Carico Scarico: Accessori sollevamento sono Certificati CE?

ANCHE UN BRAVO RSPP NON SA CHE FARE. E NEANCHE IL DIRETTORE. Ci sono casi spesso trascurati.

I MATERIALI DELLA TUA FABBRICA VENGONO CARICATI: COME? MARCATURA CE OPPURE NO? COSA BISOGNA FARE ?

Eccoci con qualche info regalo, per te che ci segui.

Ti mandiamo una guida ufficiale sull’argomento, se ce la chiedi via mail.

E ancora: La cesta per sollevare il manutentore con il carrello elevatore va marcata CE? CAZZATA!!! Come comprarla correttamente?

Eccoti, caro collega, un contributo da ragionare, per metterti al riparo da possibili casini.

Se una cesta, una cassa, un big-bag, una base di sollevamento, utilizzata per metterci dentro materiale da lavorare per caricare un macchinario, si rompe, e cade addosso all’operatore… ci accorgiamo che non ci abbiamo pensato. Cosa è scritto nel nostro DVR?

Chiaramente è una attrezzatura di lavoro, la cui sicurezza è richiesta dalla Direttiva 2009/104 CE sulla sicurezza attrezzature di lavoro, e dal TUS 81/08 negli articoli 69 e seguenti.

Quindi la “posizione di garanzia” nei confronti dei lavoratori fa capo al datore di lavoro ed al fabbricante, ciascuno per la sua parte.

E all’RSPP se omette di informare e indicare.

A quale normativa allora si deve fare riferimento perché tale attrezzatura –fornita ai lavoratori- sia considerata sicura?

Si fa riferimento alla circolare del MiSE del 18 novembre 2005, n. 66499: Cassoni e contenitori metallici destinati ad essere sollevati con apparecchi di sollevamento mediante appositi occhielli – Chiarimenti sul regime giuridico applicabile.

In questa circolare si spiega che in quanto fanno parte del carico non sono:

«accessori di sollevamento»: componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente. Anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento;

quindi non richiedono la marcatura CE.

E allora? Come faccio io RSPP, che devo informare il Direttore e lui deve informare il titolare?

Tuttavia la circolare prescrive quanto segue:

…Ciò comunque non esime il produttore dall’obbligo di fornire all’utilizzatore «le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall’uso normale, o ragionevolmente prevedibile, del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze».

In particolare, a cura del fabbricante, dovrebbero essere, come minimo, fornite ovvero riportate sul prodotto informazioni su portata e sovrapponibilita’, caratteristiche dimensionali, peso nominale, identificazione del carico massimo e di utilizzazione, identificazione del materiale costitutivo.

Nel DVR quindi si deve quindi:

assicurarsi che la base e le casse utilizzate (analoghe a Dispositivo di presa positivo secondario, quando si deve sollevare un carico non unitario) siano sicure: vedi TUS 81/08 allegato 6 par 3.- e direttiva 2009/104 CE sicurezza attrezzature di lavoro
ridurre il rischio durante l’operazione di movimentazione. Sia il rischio di rottura del dispositivo, sia per caduta del carico, sia quello ergonomico, dovuto alla necessità di spingere manualmente lateralmente il carico per accompagnarlo nella giusta posizione dentro il macchinario.
L’operatore non dovrebbe mai stare accanto al carico sospeso.

Fondamentale: bisogna formare e informare sull’operazione: il carico in questo caso ad esempio va movimentato tenendolo molto vicino al pavimento (20-30 cm) e rimanendo lontani dal carico stesso.

mettere a punto un programma obbligatorio di verifiche –almeno trimestrali- delle attrezzature, come descrive sia la direttiva sulla sicurezza delle attrezzature di lavoro (Art. 5) e il TUS.

Quindi verificare periodicamente, in funzione delle specifiche condizioni d’uso, ad esempio:

usura, deformazioni, intagli, riduzioni di sezione (diametro= misura), allungamenti, sia con ispezione visiva sia con misure (evidenze oggettive) e registrare l’avvenuta verifica.

Oltre alla Direttiva citata e si riporta quanto prescrive il TUS 81/08 Art. 71

Fermo restando quanto disposto al comma 4 , il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite […]
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2) eccetera.

Quindi non basta conoscere bene il TU 81/08 e collegati: ci vuole una certa conoscenza delle Direttive europee di prodotto. Come la Direttiva macchine, specialmente per tutto quanto è già in uso in fabbrica.

Bisogna darsi da fare: che bel mestiere ti sei scelto, no?

 

Clicca su questo link per prendere la guida dell’ATS Brianza

[file_download style=”2″][download title=”Guida%20Attrezzature%20di%20Sollevamento” icon=”style1-Ai-64×64.png” file=”https://www.macchinariosicuro.it/wp-content/uploads/2016/08/scheda-con-approfondimenti.pdf” package=”” level=”” new_window=”Y”][/download][/file_download]

Un macchinario ti sta causando problemi?
Documentazione, conformità, installazione, modifiche.

Pensiamo a tutto noi

Hai trovato interessante questo articolo?
Condividilo con i tuoi contatti!

In questo articolo...

Un macchinario industriale ti sta causando problemi?


Documentazione, conformità, installazione, modifiche.


Possiamo
aiutarti

Scopri come