Ufficiale Giudiziario può vendere un macchinario pericoloso?

Ufficiale Giudiziario può vendere un macchinario pericoloso?

Mi è arrivata questa domanda ieri mattina:

“Buongiorno, l’ufficiale giudiziario può vendere macchine non a norma? Il privato non lo può fare.Io ho sempre pensato di no. Voi che dite?”

ed io ho subito risposto:

“Che io sappia la legge è uguale per tutti. L’ufficiale giudiziario non ha una legge diversa rispetto agli altri operatori del mercato.”

ma dopo un po’ questa domanda ha iniziato a incuriosirmi.

Tantissimi incidenti sul lavoro che abbiamo seguito negli anni sono capitati su macchine vendute usate da ufficiali giudiziari, liquidatori, curatori, aste giudiziarie e cosi via…

la storia che ci capita di sentire sempre più o meno suona così:

“al vicino le cose vanno male e io ho comprato quella macchina a peso. Funziona, non ha problemi e lui non la usava più. Un vero affare.”

Però poi la documentazione e le protezioni sono spesso e volentieri carenti.

Quindi ho chiesto su linkedin e Facebook una mano a trovare una risposta migliore.

E cosa è saltato fuori.

MI hanno fatto notare che:

“nelle aste giudiziarie si applica lo stesso principio degli immobili con abusi edilizi o addirittura non sanabili, la legge lo permette purché sia indicato nella perizia di stima, idem con macchinari ed attrezzature.”

Mi hanno fatto notare inoltre che puoi comprare fuori norma, ma poi non è detto che l’assicurazione non si rivalga su di te in caso di infortunio. Infatti mi scrivono

“se compri una casa e l’impianto elettrico non è a norma ed è scritto sull’atto il notaio non blocca il rogito in quanto sei tu responsabile se la casa ti va a fuoco perché non a norma.. Idem per la vendita di macchinari…e infatti ..la gente si fa male se non peggio.. Ma tutto questo è penosamente la “furbizia” che fa solo danno.”

….

“Se la casa non è a norma la polizza non te la fanno e se a fronte incendio si ipotizza una “anomalia”fatta da un impiantista poco esperto stai sicuro che l’assicurazione non paga ..idem fa l’Inail se c’è un impianto o macchina non a norma..”

La logica sino a qui è chiara. La prassi funziona in questo modo. E la legge?

Su linkedin mi hanno segnalato questa sentenza.

Più precisamente la sentenza della sezione penale III numero 20342 del 28 giugno 2000.

Copio la sentenza qui sotto:

la Corte di Cassazione si è pronunciata su infortuni riconducibili a congegni antinfortunistici inadeguati ha ribadito il divieto di vendita di macchine non conformi alla norme infortunistiche, di cui all’art.6, comma, 2 del dlgs n.626, affermando che “non può ritenersi limitato agli industriali o commercianti che abitualmente forniscono macchine, attrezzature ed impianti, bensì va esteso a qualsiasi soggetto che esegua una sola vendita o rivendita” (cfr. Cass. Pen.Sez.III n.20342 28 giugno 2000).(testo preso da insic.it)

Ricordo inoltre che la direttiva macchine e il regolamento europeo 765 del 2008 non prevedono eccezioni per l’ufficiale giudiziario. Infatti gli operatori economici previsti dal regolamento europeo 765 del 2008 sono solo questi:

operatori economici» il fabbricante, il mandatario, l’importatore e il distributore;

cosa possiamo dire col senno di poi.

E’ chiaro che l’ufficiale giudiziario non possa vendere macchine pericolose. Non gli è concesso per legge. E’ chiaro altrettanto che lo fa lo stesso.

Forse non lo sa, forse pensa di non venire chiamato in causa. Io questo non lo so.

per completezza qui sotto copio alla parte utile delle definizioni descritte nell’articolo 2 del regolamento europeo 765 del 2008

  • «messa a disposizione sul mercato» la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
  • «immissione sul mercato» la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario;
  • «fabbricante» una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o
  • fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;
  • «mandatario» una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa comunitaria;
  • «importatore» una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo;
  • «distributore» una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto;
  • «operatori economici» il fabbricante, il mandatario, l’importatore e il distributore;

Un macchinario ti sta causando problemi?
Documentazione, conformità, installazione, modifiche.

Pensiamo a tutto noi

Hai trovato interessante questo articolo?
Condividilo con i tuoi contatti!

In questo articolo...

Un macchinario industriale ti sta causando problemi?


Documentazione, conformità, installazione, modifiche.


Possiamo
aiutarti

Scopri come