Componenti e Pezzi di Ricambio nella direttiva Macchine

Applicabilità della direttiva macchine ai pezzi di ricambio

La direttiva 98/37/CE si applica alle macchine e ai componenti di sicurezza immessi separatamente sul mercato, dove per macchina si intende (direttiva 98/37/CE, articolo 1, comma 2):

  • un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, ed eventualmente con azionatori, con circuiti di comando e di potenza, ecc., connessi solidalmente per un’applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento e il condizionamento di un materiale;
  • un insieme di macchine e di apparecchi che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
  • un’attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina immessa sul mercato, per essere montata dall’operatore stesso su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore, nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile.

Leggi anche: Dispositivi di abilitazione – Direttiva Macchine 2006/42

E in modo del tutto analogo (direttiva 2006/42/CE, articolo 2, lettera a):

  • insieme equipaggiato o destinato a essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente, per un’applicazione ben determinata;
  • insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
  • insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
  • insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
  • insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta
Come applicare la direttiva macchine ai pezzi di ricambio | Certificazionece

Quindi perché un oggetto rientri nella definizione di macchina deve avere almeno un organo in movimento — e questo ne denota la connotazione «meccanica» — azionato da una fonte di energia e deve avere una destinazione d’uso ben definita, ovvero deve portare a termine una serie di operazioni tese a uno scopo preciso: una macchina non completa al punto da non poter assolvere le proprie funzioni, non rientra nel campo di applicazione della direttiva.

I pezzi di ricambio non sono quindi macchine — e come tali non possono essere marcati CE ai sensi della direttiva macchine — se non rientrano nelle definizioni sopra riportate; ad esempio un albero o un cuscinetto non devono recare la marcatura CE in quanto non rientrano nella definizione di «macchina».

I ricambi non rientrano nemmeno nella definizione di «attrezzatura intercambiabile» della direttiva macchine, come chiarito dal commento al testo della direttiva 98/37/CE emesso dalla commissione per la direttiva macchine dell’unione europea:

70. Il concetto di «attrezzatura intercambiabile» non deve essere inteso letteralmente, in particolare dal punto di vista puramente tecnico. Si tratta infatti di un concetto giuridico proprio della direttiva «macchine» e non si riferisce assolutamente ai molteplici pezzi di ricambio delle macchine. Tali pezzi «intercambiabili» sotto il profilo tecnico non modificano la funzione principale della macchina e non possono pertanto essere considerati «attrezzature intercambiabili» né dal punto di vista giuridico né tecnico.

Leggi anche: Attrezzature di lavoro secondo la direttiva macchine

Qualora invece i pezzi di ricambio ricadano nell’ambito di applicazione di altre direttive — ad esempio direttiva bassa tensione o compatibilità elettromagnetica per i componenti elettrici, direttiva PED o ATEX per apparecchi in pressione o destinati al funzionamento in atmosfera potenzialmente esplosiva — dovranno recare la marcatura CE nei modi previsti da tali direttive.

[1]  La fonte di energia che aziona la macchina può essere esterna (elettricità, batteria, combustibile, ecc.) o immagazzinata (molla, peso).

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