Attrezzature di lavoro e macchine vecchie. Che si fa?

Sul gruppo Facebook coordinatori della sicurezza che abitualmente frequento è comparsa questa domanda.

Supponiamo di avere in azienda delle attrezzature vecchie non marcate CE perché costruite prima del recepimento delle Direttive di prodotto. Queste attrezzature non sono concesse in uso a terzi, ma vengono esclusivamente utilizzate dai lavoratori.

L’audit di terza parte, in sede di certificazione, apre una non conformità maggiore perché il datore di lavoro non ha proceduto ad effettuare un’analisi scritta della conformità delle stesse all’allegato V del D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro contesta la non conformità perché, fino a prova contraria, è il certificatore che deve dimostrare eventualmente la non conformità delle attrezzature all’allegato V. A chi dareste ragione?

Questa domanda mi è piaciuta talmente tanto che ho deciso di scriverci sopra un articolo, spero utile a molti.

Per semplicità alla fine dell’articolo ho copiato il testo degli articoli 28, 29, 69, 70, 71, 72 e 73 del testo unico 81. Li ho copiati dalla gazzetta ufficiale. Ho inoltre copiato il testo dell’articolo 11 del DPR 459/96. In questo modo ci sono tutti i riferimenti che servono.

Attrezzatura di Lavoro: Definizione

Partiamo dalla definizione di attrezzatura scritta all’articolo 69 del testo unico 81:

attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;“.

Ruolo dell’auditor

Il certificatore non ha il dovere di dimostrare la non conformità delle attrezzature. Deve trovare le mancanze e avvertire l’azienda cliente su cosa deve sistemare. Non spetta a lui sistemare.

Per mia esperienza diretta è raro trovare valutazioni del rischio che riguardano le macchine e le attrezzature di lavoro. L’auditor sta chiedendo quanto previsto dalla legge. Non si sta inventando nulla.

Nel documento di valutazione del rischio dovrebbe esserci una sezione che analizza le attrezzature di lavoro. Sia quelle marcate CE, sia quelle antecedenti.

E’ ovvio che il rischio dipende dalle macchine di cui stiamo parlando, ma la legge è chiara.

Che poi nel 90% dei casi, le Valutazioni del Rischio delle macchine non ci sono e questo è un altro discorso. Spesso le troviamo con il PxD che nelle macchine può solo fuorviare.

Non è obbligatorio, ma io preferisco di gran lunga usare sempre la 12100 per raccontare in modo semplice e comprensibile il rischio di una macchina.

Con il PxD ti trovi rischi esagerati che fan pensare di dover fermare tutto.

Insomma una macchina “a norma” e ben tenuta, dovrebbe avere solo rischi residui, derivanti per esempio da comportamenti o usi errati, guasti, ecc., da gestire con formazione e procedure di lavoro.

Le macchine ante 96 e quindi non marcate CE devono essere valutate secondo allegato V.

Di per sé l’articolo 70 comma 2 non impone l’emissione di un documento. L’emissione del documento è prevista dall’articolo 11 del DPR 459/96 solo nei casi previsti.

Leggi l’articolo qui sotto.

E chi firma?

Il DVR è firmato dal Datore di Lavoro mentre la dichiarazione di rispondenza deve essere firmata da una persona competente. Cosa voglia dire non è chiaro. 

Cosa vuol dire Persona Competente?

Le variabili per definire se una persona ha le competenze per firmare sulla sicurezza di una macchina o di una attrezzatura di lavoro sono:

  1. titoli di studio;
  2. appartenenza ad un albo professionale;
  3. storia professionale;
  4. formazione professionale della persona.

Se la usa solo il proprietario non è necessario l’emissione di una dichiarazione di rispondenza, a meno che la macchina non sia stata modicata. E qui sta il trucchetto. Trovare in fabbrica una macchina di 30 anni che non è mai stata modificata non è cosi facile.

Devo far notare anche un altro punto importate. Se non valuti il rischio del macchinario come fai a programmare la manutenzione? Come fai a rispettare il comma 2 dell’articolo 71?

Macchine vecchie Marcate CE e macchine vecchie senza CE

Il 90% delle macchine affrontate nelle diverse fabbriche sono macchine vecchie.

Il primo passo da compiere è identificare quelle che sono le date importanti delle macchine vecchie, come ad esempio la data di costruzione.

In secondo luogo bisogna preoccuparsi di quale sia la documentazione da dover fornire al cliente al momento della vendita della macchina; dato, quest’ultimo, che varia a seconda dell’anno in cui è stata costruita la macchina, poiché variano le regole del tempo. 

A proposito di date, una più di tutte è importante: il 1996, anno in cui nasce la marcatura CE

Di conseguenza tutte le macchine costruite prima del 1996 non devono essere marcate CE, ma devono comunque essere sicure e conformi ai requisiti generali di sicurezza richiamati nell’allegato V del d.lgs. 81/08.

Tale decreto, all’articolo 18, comma z, prevede e pretende che vi sia un adeguamento al progresso tecnico. Infatti una macchina costruita nel 1999, per dire, non può avere tutte le sicurezze previste nel 2020 e di conseguenza anche le macchine marcate CE richiedono di essere aggiornate ogni tanto

Il problema è che a queste macchine marcate CE non si dà molta importanza, poiché se apparentemente funzionanti, si ritiene non vi siano motivi di aggiornarle. 

Vendere una macchina vecchia: quale documentazione?

Una domanda che mi viene posta con una certa ricorrenza è quale sia la documentazione da dover dare al cliente all’atto di compravendita di una macchina. 

Mettiamo il caso che io utilizzatore non usi più una macchina e che non voglia rottamarla, me ne devo liberare e voglio venderla a qualcuno. Solitamente una macchina che voglio vendere non è sicura, e presenta dei rischi palesi che costa troppo sistemare, quindi in teoria io non potrei venderla, come previsto dall’articolo 23 del d.lgs. 81/08. 

Se vendo una macchina post ’96 e questa è correttamente marcata CE, deve avere una targhetta metallica con scritto ragione sociale, sede legale, anno di costruzione e deve avere una dichiarazione di conformità della macchina e un manuale di uso e manutenzione, possibilmente nella lingua dell’utilizzatore che la sta comprando. 

Se invece la macchina è precedente al 1996, deve avere il manuale di uso e manutenzione, una targhetta che identifichi il fabbricante della macchina e l’anno di fabbricazione e una dichiarazione di rispondenza all’allegato V. Mancando infatti la dichiarazione di conformità CE, manca qualcuno che firmi e che si prenda la responsabilità della sicurezza della macchina. 

Ma se invece dovessi vendere una macchina del 2001 marcata CE e conforme alle regole del 2001 ma non aggiornata ai tempi di oggi, andrebbe bene o no? Potrei usarla oppure no? Potrei venderla? In realtà non vi è una vera e propria risposta sicura, in quanto dopo un infortunio queste risposte cambiano e a seconda del giudice o del PM che si occupi del caso l’interpretazione si trasforma. 

Facciamo un altro esempio: ho una macchina vecchia del 2002 marcata CE con dei bellissimi interblocchi Schneider che un tempo erano perfetti e che ora non lo sono più, anche perché nel 2008 è entrata in vigore una norma tecnica che si chiama 13849 e che guarda l’affidabilità dei dispositivi di sicurezza, dando una lettera per identificare il livello di affidabilità (la lettera C rappresenta il minimo; con la D e la E si va verso il meglio). 

Questa classificazione però è arrivata nel 2008, mentre la macchina è stata costruita nel 2002,  quindi il costruttore non ha sbagliato a non classificarla secondo questa regola, semplicemente ancora non esisteva. 

Posso quindi, ad oggi, usare o vendere una macchina del 2002? Le norme tecniche in realtà non sono obbligatorie, ma se non le applico devo preoccuparmi di garantire lo stesso livello di sicurezza. L’articolo 18 del d.lgs. 81/08, al comma z afferma infatti che devo aggiornare il livello di sicurezza delle macchine al progresso della tecnica. 

Ciò che potrei fare è vendere la macchina a un commerciante che prima di rivenderla si occupi di sistemarla. 

All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

  1. le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
  2. i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
  3. i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
  4. i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature gia’ in uso.

Nella realtà dei fatti questo lo fanno in pochi.

Quindi dal 2008 in poi i sistemi di comando dovrebbero essere aggiornati. Ma come? Se modifico una macchina devo rimarcarla?

A tal proposito ci siamo “inventati” la Dichiarazione di aggiornamento dell’attrezzatura di lavoro ai sensi del testo unico 81/08, negli articoli 18 comma z e 71 comma 4 lettera a numero 3. Quest’ultimo afferma che io quella macchina non l’ho modificata in modo sostanziale e che quindi non devo ricertificarla, in quanto ho semplicemente aggiornato i sistemi di sicurezza. Mentre l’articolo 18 dice che sono obbligato ad adeguarmi al progresso tecnico. 

Ho una macchina 2002 correttamente marcata CE, dotata di manuale, targhetta e descrizione di conformità, ma sono passati diciotto anni; quindi, in quanto ingegnere, guardo la macchina, leggo il manuale e cerco una descrizione generale, dove vi sia scritto a cosa serve la macchina, la sua destinazione d’uso, che tipo di lavorazioni può fare, in che luoghi può essere utilizzata… e mi rendo conto che durante questi anni la macchina non è stata modificata e quindi va bene. 

Successivamente valuto la macchina, compio una verifica visiva e funzionale: guardo ad esempio se i pulsanti di emergenza funzionano e via dicendo…. Poi intervisto chi usa la macchina e vedo se ci sono dei rischi residui, che spesso nel manuale non sono stati considerati. Una volta concluso tutto ciò faccio una valutazione e dico se la macchina sia accettabile o meno. 

Abbiamo la “gestione del rischio residuo”: ogni persona che lavora in una fabbrica è stata formata e informata su come deve lavorare; su quella data macchina ci lavora una persona professionalmente preparata a gestirla. Ma quella macchina va bene o non va bene inserita in quel contesto? I rischi residui sono accettabili o no?

Faccio quindi una valutazione mettendo a confronto le variabili della gravità, dell’evitabilità, della probabilità e della frequenza d’esposizione; e infine prendo delle decisioni che verbalizzo poi nella valutazione dei rischi della macchina, confermando le scelte del costruttore o riducendo il rischio. Faccio delle schede della valutazione dei rischi (come spiegato nel libro “Non desiderare la colpa d’altri”) in cui elenco i requisiti essenziali di sicurezza che sto analizzando.

Una volta fatta la valutazione del rischio do dei suggerimenti di miglioramento, ma in ogni caso rimane sempre un rischio residuo; è infatti impossibile vedere in una fabbrica una sicurezza al 100%, anche perché non significherebbe altro che disoccupazione. 

Questo rischio residuo va comunque sia, contenuto con i guanti, piuttosto che con le scarpe, con l’elmetto, con un’adeguata formazione e con una scheda attaccata alla macchina che ricordi come questa si usi e magari integrando il libretto di istruzioni fatto nel 2002 con delle scoperte fatte successivamente. 

Tutto questo è firmato da una persona competente e siccome non è possibile coinvolgere il costruttore nel valutare se la macchina sia ancora sicura o meno, deduco dal d.lgs. 81/08 che la firmi una persona competente, che abbia studiato quello di cui abbiamo parlato, che abbia una certa esperienza e che magari sia iscritta a un albo di ingegneri o di periti che lo qualificano.

Comunque sia, non esiste una definizione adatta di persona competente. Le tre variabili che si guardano per vedere se una persona ha esperienza sono:

  • ha mai lavorato in questo settore (esperienza)?
  • Ha mai studiato a corsi abilitanti (competenza)?
  • Ha titoli di studi

Tale persona competente può quindi, firmare questa dichiarazione di aggiornamento dell’attrezzatura che viene usata dopo gli infortuni, ai sensi del d.lgs. 81/08. 

Adeguare o aggiornare la sicurezza di una macchina dopo un infortunio?

Se una persona si fa male su una macchina del 2003 che viene subito adeguata in seguito  all’accaduto, e l’ASL arriva dopo sei o otto mesi, quell’adeguamento gli dimostra che la macchina, al tempo dell’infortunio, non era sicura, non era stata aggiornata al progresso della tecnica; quindi viene fatto un verbale in cui si dice che sistemando la macchina si ha ammesso che questa non era sicura. 

Viene fatta questa dichiarazione in cui vengono valutati i rischi della macchina e in cui viene detto che questa era già a posto e che è stato fatto solo un miglioramento, non un’adeguamento, ma una cosa in più per contenere un rischio residuo.

Quando perdo la Certificazione CE del costruttore?

Se modifico una macchina cosa succede? Come faccio a capire quanto è importante o meno quella modifica? Perché la modifica di una macchina può comportare la decadenza del CE del costruttore

Ciò avviene se faccio delle modifiche alla macchina tali per cui la macchina che sto usando dopo le modifiche, non è stata pensata in quel modo dal costruttore. È quindi uscita dalla valutazione dei rischi del costruttore divenendo una modifica sostanziale

Se invece metto un interblocco o una retina gialla, queste non sono modifiche sostanziali, per cui non devo ricertificare la macchina; poiché sto semplicemente facendo quanto prescritto dalla legge e quindi non mi possono dire niente. Sarebbe comunque meglio coinvolgere il costruttore, ma non sempre quest’ultimo si rende disponibile. 

E se perdo la dichiarazione di conformità cosa succede? 

Io ho un cliente che attaccava le dichiarazioni di conformità alle fatture e sappiamo bene che le fatture dopo dieci anni vengono buttate. Potreste dire che alla fine si tratta di semplici pezzi di carta. Pezzi di carta però che accertano che la macchina sia sicura e che associano la responsabilità al costruttore.

Si tratta perciò di un problema difficilmente sanabile, che noi saniamo per mezzo della dichiarazione di aggiornamento dell’attrezzatura; per cui c’è una persona che firma che la macchina, con le regole di oggi è sicura. 

Cosa faccio con una macchina costruita prima del 1996 e senza CE?

Le macchine vecchie anteriori al 1996 sono le più diffuse. Per prima cosa bisogna vedere chi ha costruito la macchina e quando (dovrebbe esserci una targhetta che identifica costruttore e anno di costruzione); dovrebbe poi esserci un manuale che spiega come si usa la macchina, le avvertenze e tutti i modi di manutenzione, ma di solito c’è solo la parte manutentiva. 

Una volta, o ancora adesso, molti clienti ricevevano un libretto di manutenzione esplicato in due parti: la parte amministrativa e la parte della manutenzione, ma la prima veniva sempre persa. 

In tal caso quindi bisogna che l’utilizzatore riscriva il manuale: solitamente prende una videocamera, va davanti all’operatore che usa la macchina e lo intervista, mostrando come quest’ultima si utilizza. Una volta fatti questi video si può decidere di trascriverli oppure di metterli a disposizione su un iPad.

L’importante è che le informazioni su come si usano le macchine siano disponibili e comprensibili da chi di dovere. Questa è una delle strade utilizzate per risolvere il problema del manuale delle macchine vecchie. 

La macchina ha quindi una targhetta che identifica il costruttore, un manuale suo o che è stato rifatto e infine una dichiarazione di rispondenza che dice che la macchina è sicura secondo l’allegato V, un elenco di requisiti abbastanza banali che ti “inchiodano”; quasi nessuna macchina infatti li rispetta tutti. 

Perizia o dichiarazione di rispondenza allegato V 81/08 – come si fa? Quali errori evitare?

Non è però così banale fare l’allegato V, devi infatti cautelarti molto nel dire perché hai valutato il rischio residuo che hai lasciato. Quando firmi l’allegato V e dichiari che la macchina è sicura te ne prendi la responsabilità, quindi devi motivarlo.

Ad oggi mi capita di vedere, quando vado in giro, moltissimi allegati V che sono delle tabelle a crocette. Questa cosa mette in pericolo chi firma, perché non contestualizza cosa si stia firmando.

Bisogna dire cosa si sta firmando e bisogna fare una perizia: se è asseverata o su carta libera è una cosa che scelgo io, non è obbligatorio fare niente. Normalmente quando una macchina viene venduta è richiesta una perizia asseverata e giurata: io ingegnere iscritto all’albo di Milano vado da un notaio o da un giudice di pace dove giuro che io sono io e che quello che sto scrivendo è vero. Ma se la sto usando per me basta su carta libera. 

In questa perizia devo fare una descrizione della macchina di cui sto parlando, una documentazione fotografica in cui descrivo cosa sto valutando, così se dovessero modificare la macchina non possono dire che io ho valutato la macchina modificata. Io ho valutato la macchina nel giorno in cui ho firmato. Poi dico che questa macchina viene usata in questo luogo, da queste persone, in questo modo, per fare queste lavorazioni e faccio un limite di cosa sto valutando; non mi fido di quello che farà il mio cliente tra dieci anni, perché non lo sa neanche lui. 

Poi fotografo tutti i pulpiti di comando della macchina e scrivo a cosa servono e cosa comandano e cosa vedo comandando quei pulpiti e poi faccio la valutazione del rischio molto precisa; non entro nel merito di ogni dettaglio della macchina, ma di come questa si usa e di come la vedo. Provo quindi tutti i dispositivi di sicurezza se funzionano e faccio una valutazione dei rischi, prima con un utentore e poi con l’operatore dei vari salvavita che loro conoscono. Questa cosa la documento e la macchina può andare bene così oppure posso fare dei suggerimenti di miglioramento, in questo ultimo caso non firmo subito, ma solo una volta adeguata. Al contrario firmo che la macchina va già bene. 

La cosa difficile è la prima parte, ossia descrivere in modo corretto cosa sto valutando, per non prendere la responsabilità di una modifica che non è nostra. 

Macchina Aucostruita – Che fare?

La macchina autocostruita è una macchina che va certificata CE. In direttiva macchine la definizione di fabbricante è chi progetta o realizza quella macchina. Se tu l’hai realizzata, te la certifichi. Io quindi ti faccio la valutazione dei rischi normale, ti costituisco il fascicolo tecnico con le carte che ho a disposizione, ti faccio il manuale di istruzioni e tu che hai realizzato la macchina ti firmi la dichiarazione di conformità, nell’anno in cui la sto valutando, perché cambiare anno è un falso. 

Chi può firmare la dichiarazione di rispondenza? e chi può firmare il CE?

Il consulente può firmare?

Le RSPP?

Esistono deleghe?

Può firmare chiunque, non è la dichiarazione di conformità, ma l’allegato 5 e quindi può firmarlo una persona competente. 

Se fosse invece una dichiarazione di conformità, non la può firmare nessun altro se non il fabbricante, che è chi progetta o realizza la macchina. Questa persona può essere delegata se ha poteri di spesa organizzativi sull’ufficio tecnico o su chi ha realizzato la macchina. 

Se io ricevo una macchina vecchia devo controllare se è sicura, non posso accettarla solo perché è marcata CE o solo perché l’allegato V è firmato e usarla. Io seguo una responsabilità di controllo di tutto ciò che metto a disposizione degli operai. Quindi non è detto che io possa usarla subito. 

Riferimenti Legislativi

Copio qui sotto il testo dell’articolo 11 del DPR 459/96 che disciplina questo problema.

Art. 11.
                     Norme finali e transitorie
   1.   Fatto   salvo  l'art.  1,  comma  3,  in  caso  di  modifiche
costruttive,  chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione
finanziaria  macchine  o  componenti  di  sicurezza  gia' immessi sul
mercato  o  gia'  in  servizio  alla  data  di  entrata in vigore del
presente  regolamento  e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto
la  propria responsabilita', che gli stessi sono conformi, al momento
della  consegna  a  chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione
finanziaria,  alla  legislazione  previgente  alla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
   2.  Le  macchine  o  i  componenti  di  sicurezza gia' immessi sul
mercato o messi in servizio, per i quali, nel periodo compreso fra il
1  gennaio  1993  e  la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento,  e'  stata presentata all'ISPESL domanda di omologazione
non  ancora respinta, si intendono legittimamente immessi sul mercato
o messi in servizio se:
      a)   l'ISPESL   conclude   positivamente   il  procedimento  di
omologazione;
      b)  l'interessato  trasmette la dichiarazione di conformita' ed
il  fascicolo  tecnico di cui al presente regolamento, nel termine di
sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del regolamento
stesso,  all'ISPESL  che  procede alla archiviazione della istanza di
omologazione,  previa verifica della completezza della documentazione
e,  nel  caso  di macchine o di componenti indicati nell'allegato IV,
previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'allegato I
o  della relativa certificazione rilasciata da uno degli organismi di
cui  all'art.  9.  La  trasmissione  all'ISPESL  della documentazione
produce gli effetti di cui al comma 3.
   3. Chiunque utilizzi macchine gia' soggette alla disciplina di cui
al   decreto  ministeriale  12  settembre  1959,  messe  in  servizio
successivamente  all'entrata  in  vigore del presente regolamento, ha
l'obbligo  di  denuncia  al  dipartimento  periferico  competente per
territorio dell'ISPESL dell'avvenuta installazione della macchina.
   4.  Le  macchine  di sollevamento o di spostamento di persone ed i
componenti  di  sicurezza  costruiti in conformita' alla legislazione
previgente  alla  data  di entrata in vigore del presente regolamento
possono  essere  immessi  sul  mercato e messi in servizio fino al 31
dicembre 1996.

Articolo 69 del testo unico sulla sicurezza del lavoro 81/08

Art. 69.
                             Definizioni

  1.  Agli  effetti  delle  disposizioni di cui al presente titolo si
intende per:
    a)  attrezzatura  di  lavoro:  qualsiasi  macchina,  apparecchio,
utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
    b)  uso  di  una  attrezzatura  di  lavoro:  qualsiasi operazione
lavorativa  connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in
servizio  o  fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione,
la  trasformazione,  la  manutenzione,  la  pulizia, il montaggio, lo
smontaggio;
    c)   zona   pericolosa:  qualsiasi  zona  all'interno  ovvero  in
prossimita'  di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di
un  lavoratore  costituisce  un  rischio per la salute o la sicurezza
dello stesso;
    d)   lavoratore   esposto:  qualsiasi  lavoratore  che  si  trovi
interamente o in parte in una zona pericolosa;
    e)   operatore:   il   lavoratore   incaricato  dell'uso  di  una
attrezzatura di lavoro.

Articolo 70 del testo unico sulla sicurezza del lavoro 81/08

Art. 70.
                       Requisiti di sicurezza

  1.  Salvo  quanto  previsto  al  comma 2, le attrezzature di lavoro
messe  a  disposizione  dei  lavoratori  devono  essere conformi alle
specifiche  disposizioni  legislative  e regolamentari di recepimento
delle direttive comunitarie di prodotto.
  2.  Le  attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni
legislative  e  regolamentari  di  cui  al  comma 1, e quelle messe a
disposizione  dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme
legislative   e   regolamentari   di   recepimento   delle  direttive
comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali
di sicurezza di cui all'allegato V.
  3.  Si  considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le
attrezzature  di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti
ministeriali   adottati   ai  sensi  dell'articolo  395  del  decreto
Presidente   della   Repubblica   27  aprile  1955,  n.  547,  ovvero
dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
  4.  Qualora  gli  organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro
funzioni  ispettive,  in  materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro,  accertino che un'attrezzatura di lavoro messa a disposizione
dei  lavoratori  dopo  essere  stata  immessa  sul mercato o messa in
servizio  ai  sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte,
risulta  non  rispondente  a  uno  o  piu'  requisiti  essenziali  di
sicurezza  previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di
cui  al comma 2, ne informano immediatamente l'autorita' nazionale di
sorveglianza  del  mercato  competente  per tipo di prodotto. In tale
caso  le  procedure  previste  dagli  articoli  20  e  21 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
    a) dall'organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in
sede  di  utilizzo,  nei  confronti del datore di lavoro utilizzatore
dell'esemplare  di  attrezzatura  oggetto dell'accertamento, mediante
apposita   prescrizione   a   rimuovere   la  situazione  di  rischio
determinata  dalla  mancata  rispondenza  ad  uno  o  piu'  requisiti
essenziali di sicurezza;
    b)  dall'organo  di  vigilanza  territorialmente  competente, nei
confronti   del   fabbricante  e  dei  soggetti  della  catena  della
distribuzione,  alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato
dall'autorita' nazionale per la sorveglianza del mercato.
          
Note all'art. 70:
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
          1955, n. 547, abrogato dal presente decreto, recava: «Norme
          per la prevenzione degli infortuni sul lavoro».
              - Il  testo dell'art. 28 del citato decreto legislativo
          n. 626 del 1994, e' il seguente:
              «Art.  28  (Adeguamenti al progresso tecnico). - 1. Con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di  concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato, sentita la commissione
          consultiva permanente:
                a) e'  riconosciuta la conformita' alle vigenti norme
          per  la  sicurezza  e la salute dei lavoratori sul luogo di
          lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;
                b) si  da'  attuazione  alle  direttive in materia di
          sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della
          Comunita'  europea per le parti in cui modificano modalita'
          esecutive  e  caratteristiche  di  ordine  tecnico di altre
          direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale;
                c) si  provvede  all'adeguamento  della  normativa di
          natura  strettamente  tecnica  e degli allegati al presente
          decreto in relazione al progresso tecnologico.».
              - Il  testo  degli  articoli 20 e 21 del citato decreto
          legislativo n. 758 del 1994, e' il seguente:
              «Art.  20  (Prescrizione). - 1. Allo scopo di eliminare
          la   contravvenzione   accertata,  l'organo  di  vigilanza,
          nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui
          all'art.  55  del codice di procedura penale, impartisce al
          contravventore  un'apposita  prescrizione,  fissando per la
          regolarizzazione  un  termine  non  eccedente il periodo di
          tempo  tecnicamente necessario. Tale termine e' prorogabile
          a   richiesta   del   contravventore,  per  la  particolare
          complessita'      o     per     l'oggettiva     difficolta'
          dell'adempimento.  In  nessun caso esso puo' superare i sei
          mesi.   Tuttavia,   quando   specifiche   circostanze   non
          imputabili  al  contravventore determinano un ritardo nella
          regolarizzazione,  il  termine  di  sei  mesi  puo'  essere
          prorogato   per   una   sola   volta,   a   richiesta   del
          contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei
          mesi,   con   provvedimento   motivato  che  e'  comunicato
          immediatamente al pubblico ministero.
              2.  Copia della prescrizione e' notificata o comunicata
          anche  al  rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al
          servizio del quale opera il contravventore.
              3.  Con  la  prescrizione  l'organo  di  vigilanza puo'
          imporre  specifiche  misure  atte a far cessare il pericolo
          per  la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il
          lavoro.
              4.  Resta  fermo  l'obbligo dell'organo di vigilanza di
          riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente
          alla  contravvenzione  ai sensi dell'art. 347 del codice di
          procedura penale.».
              «Art.  21 (Verifica dell'adempimento). - 1. Entro e non
          oltre  sessanta  giorni  dalla scadenza del termine fissato
          nella  prescrizione,  l'organo  di vigilanza verifica se la
          violazione  e'  stata  eliminata secondo le modalita' e nel
          termine indicati dalla prescrizione.
              2.  Quando  risulta  l'adempimento  alla  prescrizione,
          l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in
          sede  amministrativa,  nel  termine  di  trenta giorni, una
          somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per
          la  contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla
          scadenza  del  termine fissato nella prescrizione, l'organo
          di  vigilanza  comunica al pubblico ministero l'adempimento
          alla  prescrizione,  nonche'  l'eventuale  pagamento  della
          predetta somma.
              3.  Quando  risulta  l'inadempimento alla prescrizione,
          l'organo  di  vigilanza  ne  da'  comunicazione al pubblico
          ministero  e  al  contravventore entro novanta giorni dalla
          scadenza del termine fissato nella prescrizione.».

articolo 71 del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro 81/08

Art. 71. 
                    Obblighi del datore di lavoro 
 
  1.  Il  datore  di  lavoro  mette  a  disposizione  dei  lavoratori
attrezzature conformi ai requisiti di  cui  all'articolo  precedente,
idonee ai fini della salute e  sicurezza  e  adeguate  al  lavoro  da
svolgere o  adattate  a  tali  scopi  che  devono  essere  utilizzate
conformemente alle  disposizioni  legislative  di  recepimento  delle
direttive comunitarie. 
  2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di
lavoro prende in considerazione: 
    a) le condizioni e le caratteristiche specifiche  del  lavoro  da
svolgere; 
    b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; 
    c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse; 
    d) i rischi derivanti da interferenze con le  altre  attrezzature
gia' in uso. 
  3. Il datore di lavoro, al fine  di  ridurre  al  minimo  i  rischi
connessi all'uso delle attrezzature di  lavoro  e  per  impedire  che
dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo
condizioni per le quali  non  sono  adatte,  adotta  adeguate  misure
tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI. 
  4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche': 
    a) le attrezzature di lavoro siano: 
      1) installate ed  utilizzate  in  conformita'  alle  istruzioni
d'uso; 
      2) oggetto di idonea manutenzione  al  fine  di  garantire  nel
tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70
e siano corredate, ove necessario, da  apposite  istruzioni  d'uso  e
libretto di manutenzione; 
      3) assoggettate alle  misure  di  aggiornamento  dei  requisiti
minimi   di   sicurezza   stabilite   con   specifico   provvedimento
regolamentare  adottato  in  relazione  alle  prescrizioni   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera z); 
    b) siano curati la  tenuta  e  l'aggiornamento  del  registro  di
controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso e' previsto. 
  5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo
1, comma 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica  24  luglio
1996,  n.  459,  per  migliorarne  le  condizioni  di  sicurezza  non
configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle  modalita'
di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore. 
  6. Il datore di lavoro prende le  misure  necessarie  affinche'  il
posto di lavoro e la posizione dei  lavoratori  durante  l'uso  delle
attrezzature  presentino  requisiti  di  sicurezza  e  rispondano  ai
principi dell'ergonomia. 
  7.  Qualora  le  attrezzature  richiedano  per  il   loro   impiego
conoscenze o responsabilita' particolari in relazione ai loro  rischi
specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche': 
    a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai  lavoratori
allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata  e
specifica; 
    b) in caso di riparazione, di trasformazione  o  manutenzione,  i
lavoratori interessati siano qualificati  in  maniera  specifica  per
svolgere detti compiti. 
  8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore  di  lavoro
provvede affinche': 
    1) le attrezzature di  lavoro  la  cui  sicurezza  dipende  dalle
condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo  iniziale
(dopo l'installazione e prima della  messa  in  esercizio)  e  ad  un
controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere  o  in  una  nuova
localita'  di  impianto,  al  fine  di  assicurarne   l'installazione
corretta e il buon funzionamento; 
    2) le attrezzature soggette  a  influssi  che  possono  provocare
deterioramenti suscettibili di dare origine a  situazioni  pericolose
siano sottoposte: 
      1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite  in  base
alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona
tecnica, o in assenza di queste  ultime,  desumibili  dai  codici  di
buona prassi; 
      2.  a  controlli  straordinari  al   fine   di   garantire   il
mantenimento  di  buone  condizioni  di  sicurezza,  ogni  volta  che
intervengano  eventi  eccezionali  che  possano   avere   conseguenze
pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro,  quali
riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali  o  periodi
prolungati di inattivita'; 
    c) i controlli di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  sono  volti  ad
assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a  fini  di
sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati  da
persona competente. 
  9. I risultati dei controlli  di  cui  al  comma  8  devono  essere
riportati per iscritto e, almeno  quelli  relativi  agli  ultimi  tre
anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione  degli  organi
di vigilanza. 
  10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate
al  di  fuori  della  sede  dell'unita'  produttiva   devono   essere
accompagnate da  un  documento  attestante  l'esecuzione  dell'ultimo
controllo con esito positivo. 
  11. Oltre a quanto previsto  dal  comma  8,  il  datore  di  lavoro
sottopone le attrezzature di  lavoro  riportate  in  allegato  VII  a
verifiche  periodiche,  con  la  frequenza  indicata   nel   medesimo
allegato. La prima di tali verifiche e' effettuata dall'ISPESL  e  le
successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e  le  spese  per  la
loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. 
  12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le  ASL
e l'ISPESL possono avvalersi del  supporto  di  soggetti  pubblici  o
privati  abilitati.  I  soggetti  privati  abilitati  acquistano   la
qualifica  di  incaricati   di   pubblico   servizio   e   rispondono
direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. 
  13. Le modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche di cui
all'allegato VII, nonche' i criteri per l'abilitazione  dei  soggetti
pubblici o privati di cui al  comma  precedente  sono  stabiliti  con
decreto del Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale  e  del
Ministro  della  salute,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  14. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico,  d'intesa
con la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  Stato,  Regioni  e
province autonome di Trento e di Bolzano  e  sentita  la  Commissione
consultiva di cui all'articolo  6,  vengono  apportate  le  modifiche
all'allegato  VII  relativamente  all'elenco  delle  attrezzature  di
lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11. 
 Note all'art. 71: 
              - Il testo dell'art. 1, comma 2  del  Presidente  della
          Repubblica  24  luglio  1996,  n.  459   (Regolamento   per
          l'attuazione  delle   direttive   89/392/CEE,   91/368/CEE,
          93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento  delle
          legislazioni degli Stati membri relative alle macchine), e'
          il seguente: 
              «Art. 1 (Campo di applicazione  e  definizioni).  -  1.
          (Omissis). 
              2. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
                a) macchina: 
                  1) un insieme di pezzi o di organi, di  cui  almeno
          uno mobile, collegati tra loro, anche  mediante  attuatori,
          con circuiti di comando e di potenza  o  altri  sistemi  di
          collegamento, connessi solidalmente  per  una  applicazione
          ben determinata, segnatamente  per  la  trasformazione,  il
          trattamento,  lo  spostamento  o  il   condizionamento   di
          materiali; 
                  2) un insieme di macchine e di apparecchi che,  per
          raggiungere  un  risultato  determinato,  sono  disposti  e
          comandati in modo da avere un funzionamento solidale; 
                  3) un'attrezzatura intercambiabile che modifica  la
          funzione  di  una  macchina,  commercializzata  per  essere
          montata su una macchina o su una serie di macchine  diverse
          o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti  in  cui
          tale attrezzatura  non  sia  un  pezzo  di  ricambio  o  un
          utensile; 
                b) componente di sicurezza: 
                  un  componente,  purche'  non  sia  un'attrezzatura
          intercambiabile, che il costruttore  o  il  suo  mandatario
          stabilito nell'Unione  europea  immette  sul  mercato  allo
          scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione
          di sicurezza  e  il  cui  guasto  o  cattivo  funzionamento
          pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte. 
              3. Si intende per immissione sul mercato la prima messa
          a disposizione sul mercato dell'Unione  europea,  a  titolo
          oneroso o gratuito, di una macchina o di un  componente  di
          sicurezza  per  la  sua   distribuzione   o   impiego.   Si
          considerano altresi' immessi sul mercato la macchina  o  il
          componente di sicurezza  messi  a  disposizione  dopo  aver
          subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria
          o straordinaria manutenzione. 
              4. Si intende per messa in servizio: 
                a)  la  prima  utilizzazione  della  macchina  o  del
          componente di sicurezza sul territorio dell'Unione europea; 
                b) l'utilizzazione della macchina o del componente di
          sicurezza   costruiti   sulla   base   della   legislazione
          precedente e gia' in  servizio  alla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  regolamento,  qualora  siano   stati
          assoggettati a variazioni delle modalita' di  utilizzo  non
          previste direttamente dal costruttore. 
              5. Sono esclusi dal campo di applicazione del  presente
          regolamento: 
                a) le macchine la cui  unica  fonte  di  energia  sia
          quella prodotta dalla forza umana  direttamente  applicata,
          ad eccezione delle macchine per il sollevamento di  carichi
          ovvero di persone; 
                b) le macchine per uso medico  destinate  all'impiego
          diretto sul paziente; 
                c)  le  attrezzature  specifiche  per  i  parchi   di
          divertimento; 
                d) le caldaie a vapore e i recipienti a pressione; 
                e) le macchine specificamente progettate o  destinate
          ad  uso  nucleare  che,  se  difettose,  possono  provocare
          emissioni di radioattivita'; 
                f) le fonti radioattive incorporate in una macchina; 
                g) le armi da fuoco; 
                h) i serbatoi di immagazzinamento e le condutture per
          il trasporto di benzina, gasolio per autotrazione,  liquidi
          infiammabili e sostanze pericolose; 
                i) i mezzi di trasporto aerei, stradali, ferroviari o
          per  via  d'acqua  destinati  unicamente  al  trasporto  di
          persone e quelli destinati al trasporto delle merci per  la
          sola parte inerente la funzione  del  trasporto.  Non  sono
          esclusi dal campo di applicazione del presente  regolamento
          i veicoli destinati all'industria estrattiva; 
                l) le navi e le unita' mobili  offshore,  nonche'  le
          attrezzature destinate ad essere utilizzate a bordo di tali
          navi o unita'; 
                m) gli impianti a fune, comprese le  funicolari,  per
          il trasporto pubblico o non pubblico di persone; 
                n) i trattori agricoli e forestali quali definiti  al
          paragrafo  1  dell'art.  1  della   direttiva   74/150/CEE,
          concernente  il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
          Stati  membri  relative   all'omologazione   dei   trattori
          agricoli o forestali a ruote, modificata  da  ultimo  dalla
          direttiva 86/297/CEE; 
                o) le macchine appositamente progettate e costruite a
          fini militari o di mantenimento dell'ordine; 
                p) gli ascensori che  collegano  in  modo  permanente
          piani definiti di edifici e costruzioni mediante una cabina
          che si  sposta  lungo  guide  rigide  la  cui  inclinazione
          sull'orizzontale e' superiore  a  15  gradi,  destinata  al
          trasporto: 
                  1) di persone; 
                  2) di persone e cose; 
                  3) soltanto di cose se la  cabina  e'  accessibile,
          ossia se una persona puo' penetrarvi senza  difficolta',  e
          attrezzata con elementi di comando situati al suo interno o
          alla portata di una persona che si trovi al suo interno; 
                q) i mezzi destinati  al  trasporto  di  persone  che
          utilizzano veicoli a cremagliera; 
                r) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; 
                s) gli elevatori di scenotecnica; 
                t) gli ascensori da  cantiere  per  il  trasporto  di
          persone o di persone e materiale. 
              6. Ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n.
          183, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del  lavoro
          e della previdenza sociale, sono adottate le modifiche  del
          presente  regolamento  concernenti  modalita'  esecutive  e
          caratteristiche di ordine tecnico.». 

articolo 72 del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro 81/08

Art. 72.
          Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

  1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria
attrezzature  di  lavoro  di  cui  all'articolo  70,  comma  2,  deve
attestare,  sotto  la  propria  responsabilita',  che le stesse siano
conformi,  al  momento  della consegna a chi acquisti, riceva in uso,
noleggio  o  locazione  finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui
all'allegato V.
  2.  Chiunque  noleggi  o  conceda  in  uso  ad  un datore di lavoro
attrezzature  di  lavoro  senza  conduttore  deve,  al  momento della
cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed
efficienza   a   fini  di  sicurezza.  Dovra'  altresi'  acquisire  e
conservare  agli  atti  per  tutta  la  durata  del  noleggio o della
concessione  dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro
che  riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati
del  loro  uso,  i  quali devono risultare formati conformemente alle
disposizioni del presente titolo.

articolo 73 del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro 81/08

Art. 73.
                      Informazione e formazione

  1.  Nell'ambito  degli  obblighi  di  cui  agli articoli 36 e 37 il
datore  di lavoro provvede, affinche' per ogni attrezzatura di lavoro
messa  a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di
ogni  necessaria  informazione e istruzione e ricevano una formazione
adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:
    a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
    b) alle situazioni anormali prevedibili.
  2.  Il  datore di lavoro provvede altresi' a informare i lavoratori
sui  rischi  cui  sono  esposti  durante  l'uso delle attrezzature di
lavoro,   sulle   attrezzature   di   lavoro  presenti  nell'ambiente
immediatamente  circostante, anche se da essi non usate direttamente,
nonche' sui cambiamenti di tali attrezzature.
  3.   Le   informazioni  e  le  istruzioni  d'uso  devono  risultare
comprensibili ai lavoratori interessati.
  4.  Il  datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori incaricati
dell'uso    delle    attrezzature   che   richiedono   conoscenze   e
responsabilita' particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano
una  formazione  adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo
delle  attrezzature  in  modo  idoneo e sicuro, anche in relazione ai
rischi che possano essere causati ad altre persone.
  5.  In  sede  di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le
regioni   e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  sono
individuate  le  attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una
specifica  abilitazione  degli  operatori nonche' le modalita' per il
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata,
gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' della formazione.

articolo 28 del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro 81/08

Art. 28. 
                Oggetto della valutazione dei rischi 
 
  1. La valutazione di cui all'articolo  17,  comma  1,  lettera  a),
anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e  delle  sostanze  o
dei preparati  chimici  impiegati,  nonche'  nella  sistemazione  dei
luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la  sicurezza  e
la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti  gruppi  di
lavoratori  esposti  a  rischi  particolari,  tra  cui  anche  quelli
collegati  allo  stress   lavoro-correlato,   secondo   i   contenuti
dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004,  e  quelli  riguardanti  le
lavoratrici in stato  di  gravidanza,  secondo  quanto  previsto  dal
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  nonche'  quelli  connessi
alle differenze di genere, all'eta', alla provenienza da altri Paesi. 
  2. Il documento di  cui  all'articolo  17,  comma  1,  lettera  a),
redatto a conclusione della valutazione,  deve  avere  data  certa  e
contenere: 
    a) una relazione sulla valutazione  di  tutti  i  rischi  per  la
sicurezza e la salute durante  l'attivita'  lavorativa,  nella  quale
siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 
    b) l'indicazione delle misure  di  prevenzione  e  di  protezione
attuate e dei  dispositivi  di  protezione  individuali  adottati,  a
seguito della valutazione di cui all'articolo 17,  comma  1,  lettera
a); 
    c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire  il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 
    d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure
da realizzare, nonche' dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi
debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti
in possesso di adeguate competenze e poteri; 
    e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio  di
prevenzione e protezione, del rappresentante dei  lavoratori  per  la
sicurezza o di quello territoriale e del  medico  competente  che  ha
partecipato alla valutazione del rischio; 
    f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono  i
lavoratori  a  rischi  specifici  che  richiedono  una   riconosciuta
capacita' professionale, specifica esperienza, adeguata formazione  e
addestramento. 
  3. Il contenuto del documento di  cui  al  comma  2  deve  altresi'
rispettare le  indicazioni  previste  dalle  specifiche  norme  sulla
valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli  del  presente
decreto.
          Nota all'art. 28:
              - Il  testo  del  decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
          151  (Testo unico delle disposizioni legislative in materia
          di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a
          norma  dell'art.  15  della  legge  8 marzo  2000,  n. 53),
          e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 26 aprile 2001, n.
          96, supplemento ordinario.

articolo 29 del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro 81/08

Art. 29. 
       Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi 
 
  1. Il datore di  lavoro  effettua  la  valutazione  ed  elabora  il
documento  di  cui  all'articolo  17,  comma  1,   lettera   a),   in
collaborazione con il responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e
protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41. 
  2.  Le  attivita'  di  cui  al  comma  1  sono  realizzate   previa
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
  3. La valutazione e il documento di cui al comma 1  debbono  essere
rielaborati, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 1 e  2,  in
occasione di modifiche del processo produttivo o  dell'organizzazione
del lavoro significative ai fini della salute e della  sicurezza  dei
lavoratori, o in relazione al  grado  di  evoluzione  della  tecnica,
della prevenzione  e  della  protezione  o  a  seguito  di  infortuni
significativi o quando i risultati della  sorveglianza  sanitaria  ne
evidenzino la necessita'. A seguito di tale rielaborazione, le misure
di prevenzione debbono essere aggiornate. 
  4. Il documento di cui all'articolo 17,  comma  1,  lettera  a),  e
quello di cui all'articolo  26,  comma  3,  devono  essere  custoditi
presso l'unita' produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei
rischi. 
  5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori  effettuano
la valutazione dei rischi di cui  al  presente  articolo  sulla  base
delle procedure  standardizzate  di  cui  all'articolo  6,  comma  8,
lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo  alla
data di entrata  in  vigore  del  decreto  interministeriale  di  cui
all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque,  non  oltre  il  30
giugno 2012, gli stessi  datori  di  lavoro  possono  autocertificare
l'effettuazione della valutazione dei  rischi.  Quanto  previsto  nel
precedente periodo non si applica alle attivita' di cui  all'articolo
31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonche g). 
  6. I datori di lavoro che occupano fino  a  50  lavoratori  possono
effettuare la valutazione  dei  rischi  sulla  base  delle  procedure
standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more
dell'elaborazione  di  tali   procedure   trovano   applicazione   le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4. 
  7. Le disposizioni  di  cui  al  comma  6  non  si  applicano  alle
attivita' svolte nelle seguenti aziende: 
    a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a),  b),  c),
d), f) e g); 
    b)  aziende  in  cui  si  svolgono  attivita'  che  espongono   i
lavoratori a  rischi  chimici,  biologici,  da  atmosfere  esplosive,
cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto; 
    c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo  IV
del presente decreto. 

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