ascensore:

  1. Ascensori antecedenti il 15 novembre 1964
  2. Ascensori compresi tra il 15 novembre 1964 ed il 24 ottobre 1979
  3. Ascensori compresi tra il 24 ottobre 1979 ed il 9 aprile 1991
  4. Ascensori compresi tra il 9 aprile 1991 ed il 24 giugno 1999

Il proprietario dell’ascensore al momento della verifica periodica deve “richiedere e concordare” la data di una verifica straordinaria per effettuare la valutazione dei rischi previsti dalla norma UNI EN 81-80.

Tale data dovrà essere fissata entro:

  1. 2 anni dall’entrata in vigore del decreto per il tipo 1
  2. 3 anni dall’entrata in vigore del decreto per il tipo 2
  3. 4 anni dall’entrata in vigore del decreto per il tipo 3
  4. 5 anni dall’entrata in vigore del decreto per il tipo 4

Sul verbale di verifica periodica sarebbe meglio annotare la data di verifica straordinaria “richiesta e concordata”.

La verifica straordinaria ed i tempi di adeguamento

La verifica straordinaria dovrà controllare tutti gli adeguamenti previsti dalla norma UNI EN 81-80. Tali adeguamenti sono classificati in modo diverso a seconda del pericolo. Gli oneri di tale verifica sono a carico del proprietario dell’ascensore. Il verbale di verifica straordinaria dovrà contenere il piano di adeguamento dell’impianto con tutte le specifiche necessarie e con l’indicazione delle priorità.

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