Sanificazione e disinfezione ambienti: quali certificazioni?

Questo articolo lo sto scrivendo durante il periodo della pandemia da Coronavirus. In questo momento è tutto bloccato e i pochi che aprono, sanificano e disinfettano per rimanere aperti.

Penso avverrà lo stesso per poter riaprire nel prossimo futuro. In questo momento si vive di settimana in settimana. Difficile programmare qualcosa.

Visto il periodo che stiamo vivendo siamo bombardati di richieste di aziende che vogliono convertirsi al medicale. Molti vogliono produrre e vendere attrezzature utili a disinfettare ambienti.

E cosi abbiamo scoperto una nuova fregatura che gira. Molte aziende di pulizia si offrono di fare interventi di sanificazione con macchinari e tecnologie che mi sembrano un pelo improvvisate.

Sanificazione e disinfezione ambienti da Coronavirus

Quando vengono a sanificare il tuo condominio, il tuo negozio, i tuoi uffici, il tuo capannone, le tue macchine, le tue linee, ecc…. ti promettono di proteggerti dal virus.

Tanto per ricordare:

  • pulire vuol dire rimuovere meccanicamente il materiale estraneo visibile (polvere, sporco ecc.) da oggetti e superfici con l’impiego di acqua con o senza l’uso di un detergente.
    L’acqua ha la funzione di diluire, il detergente di rendere solubile lo sporco e quindi permetterne l’asportazione;
  • disinfettare significa eliminare o ridurre a livelli di sicurezza i microrganismi patogeni (capaci cioè di indurre una malattia) presenti su materiali.

Parliamo dei  due punti di vista:

  1. devo comprare il servizio di Sanificazione e disinfezione;
  2. devo attrezzarmi per venderlo.

Leggi anche: Importare Guanti da Extra UE: quali certificazioni devo avere?

Caso 1: devo comprare il servizio di sanificazione e disinfezione

Per prima cosa devo qualificare il fornitore e capire se è in grado di mantenere la promessa. Tantissime aziende di pulizie si stanno proponendo per questo servizio molto meglio pagato.

Quale documentazione devo chiedere per capire se sono in grado?

La prima domanda che devo porre è se puliscono, disinfettano o sterilizzano. Queste tre parole hanno significati molto diversi.

Se l’operazione la fanno a mano senza macchine possono usare prodotti registrati al ministero della sanità come presidi medico chirurgici. Sull’etichetta deve comparire il numero di registrazione.

Se l’operazione la fanno usando macchinari dobbiamo domandarci cosa devono disinfettare.

Se devono disinfettare un ambiente sanitario:

  • la macchina produce ozono o vapore e deve essere marcata CE con ente notificato;
  • la macchina usa un prodotto e deve essere marcata CE senza ente, il prodotto che immettono nella macchina deve essere marcato CE con ente notificato.

In entrambi i casi il fabbricante della macchina e del liquido devono essere registrati al ministero della sanità come fabbricanti di dispositivi medici. La macchina e il liquido devono essere registrati a loro volta come dispositivi.

Se devono disinfettare un ambiente non sanitario:

  • la macchina produce ozono o vapore e deve essere marcata CE;
  • la macchina usa un prodotto e deve essere marcata CE senza ente, il prodotto che immettono nella macchina deve essere marcata CE con ente notificato.

Vi è un problema con le macchine che producono ozono senza ente, non sappiamo se il gas prodotto ottiene il risultato o meno. Nessuno lo controlla.

Qui puoi visitare il sito dell’associazione di categoria dei produttori di macchine di Ozono.

Detto questo so cosa posso chiedere. L’azienda che si propone di sanificare l’ambiente deve dirmi cosa usa per farlo.

Quindi chiederò l’etichetta dei prodotti usati, la foto della marcatura CE delle macchine usate e i numeri di registrazione al ministero della sanità. Se non li hanno o non sanno di cosa parlate, cambiate fornitore.

Le etichette dei prodotti certificati come presidio medico chirurgico riportano il numero di registrazione al ministero. Senza quel numero non accettateli. Chiedete copia dell’etichetta allegata alla dichiarazione di avvenuta Sanificazione.

Ricordo che se usano una macchina che produce ozono, certificata con la direttiva macchine, non vi è modo di sapere se l’ozono prodotto è conforme a quello citato nella circolare del ministero della sanità. Non è vietato usarle, solo non vi è modo di verificare se funzionano. Alcuni usano i tamponi per misurare la differenza tra prima del trattamento e dopo il trattamento.

Caso 2: devo attrezzarmi per vendere il servizio di sanificazione e disinfezione

Quindi devono utilizzare attrezzature certificate secondo la direttiva europea 93/42 sui dispositivi medici.

Cosa dice il campo di applicazione di questa direttiva:

Articolo 1

Definizioni, campo di applicazione.

  1. La presente direttiva si applica ai dispositivi medici e ai relativi accessori. Ai fini della presente direttiva gli accessori sono considerati dispositivi medici a pieno titolo. In appresso i dispositivi medici ed i loro accessori vengono indicati col termine «dispositivi».
  2. Ai fini della presente direttiva s’intende per:
    • a) dispositivo medico: qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento e destinato dal fabbricante ad esser impiegato nell’uomo a scopo di:
      • diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia;
      • diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap;
      • studio, sostituzione o modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico;
      • intervento sul concepimento, la cui azione principale voluta nel o sul corpo umano no sia conseguita con mezzi farmacologici né immunologici né mediante metabolismo, ma la cui funzione possa essere assistita da questi mezzi;
    • b) accessorio: prodotto che, pur non essendo un dispositivo, sia destinato in modo specifico dal fabbricante ad essere utilizzato con un dispositivo per consentirne l’utilizzazione prevista dal fabbricante stesso.

Quando sanifichi e disinfetti stai facendo prevenzione nei confronti di una malattia. Quindi rientri a pieno titolo in questa direttiva.

Se invece leggi questo articolo dopo il 26 maggio 2020 sappi che è entrato in vigore il Regolamento Europeo 2017/745 sui dispositivi medici. La sostanza non cambia.

Quali certificazioni avere per la sanificazione e disinfezione degli ambienti? | Certificazionece

Ecco come definisce i dispositivi medici

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) «dispositivo medico»: qualunque strumento, apparecchio, apparecchiatura, software, impianto, reagente, materiale o altro articolo, destinato dal fabbricante a essere impiegato sull’uomo, da solo o in combinazione, per una o più delle seguenti destinazioni d’uso mediche specifiche:

  • diagnosi, prevenzione, monitoraggio, previsione, prognosi, trattamento o attenuazione di malattie,
  • diagnosi, monitoraggio, trattamento, attenuazione o compensazione di una lesione o di una disabilità,
  • studio, sostituzione o modifica dell’anatomia oppure di un processo o stato fisiologico o patologico;
  • fornire informazioni attraverso l’esame in vitro di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati, e che non esercita nel o sul corpo umano l’azione principale cui è destinato mediante mezzi farmacologici, immunologici o metabolici, ma la cui funzione può essere coadiuvata da tali mezzi. Si considerano dispositivi medici anche i seguenti prodotti:
    • dispositivi per il controllo del concepimento o il supporto al concepimento;
    • i prodotti specificamente destinati alla pulizia, disinfezione o sterilizzazione dei dispositivi di cui all’articolo 1, paragrafo 4, e di quelli di cui al primo comma del presente punto.

Detto questo ora parliamo di quali certificazioni devono avere le attrezzature per poter operare.

Per poterlo fare bisogna rispettare due requisiti:

  1. la macchina che sanifica deve essere marcata CE come dispositivo medico classe I;
  2. il liquido usato deve essere marcato CE come dispositivo medico classe IIa.

Cosa vuol dire? Vuol dire che per certificare il liquido ci vuole un ente terzo che garantisce per noi. Quindi il CE sulla confezione del liquido deve essere associato ad un numero di 4 cifre. Ovviamente quel liquido dovrebbe essere usato solo con la macchina cui è associato, secondo le istruzioni scritte nel manuale della macchina.

Tantissime macchine in commercio e usate, non rispettano questi requisiti. Non fatevi fregare.

E se uso una macchina che produce ozono?
Molti mi dicono: “Ma per l’OZONO che non ha alcun prodotto e viene generato attraverso l’ossigeno cambia tutto…“. La macchina stessa che produce Ozono deve garantire il risultato ed è lei che dev’ essere certificata Classe IIa.

Per completezza copio anche la definizione di ricondizionamento.

39) «Ricondizionamento»: un processo eseguito su un dispositivo usato per consentirne un riutilizzo sicuro, comprendente la pulizia, la disinfezione, la sterilizzazione e le procedure associate, nonché i test e il ripristino della sicurezza tecnica e funzionale del dispositivo usato.

E dove è scritta la Classe IIa che non trovo da nessuna parte?

7.3. Regola 16: tutti i dispositivi destinati specificamente a essere utilizzati per disinfettare, pulire, sciacquare o, se del caso, idratare le lenti a contatto rientrano nella classe IIb.

Tutti i dispositivi destinati specificamente a essere utilizzati per la disinfezione o la sterilizzazione dei dispositivi medici rientrano nella classe IIa, a meno che si tratti di soluzioni disinfettanti o di apparecchi di lavaggio e disinfezione destinati specificamente a essere utilizzati per disinfettare i dispositivi invasivi al termine del trattamento, nel qual caso rientrano nella classe IIb.

Questa regola non si applica ai dispositivi destinati a pulire dispositivi diversi dalle lenti a contatto solo mediante un’azione fisica.

Se importi una macchina da extra UE ecco cosa devi sapere

Articolo 13 Regolamento Europeo 2017/745

Obblighi generali degli importatori.

  1. Gli importatori immettono sul mercato dell’Unione solo dispositivi conformi al presente regolamento.
  2. Al fine di immettere un dispositivo sul mercato gli importatori verificano che:
    • a) sia stata apposta la marcatura CE al dispositivo e sia stata redatta la dichiarazione di conformità UE di quest’ultimo;
    • b) il fabbricante sia identificato e che questi abbia designato un mandatario conformemente all’articolo 11;
    • c) il dispositivo sia etichettato conformemente al presente regolamento e corredato delle istruzioni per l’uso prescritte;
    • d) il fabbricante, se del caso, abbia attribuito un UDI al dispositivo conformemente all’articolo 27. L 117/26 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 5.5.2017. L’importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un dispositivo non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, non immette il dispositivo sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme e ne informa il fabbricante e il mandatario di quest’ultimo. L’importatore, se ritiene o ha motivo di credere che il dispositivo presenti un rischio grave o che sia un dispositivo falsificato, ne informa altresì l’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito.
  3. Gli importatori indicano sul dispositivo o sul suo confezionamento o in un documento che accompagna il dispositivo il loro nome, la loro denominazione commerciale o il loro marchio registrato, la loro sede e l’indirizzo al quale possono essere contattati in modo tale da poter essere localizzati. Essi si assicurano che le informazioni che figurano sull’etichetta fornita dal fabbricante non siano coperte da eventuali altre etichette.
  4. Gli importatori verificano che il dispositivo sia registrato nel sistema elettronico conformemente all’articolo 29 e integrano tale registrazione con le loro informazioni conformemente all’articolo 31.
  5. Gli importatori garantiscono che, per il periodo in cui un dispositivo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non compromettano la sua conformità ai requisiti generali di sicurezza e prestazione di cui all’allegato I e rispettano le eventuali condizioni stabilite dal fabbricante.
  6. Gli importatori tengono un registro dei reclami, dei dispositivi non conformi nonché dei richiami e dei ritiri, e forniscono al fabbricante, al mandatario e ai distributori tutte le informazioni da essi richieste che consentono loro di esaminare i reclami.
  7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un dispositivo da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento, ne informano immediatamente il fabbricante e il suo mandatario. Gli importatori cooperano con il fabbricante, il suo mandatario e le autorità competenti al fine di assicurare che siano adottate le azioni correttive necessarie per rendere conforme tale dispositivo, ritirarlo o richiamarlo.

    Se il dispositivo presenta un rischio grave, essi informano immediatamente anche le autorità competenti degli Stati membri in cui lo hanno messo a disposizione e, se del caso, l’organismo notificato che ha rilasciato un certificato per il dispositivo in questione a norma dell’articolo 56, fornendo in particolare informazioni precise sulla non conformità e sulle eventuali azioni correttive intraprese.
  8. Gli importatori che hanno ricevuto reclami o segnalazioni da parte di operatori sanitari, pazienti o utilizzatori in merito a presunti incidenti relativi a un dispositivo che hanno immesso sul mercato trasmettono immediatamente queste informazioni al fabbricante e al suo mandatario.
  9. Gli importatori conservano, per il periodo di cui all’articolo 10, paragrafo 8, una copia della dichiarazione di conformità UE e, se del caso, una copia del certificato pertinente rilasciato a norma dell’articolo 56, comprese le eventuali modifiche e integrazioni.
  10. Gli importatori cooperano con le autorità competenti, su richiesta di queste ultime, per qualsiasi azione adottata al fine di eliminare o, qualora ciò non fosse possibile, attenuare i rischi presentati dai dispositivi che hanno immesso sul mercato. Gli importatori, su richiesta di un’autorità competente dello Stato membro in cui l’importatore ha sede, forniscono a titolo gratuito campioni del dispositivo o, qualora ciò sia impossibile, garantiscono l’accesso al dispositivo.

Cosa dice ATS Bergamo sull’argomento sanificazione e disinfezione

Pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro

PREMESSA

La necessità di garantire condizioni igieniche adeguate in tutti gli ambienti, domestici e lavorativi è ribadita nella maggior parte delle norme e circolari Ministeriali e Regionali. Il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” siglato il 14 marzo 2020, in tema di pulizia e sanificazione indica in modo specifico che:

  • l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
  • nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;
  • occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi;
  • l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga). Molti sono i quesiti posti soprattutto per quanto riguarda l’interpretazione di alcuni termini quali la “sanificazione”.

L’Istituto Superiore di sanità, nel Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 del 23 marzo 202013 ha dato specifiche indicazioni per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.

Il rapporto, a cui si rinvia per approfondimenti, fornisce una serie di raccomandazioni da seguire sia negli ambienti domestici che lavorativi per mantenere un buon livello di qualità dell’aria indoor in relazione al contenimento del rischio di contagio da COVID-19, chiarendo anche alcuni concetti di base come appunto la sanificazione. In particolare chiarisce che, per:

  • PULIZIE QUOTIDIANE/SANIFICAZIONE

    S’ intende: “il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione. Riferimento UNI 10585: 1993. Pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo”.

    L’istituto Superiore di Sanità nel documento citato, oltre a fornire raccomandazioni generali da mettere in atto giornalmente, nelle condizioni di emergenza associate all’epidemia virale SARSCoV-2, per il mantenimento di una buona qualità dell’aria indoor negli ambienti di lavoro, offre anche indicazioni per la pulizia degli ambienti di lavoro.

    Alcune indicazioni sono di seguito riportate rinviando alla lettura del documento per gli approfondimenti:
    • garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture per favorire una riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici, degli odori, dell’umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe). Si sottolinea che scarsi ricambi d’aria favoriscono, negli ambienti indoor, l’esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori;
    • il ricambio dell’aria deve tener conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio naturale dell’aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale nell’ambiente di lavoro;
    • negli edifici dotati di specifici impianti di Ventilazione Meccanica Controllata, questi devono mantenere attivi l’ingresso e l’estrazione dell’aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (possibilmente con un decremento dei tassi di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell’edifico). In questo periodo di emergenza per aumentare il livello di protezione, deve essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell’aria per evitare l’eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nell’aria. In questa fase può risultare anche utile aprire nel corso della giornata lavorativa le finestre e i balconi per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell’aria;
    • le prese e le griglie di ventilazione vanno pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente;
    • garantire un buon ricambio dell’aria anche negli ambienti/spazi dove sono presenti i distributori automatici di bevande calde, acqua e alimenti. In questi ambienti deve essere garantita la pulizia/sanificazione periodica (da parte degli operatori professionali delle pulizie) e una pulizia/sanificazione giornaliera (da parte degli operatori addetti ai distributori automatici) delle tastiere dei distributori con appositi detergenti compatibilmente con i tipi di materiali;
    • nel caso di locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, bagni, ecc.), ma dotati di ventilatori/estrattori questi devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza, ATS consiglia di attivare l’estrattore di aria già qualche minuto prima che il personale vi acceda;
    • gli addetti/operatori professionali che svolgono le attività di pulizia quotidiana degli ambienti e/o luoghi (spolveratura e spazzamento ad umido o con panni cattura-polvere, lavaggio, disinfezione, ecc.) devono correttamente seguire le procedure, i protocolli, le modalità e adottare l’uso di Dispositivi di Protezione Individuale omissis…;
    • le PULIZIE QUOTIDIANE degli ambienti/aree, devono riguardare le superfici toccate più di frequente (es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie passeggeri, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti). Utilizzare panni diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o con alcool etilico al 75% e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici (es. come la candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici, tenendo in considerazione il tipo di materiale, l’uso e l’ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo d’azione (sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire;
    • nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all’interno dell’edificio, è necessario procedere alla sanificazione dell’ambiente, intesa come attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione.

      In questo contesto, è opportuno ricordare che i coronavirus possono persistere su superfici inanimate al massimo fino a 9 giorni a seconda della matrice/materiale, della concentrazione, della temperatura e dell’umidità, anche se non è accertato vi persistano in forma vitale. La sanificazione della stanza/area deve essere eseguita secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio);
    • arieggiare gli ambienti sia durante sia dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (controllare i simboli di pericolo sulle etichette), aumentando temporaneamente i tassi di ventilazione dei sistemi VMC o aprendo le finestre e balconi. Evitare o limitare l’utilizzo di detergenti profumati, in quanto, nonostante la profumazione, aggiungono inutilmente sostanze inquinanti e degradano la qualità dell’aria indoor.
  • PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI DOVE ABBIANO SOGGIORNATO CASI CONFERMATI DI COVID-19 PRIMA DI ESSERE STATI OSPEDALIZZATI.

    Le indicazioni di riferimento sono contenute nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020.

    In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

    Tenendo conto della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

    Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

    Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe), e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

    Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

Quesiti

Si riportano le domande più frequenti relative ad aziende in ambito non sanitario.

Domanda: nelle aziende che sono state chiuse per 3-4 settimane è comunque necessario procedere alla sanificazione dei locali?

Domanda: In assenza di ulteriori veicoli/cause di contagio (azienda chiusa, assenza di lavoratori e terzi), per quanto tempo si può ritenere che il virus permanga sulle superfici?

Domanda: La sanificazione è sempre e comunque necessaria prima della ripresa del lavoro, laddove vi siano stati casi di covid ma sia trascorso un certo lasso di tempo?

RISPOSTA. I virus SARS-CoV-2, secondo le informazioni ad oggi disponibili, possono persistere su superfici inanimate al massimo fino a 9 giorni in dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione, della temperatura e dell’umidità, anche se non è accertato vi persistano in forma vitale.

Per tale motivo, se l’azienda è stata chiusa e non frequentata per più di 9 giorni, prima della riapertura sarà sufficiente procedere ad una adeguata pulizia con le stesse modalità previste per le PULIZIE QUOTIDIANE 14. Le pulizie quotidiane secondo le modalità indicate dall’Istituto Superiore di Sanità, dovranno continuare anche dopo la riapertura delle aziende.

Gli ambienti andranno arieggiati sia durante sia dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (controllare i simboli di pericolo sulle etichette), aumentando temporaneamente i tassi di ventilazione dei sistemi VMC o aprendo le finestre e balconi.

Le prese e le griglie di ventilazione vanno pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente.

Ulteriori raccomandazioni

Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento (es. pompe di calore, fancoil, o termoconvettori), dopo la riapertura dell’azienda e durante tutto il periodo del perdurare dell’epidemia, anche se in forma più attenuata, è opportuno tenere spenti gli impianti per evitare il possibile ricircolo del virus SARS-CoV-2 in aria.

Se non è possibile tenere fermi gli impianti, pulire settimanalmente i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere bassi i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. La polvere catturata dai filtri rappresenta un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri e funghi, e comunque di agenti biologici.

Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento. In questi ambienti sarebbe necessario aprire regolarmente le finestre e balconi per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti accumulati nell’aria ricircolata dall’impianto.

Nelle aziende dove si sono verificati casi di CoViD, è opportuno procedere secondo le previsioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020, nell’immediatezza dell’evento o comunque prima del riutilizzo dei locali interessati tenendo conto della durata della persistenza massima del virus sulle superfici sopra indicata. Ecco il file originale da cui ho copiato il testo qui sopra.

I requisiti delle imprese di pulizie e sanificazioni 

Testo inviatomi dall’Ing. Vittorio Domeniconi

Alcuni aspetti inerenti i requisiti tecnico-professionali delle imprese che svolgono attività di pulizia e di sanificazione, attività sempre più richieste a seguito dell’emergenza da Covid-19. 

In questo particolare periodo di applicazione di protocolli anti contagio specifici all’interno delle aziende per la lotta al coronavirus, si può incorre nella necessità di dover affidare servizi di pulizia e sanificazione all’interno dei luoghi di lavoro, ad imprese esterne per le quali il Datore di Lavoro deve svolgere, in regime di appalto, le dovute verifiche di idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.81/08. 

Quali caratteristiche tecnico-professionali devono possedere le imprese che svolgono servizi di pulizia e sanificazione in base alla normativa in materia e quali elementi si ritiene si debbano ricercare nella lettura del certificato di iscrizione alla camera di commercio richiesto dal Datore di Lavoro Committente, alle medesime imprese, in applicazione dell’art.26 comma 1 lett.a) punto 1) del succitato D.Lgs.81/08. 

Sui requisiti che devono possedere le imprese di pulizie, “la Bibbia” sulla regolamentazione in tema è il D.M. 7 luglio 1997, n. 274 (a seguire brevemente D.M.274/97), regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82, il cui titolo è “disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”. 

Innanzitutto tale norma prevede all’art.1 le definizioni di cosa si debba intendere per pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

Art. 1. Definizioni.    1. Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, le attività di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono così definite: 
a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza; 
b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; 
c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
d) sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia; 
e) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore. 

Tali imprese sono tenute a presentare segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della l. 241/90 all’Ufficio del Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane del proprio territorio, per poter esercitare l’attività imprenditoriale in questo settore, dovranno dimostrare diversi requisiti non solo reputazionali, morali ed economici, ma anche tecnico-professionali. 

In relazione alla precisazione del Ministero dell’Industria diramata con lettera circolare dell’08/01/2001, si evidenzia che non rientrano nell’attività d’impresa di pulizia di cui alla Legge n. 82/1994 le seguenti attività: 

  • pulizia di caminetti; 
  • l’espurgo dei pozzi neri; 
  • la sterilizzazione di terreni ed ambienti; 
  • la pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali; 
  • la manutenzione e la pulizia di giardini, corsi d’acqua, sentieri; 
  • l’attività di disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas tossici. 

Considerato in ogni caso il collegamento delle varie attività come definite dall’art.1 del D.M.274/97 con le caratteristiche specifiche di esecuzione che devono tutelare sia l’ambiente che la salute di cittadini e lavoratori, il Ministero della Sanità ha fornito nel corso degli anni a valle delle corrette definizioni anche indicazioni in merito ai requisiti tecnici, organizzativi e professionali dei responsabili delle imprese, in quanto la figura professionale che esercita l’attività (incluso coordinamento, programmazione e verifica di efficacia):

deve possedere una adeguata preparazione culturale in relazione al tipo di attività della ditta in modo da ottenere effetti positivi nella lotta alla specie da combattere, da evitare trattamenti indiscriminati e/o sprechi, da evitare o ridurre al minimo i rischi per l’uomo e le contaminazioni ambientali nonché da permettere una idonea programmazione degli interventi nel rispetto di eventuali indicazioni dell’autorità sanitaria competente”. 

Ulteriori precisazioni da parte del Ministero dell’Industria, sono state diffuse per esempio in relazione all’ambito di applicazione, con la Circolare del MICA n. 3420/C del 22 settembre 1997 ove in relazione alla normativa in parola si è puntualizzato quanto segue:

riguarda unicamente soggetti ricadenti nella qualifica di impresa ai sensi delle disposizioni che disciplinano il Registro delle imprese, e non altri soggetti, quali collaboratori domestici, portieri o addetti alla pulizia dei condomini e simili, la cui attività viene esercitata nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, direttamente instauratosi con il committente, secondo le norme di settore”.

Pertanto, da tale lettura, risulta evidente che il criterio sia quello per il quale ove le attività siano svolte in aree di pertinenza propria, con proprio personale, le previsioni di qualificazione del D.M.274/97 non sono applicabili (es. Datore di Lavoro che svolge pulizie dei propri ambienti con propri lavoratori ma non svolge pulizie presso terzi come attività imprenditoriale). 

Per quanto concerne l’attività di sanificazione, il Ministero1 ha precisato altresì che:

il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima non deve sottintendere attività di verifica e manutenzione” e che la sanificazione rappresenta un “complesso di procedimenti e di operazioni pertanto “le operazioni previste per il controllo ed il miglioramento vanno intese come un insieme di attività interconnesse tra di loro”. 

Per quanto attiene i requisiti, il D.M.274/97 prevede nei successivi articoli sia quelli natura economico-finanziaria che tecnico-organizzativi con la presenza del preposto alla gestione tecnica. 

Art. 2. Requisiti per l’iscrizione delle imprese di pulizia al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane.   
1. I requisiti di capacità economico-finanziaria per l’esercizio delle attività di pulizia di cui all’articolo 1 si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni:  a) iscrizione all’INPS e all’INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d’opera;  b) assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell’articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;  c) esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati. 
2. I requisiti di capacità tecnica ed organizzativa si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 3. Nel caso dell’impresa artigiana trova applicazione l’articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443. Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno. 
3. I requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2, sono i seguenti:  a) assolvimento dell’obbligo scolastico, in ragione dell’ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno due anni per le attività di pulizia e di disinfezione e di almeno tre anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all’interno di imprese del settore, o comunque all’interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;  b) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;  c) diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l’attività;  d) diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività. 
4. Nelle more dell’emanazione della specifica normativa in materia, il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è attestato dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa all’atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane con apposita dichiarazione, resa a norma dell’articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nella consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in conformità al modello di cui all’allegato A) al presente decreto e completa dei relativi allegati. 

Il successivo art.3, prevede che l’impresa che già svolge pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, regolarmente iscritta al Registro Imprese o all’Albo Imprese Artigiane, può essere ammessa a partecipare secondo la normativa comunitaria alle procedure di affidamento degli appalti pubblici. A tal fine deve risultare iscritta, su domanda, nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane, in una delle seguenti fasce di classificazione (art.3 comma 1, conversione in euro): 

  • fascia a) fino a € 51.646,00;
  • fascia b) fino a € 206.583,00;
  • fascia c) fino a € 361.520,00; 
  • fascia d) fino a € 516.457,00; 
  • fascia e) fino a € 1.032.914,00; 
  • fascia f) fino a € 2.065.828,00; 
  • fascia g) fino a € 4.131.655,00; 
  • fascia h) fino a € 6.197.483,00; 
  • fascia i) fino a € 8.263.310,00; 
  • fascia l) oltre a € 8.263.310,00. 

Tale iscrizione in una specifica fascia di classificazione avviene sulla base del volume di affari realizzato dall’impresa mediamente nell’ultimo triennio, o nel minor periodo di attività comunque non inferiore a due anni): la fascia di classificazione da richiedere è quella immediatamente superiore a quella comprendente il predetto importo medio (art.3 comma 2). 

Occorre però precisare che con l’entrata in vigore del comma 3, dell’art. 10 del decreto-legge n. 7/2007 (in vigore dal 2 febbraio 2007), convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, si è stabilito che:

  • le attività di pulizia e disinfezione sono soggette esclusivamente alla sola dichiarazione di inizio attività (SCIA), da presentare alla Camera di Commercio competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. Saranno invece applicabili i requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria.

    Pertanto, si può concludere che ad oggi per le sole imprese di pulizia e di disinfezione non viene più previsto l’obbligo del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi e quindi del preposto alla gestione tecnica. Questo perché si è inteso sopprimere requisiti tecnici per alcune attività considerate di carattere estremamente semplice e che sarebbero risultate quindi destinatarie di caratterizzazione troppo complessa come per esempio la conoscenza della chimica, della biologia, e dei relativi processi; 
  • le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, di conseguenza, saranno invece destinatarie dell’applicazione sia dei requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria e sia quelli di natura professionale e tecnico-organizzativi, ove la ratio è che trattandosi di processi più complessi, con risultati attesi con caratura di maggior tutela rispetto all’ambiente e le persone, le imprese che esercitano tali attività devono poter conoscere in modo approfondito la materia di cui vorranno qualificarsi come esperti professionisti. 

Considerando quindi specificatamente le attività di sanificazione, come definita dal D.M.274/97, le imprese che intendono svolgere tali servizi devono possedere tutti i requisiti come sopra indicato, al pari della disinfestazione e derattizzazione, e dovranno quindi avere il preposto alla gestione tecnica in possesso di riconosciuti requisiti tecnico-organizzativi.

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Tale soggetto dovrà avere un rapporto con l’impresa di questo tipo

  • Ditte individuali: es. titolare, collaboratore familiare del titolare, un dipendente, un associato in partecipazioni, un responsabile tecnico organizzativo, ecc.; 
  • Per le società: es. socio per le s.n.c., socio accomandatario per le s.a.s., amministratore, un dipendente, un associato in partecipazioni, un responsabile tecnico organizzativo. 

L’incarico potrà essere conferito nelle modalità in genere previste per queste tipologie di nomina, anche in base alle specifiche richieste delle Camere di Commercio e modulistica, anche quella afferente ad impresainungiorno.gov.it.

Su tale aspetto, comunque il Ministero delle Attività Produttive ha dato indicazioni specifiche con la Circolare n. 3600/C del 6 aprile 2006, riportando quanto segue:

Perché i requisiti posseduti dal responsabile tecnico siano riferibili direttamente all’impresa deve intercorrere, tra il primo e la seconda, un rapporto di immedesimazione”. 

Si ricorda infine che il preposto alla gestione tecnica non potrà mai essere un consulente o un professionista esterno (art. 2, D.M.274/97). Il responsabile tecnico dovrà cioè assumere con l’impresa un vincolo stabile e continuativo, che comporti un rapporto che si deve considerare diretto con l’operatività dell’impresa e previo costante controllo delle attività e dei servizi offerti. 

Pertanto, ad oggi, in modalità estremamente sintetica: 

  • per esercitare l’attività imprenditoriale di sola pulizia e/o disinfezione (lettere a) e b) dell’art.1 comma 1 DM274/97) occorrono solo i requisiti di onorabilità ed economico finanziari; 
  • per svolgere anche attività imprenditoriale di disinfestazione e/o derattizzazione e/o sanificazione (lettere c), d) ed e) dell’art.1 comma 1 DM274/97) occorrono oltre a quelli del punto precedente anche i requisiti tecnico-professionali (art.2 comma 3 del DM274/97), tra cui la presenza del preposto alla gestione tecnica; 
  • non è richiesta l’applicazione del D.M.274/97 ove l’attività di pulizia sia svolta non come attività imprenditoriale, ma come attività in aree di pertinenza propria, con proprio personale. 

Analizzando i contenuti del protocollo anti contagio del 14/03/2020 ad oggi ancora in vigore, in quanto richiamato nell’art.2 comma 10 del D.P.C.M. 10/04/2020, divenendo per decreto quindi obbligatorio e cogente almeno fino ai prossimi provvedimenti governativi, in diversi punti sono riportate sia disposizioni per le “pulizie” che per le “sanificazioni”.

  1. Nelle premesse si indica che: siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; 
  2. Nel punto 4 “pulizia e sanificazione in azienda” si riporta che: 
    • l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
    • nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;
    • occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi;
  3. Nel punto 7 gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack…” si riporta che:
    • occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie;
    • occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 

In tale protocollo, non viene specificato in dettaglio cosa si debba intendere operativamente per pulizie, operazioni di sanificazione o sanificazione periodica, come non vengono indicate periodicità perentorie al di là di quanto genericamente riportato (giornaliere e/o periodiche), lasciando libera scelta al Datore di Lavoro di come svilupparle ed attuarle in relazione alla propria realtà lavorativa.

Viene invece indicata una differenziazione tra quello che si può semplicisticamente considerare “pulizia e sanificazione ordinaria” da applicare in tutte le casistiche del protocollo, rispetto alla condizione di un caso covid19 in azienda, ove invece viene richiesto, come “pulizia e sanificazione straordinaria”, un intervento da svolgersi secondo le indicazioni della Circolare n.5443 del 22 febbraio 2020. 

Interventi più vicini alle definizioni di pulizie e disinfezioni del D.M.274/97, atteso per esempio che gli stessi prodotti e processi suggeriti dall’OMS e dall’ISS per detergere le mani, le superfici, ecc., negli ambienti non sanitari, sono riconducibili ad operazioni non complesse sia di rimozione di materiali non desiderati quanto di operazioni che hanno l’obiettivo di inattivare i patogeni.

Tuttavia, oggi occorre prendere atto che il termine sanificazione non è escludibile in quanto intenzionalmente utilizzato, senza possibilità di confusione, in tutto il protocollo, quindi non è possibile attribuire altro senso che quello.

Altresì, tale scelta appare congrua rispetto alla necessità, nel caso di affidamenti a ditte terze (N.B. tale condizione è perentoria nel caso di interventi post-covid19) che non conoscono l’azienda, di avere soggetti incaricati che siano preparati professionalmente nell’esecuzione di tali interventi che richiedono principi di coordinamento, controllo e miglioramento degli ambienti, durante l’attuazione dei processi di abbattimento dei patogeni.

In conclusione, allo stato, ove l’imprenditore ritenga necessario affidare servizi non solo di pulizia ma anche di sanificazione ordinaria a ditte esterne, ed in ogni caso ove debba provvedere ad affidare interventi di sanificazione straordinaria secondo la Circolare n.5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute, dovrà verificare nell’idoneità tecnico professionale dell’impresa, ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.81/08, la presenza di requisiti morali e tecnico professionali specifici previsti per le lettere a) ed e) dell’art.1 comma 1 del D.M.274/97, i cui estremi sono ricercabili nella visura camerale (vedi figg.1 e 2) e quindi richiedere il nominativo del preposto alla gestione tecnica. 

MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO – DECRETO 7 luglio 1997, n. 274 Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attivita’ di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione” .

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