Documenti Conformità PED e Procedure Operative

Documentazione Conformità PED – Procedure Istruzioni Operative e Materiali Impiegati

DIRETTIVA PED:INSIEME A PRESSIONE

Secondo la direttiva PED un’attrezzatura a pressione può essere una delle seguenti: un recipiente, una tubazione, un accessorio di sicurezza, un accessorio a pressione (I termini in corsivo hanno un significato preciso definito dalla PED e riportati nell’Allegato A – Glossario). Se un fabbricante riunisce due o più di queste attrezzature per costituire un tutto integrato e funzionale, allora si ha un insieme a pressione.

PER ESEMPIO un impianto ad una pressione massima ammissibile PS pari a 4 bar e composto di:
·  tubazioni aventi dimensione nominale DN <32 e che devono essere progettati e costruiti secondo una “corretta prassi costruttiva” in accordo con l’art.3, comma 3 della direttiva senza l’intervento di organismo notificato (vedi allegato D, tabella 7);
·  una recipiente, avente categoria di rischio II (vedi allegato D, tabella 2), la cui progettazione, costruzione e valutazione finale richiede l’intervento di un organismo notificato che opera nel modulo A1;
·  valvole di sicurezza , valvole modulari e pressostato classificati nella categoria IV, che devono essere acquistati con la marcatura CE, con i relativi certificati di conformità ed accompagnati, per quanto occorra, da un “foglio illustrativo” comprendente del Manuale di Installazione, d’Uso e Manutenzione;
·  un serbatoio d’aria compressa a pressione massima ammissibile PS pari a 10 bar che avendo un volume limitato (solo 4 litri) deve essere progettato e costruito secondo una “corretta prassi costruttiva” in accordo con l’art.3, comma 3 della direttiva senza l’intervento di un organismo notificato (vedi allegato D, tabella 7).
Come anticipato, la categoria di rischio di questo insieme viene determinata, per componenti tipo recipiente come le bacinelle e l’accumulatore d’aria compressa, caratterizzabili dal prodotto PS x V con l’uso della Tabella 2 dell’Allegato II della direttiva PED e, per componenti di tipo tubazioni, caratterizzabili dal prodotto DN x V con l’uso della Tabella 7 dell’Allegato II della direttiva PED.

AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE delle attrezzature a pressione [Rif. D.L. 25/02/2000 n 93 (art.9)] in categoria di rischio i fluidi in pressione sono suddivisi in due gruppi. Il gruppo 1 comprende i fluidi pericolosi. Per fluidi pericolosi si intendono le sostanze o i preparati definiti all’ articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52. come “esplosivi” “estremamente infiammabili” “facilmente infiammabili” “infiammabili (quando la temperatura massima ammissibile è superiore al punto di infiammabilità), “altamente tossici”, “tossici”, “comburenti”; il gruppo 2 comprende tutti gli altri fluidi, incluso il vapore.

 PROCEDURE DI CARATTERE GENERALE

4.1 Il fabbricante, con riferimento a quanto previsto dalla Direttiva 97/23/CE, deve presentare per ogni attrezzatura a pressione un fascicolo tecnico contenente la documentazione relativa al risultato dell’analisi dei rischi effettuata, alle misure adottate per eliminare o ridurre tali rischi e ai provvedimenti presi per i rischi che non possono essere eliminati.
4.2 Nel caso di attrezzature o generatori di vapore a tubi di acqua costituiti da più zone progettate a differenti valori della pressione e della temperatura, il valore della pressione di prova si determina applicando le modalità descritte al precedente paragrafo 3.2 ad ogni singola zona ed assumendo quale valore di prova il maggiore fra quelli determinati che però non solleciti nessuna delle membrature interessate per più del 90% del carico unitario del materiale interessato Rp(0,2)/20.

MATERIALI IMPIEGATI CONSIDERAZIONI GENERALI

Con il termine generico di “materiale” la Direttiva PED definisce ( Allegato I, 4.2 b) tutti i prodotti utilizzati per la costruzione delle attrezzature a pressione, vale a dire:
·  I prodotti di acciaio, di alluminio, di rame, di plastica;
·  I materiali di saldatura;
·  Gli altri materiali di assemblaggio.
L’approvazione europea di materiale comporta l’intervento di un organo notificato specificatamente designato per questo compito. Per quanto riguarda la valutazione particolare dei materiali, essa é richiesta soltanto per l’attrezzature delle categorie III e IV ed è effettuata dall’organismo notificato incaricato delle procedure di valutazione della conformità dell’attrezzature a pressione.

DOCUMENTAZIONE DI CONFORMITÀ DEI MATERIALI IMPIEGATI

I materiali impiegati per la fabbricazione delle attrezzature a pressione devono essere forniti di documentazione di conformità e controllo e devono essere adeguatamente identificati con marcature originali del produttore oppure con marcature del fabbricante dell’attrezzatura o insieme che ne garantisca la provenienza e la natura. La documentazione di conformità del materiale, che deve essere sempre allegata al fascicolo tecnico dell’attrezzatura a pressione, deve essere rilasciata dal produttore del materiale in accordo alla norma UNI EN 10204. Il fabbricante dell’attrezzatura a pressione deve richiedere al fornitore del materiale la relativa certificazione utilizzando il seguente criterio: materiali per parti pressurizzate principali di attrezzature della categoria di rischio I e per accessori non a pressione saldati a membrature in pressione di attrezzature di categorie II, III, IV e materiali d’apporto per saldature:

PROCEDURE RELATIVE ALLA FABBRICAZIONE

Le operazioni relative alle prove di laboratorio ed alle qualifiche dei procedimenti di saldatura e dei saldatori devono essere registrate);
I laboratori presso i quali effettuare le prove richieste devono essere scelti fra quelli riconosciuti da Organismi Notificati per tale scopo dagli Stati Membri;
Le qualifiche dei procedimenti di saldatura, da eseguire in accordo alla norma europea EN 15612 e 15614, devono essere rilasciate da Organismi Notificati o da Entità terze riconosciute per tale scopo dagli Stati Membri.

ISTRUZIONE OPERATIVE

Al momento della commercializzazione, le attrezzature a pressione devono essere accompagnate, per quanto occorra, da un foglio illustrativo (manuale di installazione, uso e manutenzione) destinato all’ utilizzatore contenente tutte le informazioni utili ai fini della sicurezza per quanto riguarda:
– il montaggio,
– la messa in servizio,
– l’ impiego,
– la manutenzione e le ispezioni da parte dell’ utilizzatore.
Il foglio illustrativo deve riportare le informazioni presenti sul corpo o sulla targhetta degli accessori e deve essere corredato, all’ occorrenza, della documentazione tecnica nonché dei disegni e degli schemi necessari ad una buona comprensione di tali istruzioni.

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