Valutazione rischio macchine: come si fa?

Come svolgere correttamente l’analisi dei rischi nella direttiva macchine

Cosa s’intende per analisi dei rischi nella direttiva macchina?

La valutazione del rischio di una macchina è il processo mediante il quale vengono identificati i pericoli presenti durante l’intera vita di quella macchina.

Questo viene fatto al fine di ridurre i potenziali rischi che possono essere presenti sul posto di lavoro e per mantenere un ambiente di lavoro sicuro. L’obiettivo della valutazione del rischio nella direttiva macchine è quello di determinare se le misure di sicurezza adottate sono sufficienti per conseguire un’adeguata riduzione del rischio.

Analisi dei rischi nella direttiva macchine e comunità europea

Ogni macchina venduta all’interno dell’Unione Europea deve essere conforme alla normativa CE e può essere soggetta a più direttive.

Comunemente le direttive cui è soggetta un macchinario sono:

Ogni direttiva prescrive dei Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute (RESS) cui il fabbricante deve attenersi e ciò comporta di valutare la rispondenza ai RESS delle varie direttive cui il prodotto deve essere conforme. Quindi per prima cosa bisogna individuare a cosa deve essere conforme.

Quindi la dichiarazione di Conformità e il manuale di Uso e Manutenzione devono essere scritti sulla base della valutazione del rischio ma ciò nonostante non sempre troviamo manuali e dichiarazioni fatti secondo quanto prescritto.

Leggi anche: Valutazione Rischio nelle macchina a iniezione

Le norme UNI nell’analisi dei rischi nella direttiva macchine

La valutazione del rischio di un macchinario, qualsiasi esso sia, è meglio redarlo seguendo la norma UNI EN ISO 14121 che impone un metodo specifico di valutazione e di peso del rischio. Inoltre nell’affrontare ogni singolo RES (requisito essenziale di sicurezza) è meglio pogiarsi a normative tecniche che specifichino il peso da associare ad ogni rischio.

Ad esempio:

  • UNI EN ISO 12100-1:2009 Sicurezza del macchinario – Concetti fondamentali, principi generali di progettazione – Parte 1: Terminologia di base, metodologia
  • UNI EN ISO 12100-2:2009 Sicurezza del macchinario – Concetti fondamentali, principi generali di progettazione – Parte 2: Principi tecnici
  • UNI EN ISO 14121-1:2007 Sicurezza del macchinario – Valutazione del Rischio – Parte 1: Principi
  • UNI EN ISO 60204-1:2006 Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchine Parte 1: Regole generali
  • UNI EN ISO 13849:2008 Sicurezza del macchinario – Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza – Parte 1: Principi generali per la progettazione
  • UNI EN ISO 13850:2008 Sicurezza del macchinario – Arresto del macchinario – Arresto di emergenza – Principi di emergenza
  • UNI EN ISO 13857:2008 Sicurezza del macchinario – Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori
  • UNI EN ISO 349:2008 Sicurezza del macchinario – Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo
  • UNI EN ISO 953:2009 Sicurezza del macchinario – Ripari – Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili
  • UNI EN ISO 982:2009 Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza relativi a sistemi e loro componenti per trasmissioni oleo idrauliche e pneumatiche – Pneumatica
  • UNI EN ISO 1088:2008 Sicurezza del macchinario – Dispositivi d’interblocco associato ai ripari – Principi di progettazione e di scelta

Secondo la direttiva macchine 2006/42 ogni macchina deve avere un fascicolo tecnico e un manuale di uso e manutenzione.

Facciamo un esempio:

Per valutare meglio il rischio di mancato funzionamento dei sistemi guida per la sicurezza della macchina applichiamo la norma UNI EN ISO 13849 che ci consente di pesare meglio il rischio del macchinario.

Ovviamente non tutti i macchinari necessitano la valutazione di questo rischio specifico, ma in alcuni casi è necessario farlo. Tale valutazione non va consegnata al cliente, ma mantenuta in azienda.

Va solo mostrata al magistrato se richiesto e per valutare meglio ogni singolo RES richiesto dalla direttiva macchine ci si può ricondurre a normative UNI che tutelino al meglio il fabbricante.

Come fare la valutazione rischio macchine? | Certificazionece

Chi è la persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico?

Con la nuova direttiva macchine è nata la nuova figura: “persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico/Documentazione Tecnica Pertinente, che deve essere stabilità nella Comunità”, deve essere riportata nella Dichiarazione CE di Conformità di cui all’Allegato IIa e nella Dichiarazione d’Incorporazione di quasi-macchine di cui all’Allegato 2b della Direttiva macchine 2006/42/CE.

Ciò comporta che nella dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore della macchina ci devono essere 2 nomi: il datore di lavoro e la persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico.

Queste due persone possono coincidere, ma spesso incontriamo clienti che preferiscono delegare tale figura a noi.

Ciò permette loro di tenere sempre aggiornato il loro fascicolo tecnico e la relativa dichiarazione di conformità. Ciò inoltre permette ai fabbricanti non facenti parte dell’Unione Europea e agli importatori di delegare tale funzione non più solo al mandatario presente nella Comunità Europea, ma anche a una persona competente sulla normativa europea.

Analisi dei rischi nella direttiva macchine: soluzioni ai problemi comuni

Molti clienti ci contattano per ricevere chiarimenti in merito ad alcuni problemi pratici del tipo:

“Come posso fare la valutazione del rischio di un macchinario acquistato usato?”.

Sono davvero svariate le esigenze di valutazione del rischio. Spesso, poi, la richiesta fatta ha un valore economico davvero troppo basso per giustificare una nostra visita e per queste ragioni ho deciso di riassumere i principali criteri da seguire per effettuare una valutazione del rischio.

Partiamo dai primi quesiti da porsi in relazione alla collocazione del macchinario:

  • In che tipo di fabbrica si trova?
  • Che tipo di persone lo usano?
  • Ha un recipiente normale o a pressione?
  • È una quasi-macchina?

Tutta questa serie d’informazioni ti aiuteranno ad avere chiaro il quadro generale da cui partire per eseguire la valutazione del rischio.

Sulla base di ciò è possibile individuare quali sono Innanzitutto le direttive europee attinenti al macchinario in analisi.

In generale, quasi sempre si tratta di:

  1. Direttive macchine;
  2. Direttiva di compatibilità elettromagnetica;
  3. In caso di recipienti a pressione potrebbe esserci la direttiva corrispettiva;
  4. La direttiva ATEX, in caso di ambienti con solventi o materiali infiammabili.

Un’altra domanda molto frequente è relativa alla necessità o meno di un ente notificato.

Oppure, se esista una norma specifica che ti aiuta nello svolgimento del percorso o se sia necessario seguire una norma simile.

Questo è un passo importante. A seconda della risposta, la quantità di lavoro da svolgere per completare la valutazione del rischio cambierà completamente.

Arrivato a questo punto bisogna capire se si tratta di una macchina completa, dotata quindi di sistema di comando e di tutte le sue varie articolazioni, o se si tratta di una quasi-macchina.

Il quarto punto si riferisce ai limiti. I limiti servono a definire dove iniziano le responsabilità di un costruttore e dove iniziano quelle di un datore di lavoro:

  • Il carico e scarico è compreso o escluso dalla macchina?
  • L’utilizzatore della macchina è una persona formata e qualificata o è una persona qualsiasi?
  • L’utilizzatore opera utilizzando solo questa macchina o ne utilizza anche altre?

I limiti servono quindi a definire con chiarezza chi è responsabile di che cosa.

A questo punto, dovresti essere in grado di sviluppare un elenco di pericoli in base alle informazioni in tuo possesso, mi raccomando, i pericoli non dovrebbero mai essere inventati.

Ci sono delle apposite norme di carattere generale in cui si danno dei riferimenti più o meno precisi. Ed è qui che si entra nel cuore della valutazione del rischio.

La valutazione del rischio è essenziale e deve essere eseguita davanti al macchinario. È essenziale osservare come le persone utilizzano effettivamente i macchinari.

Occorre infatti osservare:

  1. Il carico-scarico;
  2. La manutenzione;
  3. L’installazione;
  4. Operazioni particolari.

In questa fase quindi occorre prendere in considerazione tutte queste informazioni per stilare una lista di potenziali pericoli nascosti nelle operazioni di tutti giorni, progettando poi dei dispositivi di protezione e delle metodologie di lavoro che consentano di ridurre la pericolosità del macchinario.

Fatto ciò è bene chiedersi:

“Questa progettazione che tende a ridurre/eliminare i potenziali pericoli individuati (considerando che un grado di rischio nullo è impossibile da raggiungere) è aggiornato alle più recenti norme regolatrici della materia?”

Leggi anche: La valutazione dei rischi per le stampanti 3D

Devi quindi cercare quelle che vengono definite come “norme armonizzate”. Se trovi una norma armonizzata specifica sulla tua macchina o se ne trovi una più generica, ma che copre tutto ciò che ti riguarda, puoi utilizzare quella che viene definita come “Presunzione di conformità”.

La Presunzione di conformità non è altro che una conferma del fatto che tu abbia svolto un buon lavoro.

A questo punto occorre mettere su carta e dare quindi formalità alla valutazione del rischio effettuata seguendo per filo e per segno le norme.

La scheda di rischio è una scheda che ti consente di indicare sia quale sarebbe stato il grado di rischio associato al macchinario, in caso di suo utilizzo senza dispositivi di sicurezza e senza aver effettuato una valutazione del rischio, sia l’attuale grado di rischio a seguito della valutazione e dei dispositivi di sicurezza installati.

La scheda di rischio serve a proteggere sia il costruttore che l’utilizzatore in caso d’infortunio o di contestazione e a testimoniare che la valutazione del rischio è stata fatta e che ti sei preso cura del personale addetto all’utilizzo del macchinario.

Dev’essere scritta in modo chiaro e comprensibile. Chiunque la deve poter comprendere. Non utilizzare un linguaggio troppo tecnico e burocratico. Un esterno al nostro settore non conosce le norme tecniche.

In conclusione, per portare a termine il lavoro, è utile porti questa domanda:

“Ho soddisfatto i RES (Requisisti essenziali di sicurezza)?”.

Per ogni direttiva, in generale nell’allegato 1, c’è un elenco di requisiti che vanno soddisfatti tassativamente!

A fine percorso è quindi utile verificare che tutti questi requisiti siano stati soddisfatti. Qualora avessi trascurato uno o più punti, riprendi la procedura dal punto che è necessario per poterli soddisfare.

Terminato questo ultimo controllo puoi finalmente marcare CE.

Sperando che queste nozioni ti siano di aiuto,
Ing. Claudio Delaini e Ing. Renato Delaini

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