Accessori Sollevamento: Certificazione CE e controlli periodici

Ho realizzato insieme a Diego Perfettibile e Daniele Ruoso una playlist di video uscita su YouTube, nella quale spieghiamo semplicemente il Controllo delle Funi di un Carroponte.
Da quei video è scaturito questo articolo, che non nasce per essere esaustivo sull’argomento, ma che vuole essere un’introduzione di semplice lettura.

Inoltre con mio padre Renato Delaini ho realizzato un’altra playlist sulle corrette vie d’accesso ai carriponte, sulla quale trovate anche un articolo.

Per prima cosa ricordiamo perché gli accessori di sollevamento vanno marcati CE:

La risposta ci viene fornita dalla nuova direttiva macchine 2006/42 entrata in vigore nel 2010, dove è comparsa la seguente definizione:

«accessori di sollevamento»: componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente. Anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento;

«catene, funi e cinghie»: catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento;

Per prima cosa ricordiamo quando e quali devono essere verificati.

Verifica Annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni.

Verifica Biennale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni.

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni.

Verifica Triennale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni.

Per quanto riguarda la certificazione CE si intende un’autocertifcazione del fabbricante.

Bisogna, a tal proposito, fare attenzione a tutto ciò che riguarda il mondo dell’importazione; spesso pensiamo infatti di aver acquistato attrezzature conformi marcate CE e poi ci rendiamo conto, magari dopo un infortunio, che quell’attrezzatura non era perfettamente idonea. 

Dobbiamo quindi valutare il fornitore e capire se ci possiamo fidare o meno. 

In teoria ogni accessorio dovrebbe essere marcato CE, ma sappiamo bene che non tutti lo sono. 

Prendiamo in esempio dei bilancini costruiti ante ’96 privi di documentazione; sicuramente si tratta di attrezzature che necessitano di essere messe a posto, di essere ricertificate. 

Ciò può avvenire attraverso un’analisi dettagliata, dove si verifica il tipo di materiale, che l’attrezzatura sia adeguata, il calcolo strutturale e dopodiché può essere rilasciato un manuale di uso e manutenzione dove viene detto che l’attrezzatura in questione può essere utilizzata per il sollevamento. Si tratterà quindi di un’attrezzatura non marcata CE ma comunque idonea al sollevamento. 

LA DOCUMENTAZIONE NEL CONTROLLO DEGLI ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO

Per prima cosa è necessario verificare che la persona incaricata di fare il controllo sia formata e qualificata, il cosiddetto Controllo del Fornitore.
La ditta che va all’interno delle aziende per fare i controlli deve dimostrare di avere del personale qualificato.
Lo può fare con attestati, corsi, patentini e qualifiche, che prima di entrare in una determinata azienda dovrà consegnare. 

Successivamente bisogna accertarsi che il lavoro venga fatto con il giusto criterio.
Spesso il manutentore dà un’occhiata all’attrezzatura e firma un foglio di carta indicando che quegli accessori sono buoni, ma non basta avere una Check List fatta in questo modo.
Il manutentore deve firmare un documento nel quale accerta che le varie attrezzature sono conformi alle norme di riferimento.
Il verbale lo dovrà poi tenere chi fa i controlli, come proprio storico, ma anche il cliente, per dimostrare che i controlli sono stati effettuati.
Inoltre dovrà servire al cliente per tenere d’occhio come evolve la situazione interna, così da sapere durante le verifiche quante Non Conformità sono state riscontrate e perchè si sono verificate. 

Una Non Conformità non vuol dire per forza dover sostituire l’attrezzatura.

Ad esempio può esserci un gancio con la linguetta che fuoriesce, potrebbe significare che è da cambiare oppure semplicemente che il becco è leggermente aperto.
Se il becco è aperto significa che è stato fatto un uso improprio di quell’attrezzatura, rendendola Non Conforme.
Potrebbe essere sufficiente sostituire la linguetta, se in questo caso il becco si chiuderà, l’attrezzatura ridiventerà Conforme.
In caso contrario il gancio andrà sostituito, un’operazione che farà il manutentore.
Il gancio sostitutivo potrà essere fornito dal costruttore, oppure basta che sia conforme alla catena. 

Oltre ad avere lo storico dell’attrezzatura bisogna avere i documenti che indichino da chi è stata comprata, chi l’ha costruita, da chi è stata certificata e tutte le verifiche che sono state effettuate.
Qualsiasi manutenzione venga effettuata dovrà essere registrata.
Questa è un’operazione che spesso non viene fatta dalle piccole aziende, ma grazie a questa tipologia di attività si lavora più sicuri spendendo meno, in quanto è possibile monitorare lo stato delle attrezzature e capire quali sono le Non Conformità. 

È necessario avere una serie di faldoni per tutte le attrezzature di sollevamento, dove è contenuta la storia dell’attrezzatura (catene, funi, ganci, Il raccoglitore deve sopratutto essere rintracciabile, il numero che si trova sulla targhetta della catena di riferimento deve necessariamente essere lo stesso che si trova nei documenti.
La carta deve essere unita all’attrezzatura. 

Ricordiamo qui un pò di nomi per evitare confusione.

Gru a ponte: gru capace di muoversi su binari o vie di corsa avente almeno una trave principalmente orizzontale e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento. UNI EN 15011:2014

Gru a cavalletto: gru capace di muoversi su ruote lungo binari, vie di corsa o superfici stradali, oppure gru senza ruote montate in posizione fissa, avente almeno una trave principalmente orizzontale supportata da almeno una gamba e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento. UNI EN 15011:2014

Gru Derrick: gru a braccio orientabile il cui braccio ausiliario è fissato alla parte inferiore del puntone che è munito di appoggi in alto e in basso. UNI ISO 4306-1:2010

Gru a braccio rotante: gru motorizzata progettata per installazione permanente, sia montata in posizione fissa, sia libera di traslare su rotaie orizzontali, dotata di un braccio che può ruotare intorno a un asse verticale UNI EN 14985:2012

Gru a sbalzo, Gru a colonna, Gru a parete e Gru a bicicletta: gru a braccio il cui organo di presa è sospeso a un braccio a sbalzo rigidamente assicurato, oppure a un carrello che si sposta lungo lo sbalzo stesso. UNI ISO 4306-1:2010

Gru monorotaia: gru costituita da un paranco, che scorre, mediante un carrello, lungo una trave fissa.

Argani e paranchi sono normalmente trasferibili e non fissi. Può capitare che vengano installati e fissati in modo permanente alle strutture. In questo caso devono essere considerati come organi di sollevamento di tipo fisso.

Nel caso in cui un accessorio di sollevamento dovesse rompersi e il carico dovesse cadere addosso a una persona, cosa succederebbe?

Tutto ciò che viene utilizzato all’interno di un’azienda deve essere verificato e a norma e deve avere tutta la sua carta al seguito; tuttavia spesso e volentieri quest’ultimo aspetto viene sorvolato. Solitamente vi è la possibilità di recuperare la documentazione vecchia, in caso contrario l’attrezzatura andrebbe sostituita. 

LA TARGHETTA METALLICA DELLE CATENE DI SOLLEVAMENTO

La marcatura consiste in una targhetta apposta sull’accessorio di sollevamento e contenente alcune indicazioni che sono: nome del fabbricante, numero della norma, simbolo della braca, portata e carico massimo di utilizzo. 

Spesso quando queste attrezzature vengono vendute, le targhette metalliche vengono montate con un cavetto a innesto rapido che porta, il più delle volte, a far saltare la targhetta. 

Il datore di lavoro deve quindi fare in modo, quando riceve la merce in cantiere, di rintracciare l’attrezzatura.

Ogni attrezzatura deve essere identificabile, deve quindi avere una Targhetta.
Le catene si differenziano tra grado 80 e grado 100, la forma della Targhetta identifica la tipologia del grado della catena. 

Sulla Targhetta deve esserci scritto:
  • Il costruttore della catena
  • Il diametro
  • Il numero di certificato
  • La portata massima (quanto porta la catena)

Nel caso di un catena con tiro a più bracci deve essere segnata anche la portata massima per angolazione.
Spesso qualcuno si confonde credendo che la portata sia di un singolo braccio, moltiplicando quindi x2 i Kg indicati.
È un’operazione assolutamente sbagliata, in quanto quella che è indicata è la portata per entrambi i bracci, non per uno singolo. 

La Targhetta deve essere presente per ogni tirante.
Spesso però, con il normale utilizzo delle catene, queste targhette saltano via.
È quindi opportuno inserire la rintracciabilità della catena appena l’attrezzatura entra in fabbrica.
Per rintracciare la catena vengono riportati i dati del costruttore su un’altra targhetta, inamovibile e indistruttibile.
Questa seconda targhetta deve essere posizionata in un punto sicuro, ad esempio sulla maglia di giunzione.

Nel momento in cui l’azienda spedisce ai clienti del materiale, questo viene fornito di certificato con annesso codice di riferimento, che permette di avere una rintracciabilità costante tra l’attrezzatura e il certificato. Nel momento in cui viene effettuata la verifica, viene implementata la targhetta, anche solo punzonando i riferimenti che vi sono riportati sopra. 

Se non è presente questa tracciabilità, una volta saltata la targhetta, diventa difficile confermare che quella catena ad esempio faceva parte di un dato certificato. 

La targhetta inoltre deve essere applicata in modo tale da non indebolire la maglia meccanica.

Le catene e brache di catene di interesse per gli apparecchi di sollevamento sono di due tipi:

  • grado 4 (carico di rottura N/mm2 400)
  • grado 8 (carico di rottura N/mm2 800)

e noi ci soffermeremo su quelle di grado 8, che sono le più utilizzate. 

Le catene sono suddivise in gradi, in relazione alle proprietà meccaniche del prodotto finito e non semplicemente alla resistenza del materiale. 

Ciascun grado è identificato da una lettera per le catene a tolleranza stretta o da un numero per le catene a tolleranza media, in modo da costituire la serie: M, 4; P, 5; S, 6; T, 8; V, 10;

Cos’è la Prima Verifica Periodica ?

La prima verifica periodica serve per vedere se il carroponte è stato installato come descritto nel manuale di suo e manutenzione scritto dal fabbricante. Serve a controllare lo stato di manutenzione e di conservazione del carroponte. A verificare lo stato di mantenimento delle condizioni di sicurezza previste  e il rispetto delle specifiche dell’attrezzatura di lavoro. In ultimo, ma non per questo meno importante bisogna verificare  l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. Tradotto in Italiano. Vedere cosa comandano e se funzionano. La prima verifica prevede anche la redazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura.

COME FORMARE GLI OPERATORI PER IL SOLLEVAMENTO CARICHI?

È molto importante fare formazione e informazione ai propri dipendenti. 

Ogniqualvolta vengono effettuati dei sopralluoghi, le aziende in questione vengono dotate di un tabellone delle portate dove è presente, per ogni tipologia di attrezzatura, la portata idonea, una tabella con il codice colore, che riguarda le verifiche periodiche e viene inoltre consigliato di fare una comunicazione mediante una planimetria dello stabilimento, per identificare e individuare i punti di raccolta. L’operatore deve infatti avere la possibilità di poter verificare cosa deve sollevare, che tipo di imbracatura deve scegliere e se quell’attrezzatura può essere utilizzata oppure no, in base al codice colore. 

Successivamente bisogna accertarsi che gli operatori siano stati informati sul corretto utilizzo dell’attrezzatura di sollevamento. 

Innanzitutto l’operaio deve sapere quanto pesa il carico, nei documenti sono presenti i pesi.
Dovrà poi scegliere l’attrezzatura più idonea per quel determinato lavoro.
Per impararlo dovrà essere formato e informato su quale attrezzatura usare e come usarla. 

L’operaio neo assunto deve avere la possibilità di confrontarsi con dei dati per capire qual è l’attrezzatura migliore da usare.
Dovrebbe esserci un luogo, il classico punto di raccolta, dove sono presenti tutte le catene, le funi, le fasce e gli accessori.
Vicino al punto di raccolta deve essere presente il tabellone delle portate, che indicherà le portate corrette e quindi quale attrezzatura scegliere in base a cosa si deve sollevare.
È un cartellone standard rispetto a delle norme, indica quanto peso si può sollevare in base a come usi un determinato attrezzo.
Ad esempio, per le catene le configurazioni sono 3: tiro verticale con una tirante in catena a un solo braccio, tiro con tirante in catena a due o più bracci con angolazione da 0° a 45° e da 45° a 60°.

Non basta guardare il tabellone per capire subito come usare l’attrezzatura.
Deve essere fatta una formazione alla base, non appena l’operaio entra in fabbrica.
Se si deve fare un sollevamento particolare, non segnato sul tabellone, ci si deve informare e parlare con il responsabile. 

Infine non bisogna assolutamente camminare vicino al carico, bisogna stare alla giusta distanza.
La distanza di sicurezza deve sempre esserci.
Inoltre il carico dovrebbe avere un percorso libero, non va fatto passare in mezzo alla gente.
Se si ha il telecomando attaccato col cavo al carroponte, il cavo deve essere della giusta lunghezza per permettere agli operai di stare alla giusta distanza di sicurezza. 

IL SOTTOGANCIO DI UN CARROPONTE

Rientrano nel Sottogancio tutte quelle attrezzature interposte tra il gancio di sollevamento e il particolare da sollevare, tra cui:

  • Catene
  • Tiranti in fune
  • Fasce
  • Accessori
  • Golfari
  • Bilancini

Le attrezzature del Sottogancio fanno parte di un complessivo, un’attrezzatura complessa e assemblata, con una sua portata specifica e la certificazione CE.
Tutte queste attrezzature devono essere controllate per lavorare in sicurezza.
Chi fa i controlli dovrà verificare la targhetta metallica e chiedere il certificato di conformità dell’attrezzatura. 

OBBLIGHI DI CONTROLLO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO:

Il d.lgs. 81/2008 all’articolo 71 pone degli obblighi a carico del datore di lavoro in merito all’uso di attrezzature di lavoro, gruppo a cui appartengono anche i vari accessori di sollevamento dei carichi come le funi e le catene. 

L’articolo afferma che il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

  1. le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
  2. le attrezzature soggette a influssi che possono provare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
    1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequente stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
    2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;
  3. gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di           conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere            effettuati da persona competente. 

I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

All. VI – Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro, che al punto 3:

Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi 

3.1 Disposizioni di carattere generale 

3.1.2 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante. 

Pertanto si richiede che vengano rispettate le indicazioni del fabbricante in merito alle verifiche periodiche, o che comunque sia rispettato il termine minimo della verifica trimestrale.

Nulla viene detto in merito a livello legislativo sulla figura di “Persona competente” che deve provvedere a tali controlli e verifiche. 

Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo 70, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie.

2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;page102image4168408464
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’allegato VI.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato  sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia.

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a)l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;

b)in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

    1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi
    2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

      C) Gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

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10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta . Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’ALLEGATO VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali , di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

13-bis. Al fine di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell’allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d’uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 6, vengono apportate le modifiche all’ALLEGATO VII relativamente all’elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

COSA VUOL DIRE PERSONA COMPETENTE?

A tal proposito, quali sono le variabili che determinano se una persona è competente o meno?

Le variabili sono:

  • Storia professionale;
  • Titoli di studio;
  • Iscrizione ad albi professionali;
  • Formazione professionale

se prendi una azienda a controllare i tuoi accessori di sollevamento ti devi assicurare che sia competente anche il dipendente che viene a controllare e non solo il titolare che firma il registro. Capita di vedere inviare ragazzini a controllare con un titolare che firma a distanza.

COME VANNO CONTROLLATE LE FUNI DI UN CARROPONTE?

Le funi non andranno per sempre bene, dopo un po’ si usurano.
Ci sono funi in cui il controllo visivo può essere fatto solo esternamente, ad esempio le funi antigiro.
Però potrebbero avere dei problemi all’interno, come fare in questo caso?

Per controllare la fune all’interno, il controllo migliore da fare è quello magneto-induttivo, con il quale si può controllare l’interno, controllando quindi il 100% della fune.
Si fa con uno strumento studiato apposta per questo compito, che si andrà a chiudere sulla fune, la quale dovrà passare all’interno del macchinario, così il controllo verrà fatto su tutta la sua lunghezza.
Un computer leggerà i dati trasmessi trasformandoli in un grafico, sono sistemi molto avanzati che permettono di fare una lettura completa della fune.
Il tecnico qualificato saprà interpretare il grafico e darà il risultato, Conforme o Non Conforme. 

Non conviene fare questo tipo di controllo su tutte le tipologie di funi.
Su delle funi piccole può essere più conveniente sostituirle con delle funi nuove.
Mettere una fune nuova è un punto di partenza, ma comunque bisognerebbe fare un controllo, così da avere uno storico. 

Questo controllo non è uguale per ogni tipo di fune, cambierà lo strumento in base al diametro della fune. 

E COME SI LUBRIFICANO?

Per far sì che una fune faccia bene il suo lavoro deve essere sempre ben lubrificata.
Questa è un’attività che non sempre viene fatta, oppure molto spesso viene fatta in modo superficiale.
Normalmente le funi vengono lubrificate dal manutentore esterno che si occupa dell’impianto, oppure da ditte specializzate. 

È fondamentale pulire le funi prima di lubrificarle, un’operazione purtroppo molto spesso trascurata.
Non serve a nulla applicare il grasso lubrificante sopra quello vecchio, in quanto i fili della fune sfregano tra loro se non si lubrifica nel modo corretto.
Magari fuori la fune resta perfetta, ma dentro è marcia. 

Per lubrificare una fune normalmente si fa con il bozzello tirato sù.
Attraverso un apposito strumento la fune mentre scende viene pulita, tramite dei pulitori sagomati, e poi lubrificata.
Sarebbe l’ideale fare questo tipo di operazione appena montata la fune, così che rimanga lubrificata e protetta all’interno. 

COME FUNZIONA IL CONTROLLO DELLE CATENE DI UN CARROPONTE?

Viene fatto un controllo visivo dimensionale su tutto il sottogancio del carroponte.
Dal controllo visivo si controlla che non ci siano usure anomale o che le varie parti non siano deformate.
Poi viene misurata col calibro le usure centrali e laterali, nel caso in cui siano presenti.
Ci sono delle tolleranze tecniche che il tecnico conosce e che dovrà applicare ale misurazioni.  

Per fare un controllo sulle catene di un sottogancio bisogna sempre partire da un punto d’inizio e arrivare ad un punto di fine.
Si parte dall’inizio della campanella e si va giù per tutti gli accessori, verificando che le giunzioni non si muovano in modo irregolare, che non ci siano giochi eccessivi, che non sia deformato l’interno e che il bussolotto sia integro. 

Poi si scende giù per il tratto di catena.
Misurare la catena maglia per maglia sarebbe un lavoro immenso in quantità di tempo.
Ma comunque il controllo visivo dimensionale deve esser fatto su tutto il particolare, i tecnici devono controllare su entrambi i lati che non ci siano deformazioni o tagli.
Si sceglie poi un tratto di catena, indicativamente di 50 cm, e si misura sia in allungamento che in usura laterale. 

L’UTILIZZO CORRETTO DI UN GOLFARE

Bisogna sempre assicurarsi che tutte le attrezzature dei vari reparti siano a norma e conformi all’utilizzo.
Prima di usare un Golfare bisogna sapere come usarlo e quale usare.
Ci sono configurazioni in cui un certo tipo di Golfare non può esser usato, ma bisogna utilizzarne un tipo diverso. 

Ci sono Golfari fatti apposta per andare completamente in battuta e tirare da 0° a 45°.
Se messo lateralmente questo tipi di Golfare si spaccherà alla base.
Per sapere gli usi corretti bisogna consultare il Manuale d’uso e Manutenzione.
Per fare un tipo di sollevamento orizzontale bisogna utilizzare un Golfare girevole, fatto apposta per essere avvitato lateralmente. 

Le scritte sul Golfare indicano:
  • Il materiale
  • La portata
  • La freccia indica il verso con cui deve essere caricato
  • Il passo (filettatura)

PULSANTIERA DI UNA GRU A PONTE A CAVALLETTO

La pulsantiera dovrebbe avere questa estetica:

☐ Avviamento/On: verde;

☐ Arresto/Off: nero;

☐ Azione mantenuta: bianco;

☐ Reset: blu;

☐ Arresto di emergenza: rosso (con sfondo giallo);

☐ Attuatore di arresto di una postazione di comando senza cavi: rosso;

☐ Altre funzioni: giallo o grigio.

La funzione da attivare deve essere indicata sopra o vicino al pulsante.

PULSANTE DI EMERGENZA

Devono essere posizionati in base alla valutazione dei rischi che considera anche il luogo dove viene posizionata.

Normalmente devono essere messi anche:

sulla struttura della gru a livello del terreno su entrambi i lati o ad ogni angolo di una gru a cavalletto comandata dalla cabina e nella sala macchine.

QUANDO SI USA UNA PULSANTIERA SENZA CAVI?

Non sempre serve mettere sia lo stop che il pulsante di emergenza. Come faccio a capire quando serve e quando no?

  • Non ci devono essere vie di accesso alle vie di corsa
  • Non ci devono essere vie di accesso al carroponte
  • Sia sicuro che la pulsantiera senza cavi non possa far partire il carroponte

PARANCO DENTRO LA LINEA: COSA VA CONTROLLATO?

Spesso si vedono dei paranchi all’interno di macchine industriali dedicati ad alzare un motore o un altro componente, magari per pulizia della linea.
Va denunciato all’INAIL?
Nel caso in cui il paranco nasce insieme al macchinario non c’è motivo di denunciarlo, poiché si utilizza per movimentare solamente dei pezzi di ricambi o altri specifici del macchinario.

Se invece il paranco è installato vicino alla macchina e può essere usato per movimentare altre attrezzature deve essere denunciato all’INAIL.

È importante che il datore di lavoro nella valutazione dei rischi calcoli l’usura del gancio, delle sicurezze e della catene con controlli trimestrali al macchinario.
Tutte queste cose dovranno essere scritte nel Manuale d’Istruzioni del costruttore, in quanto dovranno far parte della marcatura CE dell’insieme della macchina.

Il costruttore ha la responsabilità che si venda il paranco insieme alla macchina e di dire all’utilizzatore cosa fare per la manutenzione.
L’utilizzatore invece ha la responsabilità di effettuare i giusti controlli periodici e di controllare che all’interno del Manuale d’Uso e Manutenzione sia tutto riportato.

La braca deve essere conforme alla norma tecnica EN 818

Il certificato deve contenere:

  • Ragione sociale e sede legale fabbricante
  • Data emissione certificato 
  • Numero norma tecnica 818-x
  • Numero e simbolo identificazione della braca 
  • Quantità e descrizione catena su cui è stata effettuata la prova che comprende la lista dei componenti 
  • Dimensione nominale catena in mm grado 8
  • Carico massimo di utilizzo – esercizio 

Azioni da intraprendere precedentemente alla prima messa in servizio della braca 

Devono essere fornite istruzioni su quanto segue 

  1. La braca sia quella corrispondente a quella ordinata 
  2. Sia disponibile il certificato del fabbricante 
  3. Controllare che l’identificazione e la marcatura del carico massimo di esercizio sulla braca siano uguali a quelli sul certificato 
  4. La necessità di registrare tutti i dettagli della braca nella documentazione dell’apparecchio di sollevamento 
  5. La disponibilità delle istruzioni per l’uso della braca e un’informazione per un’adeguata preparazione del personale addetto 

Ci sono poi dei casi in cui sugli imbraghi vengono montati dei microchip tramite cui cercare la documentazione, il manuale di uso e manutenzione…. 

Prima di ogni uso bisogna controllare e ispezionare la braca cercando con cura se sono presenti danneggiamenti o usure evidenti

Ispezione 

Bisogna sempre assicurarsi che la braca sia sicura per un uso continuativo 

Quando va messa fuori servizio 

Targa illeggibile 

Estremità inferiori o superiori deformate 

Catena è stirata – maglie allungate o hanno perduto libertà di articolazione 

Usura – tagli – striature – scanalature – fessure – corrosioni – decolorazioni – maglie storte 

Aumento apertura dei ganci 

Ogni dodici mesi una persona competente dovrebbe fare un esame accurato che dovrebbe essere più completo rispetto all’ispezione prima dell’utilizzo. 

In base alla tipologia del lavoro uno sa ogni quanto potrebbe sorgere un problema. 

Riparazioni 

Iniziamo con il dire che tutte le modifiche devono essere rintracciate e che il personale che si occupa della sostituzione deve ovviamente essere adeguatamente formato. Una volta effettuata la sostituzione devo poi recuperare il registro di controllo e aggiornare, sulla stessa scheda dell’imbracatura, che in tale data è stata effettuata una manutenzione straordinaria di un dato gancio e poi recuperare il certificato del costruttore che mi ha venduto il gancio e inserirlo nel faldone di quella catena. 

Informazioni Uso

Informazioni sull’uso corretto della braca

Si devono fornire istruzioni su quanto segue:

  1. determinazione della massa del carico, del suo centro di gravità, dei punti di attacco e del metodo di aggancio;
  2. controllo della conformità del metodo di sollevamento e della massa del carico rispetto al carico massimo di esercizio specificato dal fabbricante per la configurazione di lavoro;
  3. aggancio della braca al gancio dell’apparecchio di sollevamento;
  4. fissaggio della braca al carico: attacco diretto a nodo scorsoio, a cesto, con elementi speciali;
  5. protezione della braca e del carico;
  6. controllo della rotazione del carico;
  7. assicurazione dell’equilibratura del carico;
  8. uso corretto dei dispositivi di accorciamento;
  9. prevenzione degli urti durante l’applicazione del carico;
  10. garanzia di sicurezza per il personale;
  11. fissaggio corretto dei perni porta-carico nei componenti, in conformità alle parti della EN 1677, se è il caso;
  12. utilizzo corretto delle chiusure di forza;
  13. uso di un numero di bracci inferiore al totale;
  14. preparazione del luogo di posa;
  15. distacco della braca dal carico;
  16. corretto immagazzinamento della braca. 

Come vengono messi via e immagazzinati gli accessori di sollevamento?

Se inizialmente si riesce a individuare, tramite planimetria, quelli che sono i punti di raccolta, è possibile riconoscere il tipo di rastrelliera dove poter stoccare le attrezzature. 

È inoltre importante valutare gli spigoli vivi e i cicli di lavoro delle attrezzature, che non hanno una scadenza temporanea. 

Un accessorio di sollevamento autocostruito per uso proprio va marcato CE?

Partiamo dalla definizione di messa in servizio scritta nella direttiva macchine 2006/42 all’articolo 2.

«messa in servizio»: primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all’interno della Comunità, di una macchina oggetto della presente direttiva;

aggiungiamo la definizione di fabbricante descritta nello stesso articolo:

«fabbricante»: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con la presente direttiva ai fini dell’immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva;

se ancora non sei convinto di dover marcare CE ti copio qui il testo della guida della direttiva macchine  al considerando 86

§86 Definizione di “messa in servizio”

La direttiva macchine si applica alle macchine all’atto della loro immissione sul

mercato e/o messa in servizio. Una macchina che viene immessa sul mercato nell’UE

è messa in servizio quando viene utilizzata nell’UE per la prima volta. In tali casi, gli

obblighi del fabbricante riguardo all’immissione sul mercato e alla messa in servizio

delle macchine sono gli stessi.

Nel caso di una macchina fabbricata da un soggetto per uso personale o di un

insieme di macchine costituito dall’utilizzatore (e non immesso sul mercato), la

direttiva macchine si applica quando la macchina o l’insieme di macchine sono messi

in servizio per la prima volta. In altre parole, tali macchine devono essere conformi

alle disposizioni della direttiva prima di essere impiegate per la prima volta per l’uso

previsto nell’UE.

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