Macchinario in ATEX o No? Approccio Veloce: Verifica Visiva e Relazione Contestuale

Cliente e Fabbricante, ci chiamano per sapere se sono a posto, come ATEx, in un Impianto Di Deumidificazione Per Materie Plastiche già Installato e in fase di collaudo.

Il cliente (utilizzatore) è preoccupato perché il suo RSPP esterno afferma che qualcosa non va. Non lo sa spiegare nel dettaglio, ma inocula paura e incertezza nel Direttore di stabilimento, che blocca tutto, anche i pagamenti. Noi andiamo, e risolviamo, rendendo contenti ambedue, alla fine. La nostra estrema specializzazione ci consente di operare rapidamente, data l’esperienza e la numerosità dei casi esaminati. Diversamente da altre società di consulenza sulla sicurezza, noi non operiamo su tutti i problemi (ad esempio stesura del DVR, progettazione del CPI, calcolo e classificazione delle Aree, Piano di emergenza, Formazione antincendio e così via), ma ci concentriamo in modo assolutamente approfondito sulla SICUREZZA DEL MACCHINARIO. Quindi anche della applicabilità della ATEx.

Qui il sopralluogo si è reso necessario per la complessità dell’installazione, e per poter poi spiegare le conclusioni alle parti –committente e fabbricante.

IL FATTO

Per soddisfare alle richiesta dobbiamo eseguire in sequenza un sopralluogo con ispezione visiva e una riunione per esaminare le carte. E subito possiamo spiegare che:

La fornitura in oggetto si può distinguere in due parti, in quanto soggette a normative differenti:

  1. Le apparecchiature necessarie per movimentare le materie plastiche, marcate CE;
  2. Le linee di trasporto pneumatico, a servizio delle suddette apparecchiature, che non sono apparecchiature, si è appurato che non ricadono nella PED e non sono quindi soggette a marcatura CE, ma devono soddisfare ai requisiti previsti per gli ambienti di lavoro (TUS 81/08 e direttiva 99/92 CE).

NOTA SULLE RESPONSABILITA’

La marcatura CE di un prodotto (le apparecchiature installate) ne indica sia la conformità a tutte le disposizioni comunitarie applicabili, sia che è stata seguita la procedura di valutazione della conformità, con particolare attenzione alla soddisfazione dei requisiti essenziali fissati nelle direttive applicate, che sono vincolanti.

Il fabbricante, che appone la marcatura, è la persona responsabile della progettazione e della fabbricazione e deve garantire il rispetto dei requisiti essenziali e che sia stata seguita una valutazione della conformità.

Quindi il fabbricante-installatore, nel marcare le apparecchiature installate, garantisce ed è responsabile della conformità a tutte le direttive applicabili.

Mentre il cliente-utilizzatore è responsabile dell’adeguatezza delle attrezzature di lavoro e degli ambienti di lavoro, e quindi dell’applicazione del TUS 81/08 e – in questo caso – della direttiva 99/92 CE relativa anche alla classificazione delle aree di lavoro. 

Cosa abbiamo scritto, subito dopo la verifica, alla presenza dei responsabili?

Prima parte

REQUISITI DELLE APPARECCHIATURE

La marcatura CE è sostenuta da quanto descritto nel manuale: si definisce come uso proprio l’utilizzo per generare aria secca per essiccare GRANULI DI MATERIE PLASTICHE SCORREVOLI. Quindi il costruttore se ne assume pienamente la responsabilità, avendo necessariamente valutato soddisfatto in particolare il RES relativo al rischio esplosione ”provocato dalla macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori od altre sostanze prodotti o utilizzati dalla macchina”.

Ciò risulta soddisfatto anche dall’ispezione visiva effettuata per la presenza continua assicurata di eccesso d’aria in tutte le zone delle apparecchiature; per la messa a terra e la continuità assicurata in tutte le parti della apparecchiatura; le procedure di pulizia definite nel manuale di uso e manutenzione.

In dettaglio non risulta in alcun modo applicabile la Direttiva 94/9 CE poiché:

  1. Al suo interno – se pur casualmente in presenza di atmosfera esplosiva – non presenta potenziali sorgenti di rischi di innesco proprie.
  2. Il rischio esplosione è già stato valutato ed escluso con la Direttiva macchine
  3. L’ambiente in cui è posta l’apparecchiatura non è zona classificata secondo la 99/92 CE.

A supporto di ciò si riporta quanto descritto nella Guida emessa dalla Commissione Europea “Application of the directive 94/9/EC to Filter Units and Vented Silo bins – revised version”

Filtro o silo privo di parti mobili o materiale elettrico all’interno ed è situato in una zona non pericolosa –

Si trova nella Conclusione:

Questi filtri o sili sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva 94/9/CE.

I rischi elettrostatici possono essere generati dalle superfici d’isolamento interne al filtro, dagli elementi filtranti o dagli scarichi del cono nei sili. Questo rischio può correlato alle proprietà della polvere che è raccolta e da altre condizioni di gestione.

Tali rischi elettrostatici non sono considerati fonti proprie di accensione e quindi sia i filtri sia i silo non ricadono nella definizione di apparecchio ai sensi della 94/9/CE.

I rischi elettrostatici possono essere coperti da altre direttive (direttiva macchine) quando il filtro fa parte di una macchina. In questo caso sarà il fabbricante della macchina che dovrà assicurare la sicurezza rispetto a tale fonte di accensione. In tutti i casi questi rischi devono essere controllati dall’utente in applicazione del Titolo XI, D.Lgs. n. 81/08.

Seconda parte

REQUISITI DELLE LINEE DI TRASPORTO

In questo caso deve essere seguita correttamente l’applicazione della Direttiva 99/92 CE, da parte dell’utilizzatore, evitando possibili sorgenti di pericolo (SE) durante il percorso e assicurando la continuità per evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche (si può osservare quanto prescrive la Norma CEI EN 61340, come la più vicina, come misura prudenziale).

CONCLUSIONI

Il fabbricante -installatore, con la sua dichiarazione di conformità, copre tutti gli aspetti relativi ai rischi di esplosione e scariche elettrostatiche.

Il tutto quindi sarà conforme alle norme di buona tecnica ed assicurerà la prevenzione del rischio esplosione mediante la continuità e la messa a terra delle linee, per le quali ci si dovrà accertare della conformità mediante apposita dichiarazione del fabbricante.

A questo fine il cliente-utilizzatore deve attivarsi per applicare anche in questa area del sito produttivo quanto previsto nel DVR del sito e in particolare quanto previsto all’art. 8 della 99/92 CE, aggiornando il documento sulla protezione contro le esplosioni.

Le parti si sono considerate soddisfatte, l’impianto è stato collaudato e accettato.

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