VENDERE E ACQUISTARE MACCHINARIO USATO

OBBLIGHI E RISCHI – COME METTERSI IN REGOLA

Quando un macchinario, una attrezzatura di lavoro, una macchina in generale si considerano “usato”?

Si può ritenere che ciò avvenga quando si tratta di un prodotto che è già stato utilizzato in uno stato dell’Unione Europea e che viene sottoposto ad una nuova immissione sul  mercato.

Se la data di prima immissione sul mercato è posteriore all’entrata in vigore della Direttiva macchine si tratta di un prodotto già fabbricato conforme ai requisiti dell’All. I della Direttiva e perciò marcato CE.

Quando invece si mette in commercio un  macchinario usato con data di produzione antecedente all’entrata in vigore della “vecchia” Direttiva macchine, bisogna preventivamente accertarsi che sia adeguato ai livelli di sicurezza necessari.

Se invece proviene da un Paese extra UE, anche se usato, bisogna comportarsi come si trattasse di prima immissione sul mercato, e quindi va marcato CE. Questo è sicuro.

Di solito, la situazione che si presenta a chi vuole commercializzare un macchinario usato, richiede un intervento di adeguamento. Infatti ormai, per giurisprudenza consolidata, le attrezzature di lavoro devono sempre corrispondere alle norme di buona tecnica ed essere aggiornate ai livelli di sicurezza raggiungibili e ormai abituali. Questo specialmente va considerato per i Sistemi di comando e per la EN 13849-1.

Per fare questo si possono seguire due strade:

  • Chi esegue materialmente l’intervento di adeguamento appone direttamente sul macchinario il suo nome e il suo marchio, e marca direttamente CE. Così facendo il prodotto può liberamente circolare sul mercato europeo;
  • Chi esegue l’intervento di adeguamento si appoggia su un esperto, che esegue le necessarie verifiche. Alla fine chi esegue l’intervento rilascia una dichiarazione di rispondenza, oppure  chiede al tecnico verificatore di rilasciare unaperizia asseverata. (non è superfluo ricordare che la responsabilità ricade sempre sul datore di lavoro, comunque).

L’ADEGUAMENTO

Fatta la valutazione dei rischi sulla base dei requisiti dell’All. I della 2006/42 e dell’All. V della 81/08, e decisi gli interventi di adeguamento, installate le misure di sicurezza necessarie, bisogna porre attenzione che c’è ancora da provvedere all’aggiornamento degli schemi elettrici, pneumatici, all’apposizione della targa di identificazione sulla macchina, dei cartelli segnaletici e alla stesura del manuale di uso e manutenzione accuratamente aggiornato, con tutte le avvertenze necessarie, già individuate in sede di valutazione del rischio.

Tutto questo ricade come obbligo sul rivenditore.

I più frequenti interventi di adeguamento comportano le applicazioni di pulsante fungo di emergenza, schermi e ripari interbloccati, protezioni fisse  e barriere distanziatrici su organi in movimento, comandi a uomo presente, adeguamento del quadro elettrico,

LA PERIZIA

A conforto di quanto fatto,  l’ingegnere che deve fare la perizia si basa sia sulle prescrizioni ricavate dall’art. 23 del D.Lgs 81/08 e sui requisiti richiesti dall’All.V dello stesso decreto, sia sull’Art. 18 del D. Lgs 17/2010 e sull’Art. 11 del DPR 459/96.

Sulla base di queste prescrizioni, dopo aver eseguito le verifiche ed il sopralluogo, rilascia una attestazione di conformità.  Queste verifiche in base all’All. V vanno eseguite verificando la rispondenza a quanto definito appunto in questo allegato.

In pratica cosa succede: prima si verbalizza che, in data — alla presenza di —-rappresentante della parte Venditrice, è stato effettuato un sopralluogo presso i locali della medesima dove sono presenti le macchine oggetto di perizia per vedere gli interventi di adeguamento apportati, prendere le opportune foto,  controllare le certificazioni dei dispositivi di sicurezza. Quindi, sulla base degli accertamenti effettuati si dichiara che si è proceduto alla verifica di conformità rispetto alle prescrizioni dettate dall’Allegato V del D.Lgs 81/2008 “REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE” e in base alla verifica effettuata si dichiara che la macchina sopradescritta risulta ancora tecnicamente valida e dotata di tutti i dispositivi di sicurezza efficienti e conformi a quanto previsto dall’Allegato V del D.Lgs 81/2008 e pertanto sussistono le condizioni di commerciabilità così come previsto dall’Art 11 del D.P.R. 459/96 e dall’Art. 23 del D.Lgs 81/2008;

 

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