Marcatura CE macchine per la Germania: Maschinenverordnung (9. ProdSV)

distanze sicurezza

Direttive dell’Unione europea sulla sicurezza delle macchine e loro attuazione nel diritto tedesco

Direttiva UE Diritto tedesco
Direttiva Macchine 2006/42/CE Maschinenverordnung (9. ProdSV)
Direttiva bassa tensione 2006/95/CE Erste Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz
(1. ProdSV)
Direttiva ATEX 94/9/CE Explosionsschutz 11. ProdSichG
Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti 2001/95/CE Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)
Direttiva CEM 2004/108/CE EMV-Gesetz Legge CEM

Direttive dell’Unione europea sulla tutela del lavoro

La direttiva quadro 89/391/CEE concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ha per obiettivo la prevenzione di pericoli sul lavoro, la sicurezza e la tutela della salute, la riduzione e la cancellazione di fattori di rischio e di infortunio e l’istruzione dei lavoratori. Si tratta di requisiti minimi. Nel procedere all’attuazione nazionale, ogni Stato membro può alzare il livello di protezione o per es. stabilire requisiti di controllo più severi.

 

Importanti direttive UE nell’ambito della tutela del lavoro e loro attuazione nel diritto tedesco

Direttiva quadro sul lavoro 89/391/CEE

Direttiva sulle attrezzatura di lavoro 89/655/CEE modificata dalla 95/63/CE

Direttiva 89/655/CEE modificata dalla 2001/45/CE

Recepite in Germania:

Arbeitsschutzgesetz (Legge sulla sicurezza sul lavoro) Betriebssicherheitsverordnung (Direttiva sulla sicurezza nelle aziende)

Regolamentazioni delle associazioni di categoria

– I regolamenti delle associazioni di categoria (BGV) non hanno per ora un valore giuridicamente vincolante

– Le regole delle associazioni di categoria (BGR) mettono in pra- tica la normativa statale in mate- ria di sicurezza sul lavoro e sono considerate stato dell’arte

– Le informazioni delle associazioni di categoria (BGI) sono pubblicazioni su un tema specifico

 

La direttiva sulle macchine 2006/42/CE stabilisce un livello di protezione unitario per le macchine al fine di consentire la libera circolazione delle merci nell’ambito dello spazio economico europeo. È rivolta a produttori e a chi immette sul mercato macchine e apparecchi.

Struttura e contenuto della direttiva macchine:

Allegato I: Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine

Allegato II: Contenuto della Dichiarazione di conformità

Allegato III: Marcatura CE

Allegato IV: Elenco di macchine particolarmente perico- lose o componenti rilevanti per la sicurezza

Allegato V: Elenco non esaustivo «Componenti di sicurezza»

Allegato VI: Istruzioni assemblaggio delle quasi-macchine

Allegato VII: Fascicolo tecnico per le macchine

Allegato VIII: Valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione

Allegato IX: Prova di omologazione CE

Allegato X: Garanzia qualità totale

Allegato XI: Criteri minimi per la notifica delle centri di controllo

Allegato XII: Tabella di concordanza vecchia/nuova direttiva

 

A cosa devono prestare attenzione i produttori o chi immette macchine sul mercato?

1. Devono essere soddisfatti i requisiti essenziali di sicurezza dell’Allegato I.

Questo significa che il progettista deve effettuare una valutazione del rischio contestualmente alla fase di design affinché tutte le misure occorrenti a ridurre il rischio siano considerate già durante la progettazione della macchina.

 

2. Per ogni macchina deve essere prodotta una dichiarazione di conformità.

Per macchine o componenti di sicurezza non elencati nell’Allegato IV, è il produttore ad apporre il marchio CE sotto la propria responsabilità; egli rilascia una Dichiara- zione di conformità certificando così l’adempimento della direttiva sulle macchine. Egli deve produrre tutta la documentazione, ad esempio i risultati di misurazione e di prova, e presentarla su richiesta degli uffici nazionali preposti.

Per le macchine e i componenti di sicurezza elencati nell’Allegato IV è richiesta un’altra procedura di certificazione

 

Alcune affermazioni importanti secondo la direttiva sulle macchine sono:

l Per attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, catene/funi/cinghie per sollevamento, dispositivi di trasmissione meccanica e accessori di sollevamento valgono gli stessi regolamenti applicati alle macchine. Devono essere immessi sul mercato con il marchio CE, la dichiarazione di conformità e le informazioni occorrenti per l’utente.

l Per le «quasi-macchine» il produttore deve accludere alla fornitura una documentazione tecnica speciale (Allegato VII parte B), istruzioni per l’assemblaggio (Allegato VI) e una dichiarazione d’incorporazione (Allegato II, parte 1, sezione B). nella quale sia indicato quali requisiti della direttiva valgano e siano stati rispettati per la quasi-macchina. Il fascicolo tecnico della macchina deve contenere le istruzioni per l’assemblaggio.

l Macchine per il sollevamento con una velocità di spostamento del supporto del carico fino a 0,15 m/s sono soggette alla direttiva sulle macchine, in caso di velocità di spostamento superiore a 0,15 m/s sono soggette alla diret- tiva sugli ascensori (se non rientrano nell’ambito delle sue eccezioni).

l Gli ascensori da cantiere sono soggetti alle disposizioni della direttiva sulle macchine.

l Definizione più chiara della direttiva sulle macchine rispetto alla direttiva sulla bassa tensione.

l Controllo interno sulla fabbricazione per macchine di serie (Allegato VIII).

l La validità degli attestati di esame CE del tipo deve essere verificata dal centro di controllo ogni 5 anni. Fabbricante e centro di controllo sono obbligati a conservare la documentazione tecnica rilevante per 10 anni.

 

Direttiva sull’uso di mezzi di lavoro 89/655 CEE

La direttiva sulle attrezzatura di lavoro 89/655/CEE integrata dalla direttiva 95/63/CE, riporta i requisiti minimi per la sicurezza e la tutela della salute durante l’uso delle attrezzature di lavoro.
Si rivolge agli operatori delle macchine (datori di lavoro) e, nella Sezione II, è suddivisa negli 8 articoli seguenti:

Articolo 3 Obblighi generali. Regola gli obblighi del datore di lavoro e stabilisce che: il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l’uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori la sicurezza e la tutela della salute siano sempre garantite.

Articolo 4 Norme concernenti le attrezzature di lavoro

Articolo 4a Verifica delle attrezzature di lavoro

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché ai sensi delle disposizioni nazionali le attrezzature di lavoro siano sottoposte, prima della prima messa in servizio, a un primo controllo e dopo ogni nuovo montaggio a una verifica. Gli Stati membri stabiliscono le modalità per l’esecuzione di tali controlli. In Germania le stabilisce la Betriebssicherheitsverordnung

Articolo 5 Attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico

Articolo 5a Ergonomia e tutela della salute sul posto di lavoro

Articolo 6 Informazione dei lavoratori

Articolo 7 Formazione dei lavoratori

Articolo 8 Consultazione e partecipazione dei lavoratori

 

La Betriebssicherheitsverordnung – La sicurezza delle macchine in Germania

La Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV, Direttiva sulla sicurezza nelle aziende) costituisce l’attuazione nel diritto tedesco delle direttive 89/655/CEE, 95/63/CE e altre direttive concernenti la sicurezza sul lavoro.

 

§3 Valutazione del pericolo

(3) «Vanno appurati per i mezzi di lavoro soprattutto il tipo, il

volume e le scadenze dei controlli necessari. Inoltre il datore di lavoro deve appurare e stabilire i requisiti neces- sari che dovranno soddisfare le persone da lui incaricate di controllare e verificare i mezzi di lavoro.»

 

§10 Controllo dei mezzi di lavoro

(1) «Il datore di lavoro deve assicurare che i mezzi di lavoro la

cui sicurezza dipende dalle condizioni di montaggio vengano controllati dopo il montaggio e prima della prima messa in servizio oltre che dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in un luogo nuovo. Il controllo ha per fine di convincersi che il montaggio di questi mezzi di lavoro sia regolare e che il loro funzionamento sia sicuro. Il controllo può essere effettuato solo da persone abilitate a farlo.»

(3) «Il datore di lavoro deve assicurare che dopo lavori di riparazione dei mezzi di lavoro che potrebbero comprometterne la sicurezza, persone abilitate a farlo controllino che il servizio dei mezzi di lavoro sia sicuro.»

 

2.2.1 La relazione fra direttive e norme europee armonizzate

Le norme europee armonizzate mettono in pratica i requisiti essenziali delle direttive UE per quando riguarda la sicurezza e la tutela della salute così come sono enumerati p. es. nell’Allegato I della direttiva sulle macchine. Secondo l’articolo 5 (2) della direttiva sulle macchine, se è raggiunto il livello di protezione della rispettiva norma europea armonizzata sono soddisfatti al tempo stesso i relativi requisiti della norma (vale a dire la conformità alla rispettiva direttiva).

A differenza delle direttive e della loro attuazione nazionale nel diritto degli Stati membri, le norme non sono giuridicamente vincolanti. Sono accettabili anche soluzioni che si scostano da quelle indicate nelle norme, purché venga raggiunto il livello di protezione descritto in tali norme. Se la soluzione realizzata differisce dalla rispettiva norma armonizzata questo ha però delle conseguenze. Il produttore deve dimostrare con una documentazione supplementare che la direttiva è soddisfatta. Anche in seguito alla verifica della conformità, possono risultare degli scostamenti se ci si scosta dalle norme armonizzate o se non vi è una norma armonizzata pertinente,

 

Arbeitsschutzgesetz: Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit

 

  • Regolamento sui luoghi di lavoro (Arbeitsstättenverordnung)
  • Regolamento sui cantieri (Baustellenverordnung)
  • Regolamento sulla sicurezza di funzionamento (Betriebsicherheitsverordnung)
  • Regolamento sul lavoro davanti agli schermi (Bildschirmarbeitsverordnung)
  • Regolamento sulla tutela del lavoro in presenza di rumori e vibrazioni (Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung)
  • Regolamento sull’utilizzo dei carichi (Lastenhandhabungsverordnung)
  • Regolamento sull’utilizzo dei DPI[4] (PSA-Benutzungsverordnung).

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