CORRETTO ACQUISTO MACCHINA E APPARECCHI ELETTRICI
Macchine o apparecchi elettrici nuovi
La legge obbliga il costruttore o il mandatario stabilito nella comunita europea ad immettere sul mercato le macchine provviste di marcatura CE.
Macchine o apparecchi elettrici usati
- individuare le norme di riferimento per la macchina o apparecchio elettrico che s’intende acquisire (possono essere piuÌ€ di una e sono da scegliersi, sostanzialmente, tra le tre citate al punto 3);
- informarsi sulla data in cui la macchina o apparecchio elettrico è stato acquistato per la prima volta (da nuovo e da terzi);
- confrontare la data in cui la macchina o apparecchio elettrico è stato acquistato per la prima volta con la direttiva vigente alla data di acquisto (ad esempio per una macchina utensile si sceglierà, come data di riferimento, il 21/09/96; per un apparecchio elettrico non soggetto alla Direttiva Macchine si scegliera il 01/01/97). Se la macchina o apparecchio elettrico è stato acquistato per la prima volta, cioè da nuovo, in data successiva a quelle citate sopra, essi devono essere dotati, necessariamente, della marcatura CE e della relativa documentazione.
Se la macchina o apparecchio elettrico e stato acquistato per la prima volta, cioeÌ€ da nuovo, anteriormente all’entrata in vigore delle tre Direttive citate, affincheÌ l’acquisto sia corretto eÌ€ sufficiente una dichiarazione, del venditore, di conformitaÌ€ alla legislazione previgente alle Direttive indicate nel punto 3.
Inoltre eÌ€ necessario una dichiarazione, successivamente all’entrata in vigore della Direttiva da applicarsi, attestante che la macchina o l’apparecchio elettrico non abbia subito modifiche che andassero oltre la manutenzione ordinaria e straordinaria (la macchina o apparecchio elettrico non deve aver subito una modifica sostanziale). Al contrario, se la macchina o apparecchio elettrico che s’intende acquistare ha subito interventi che vanno oltre la normale la manutenzione ordinaria e straordinaria, si deve richiedere la marcatura CE e la relativa documentazione; l’onere della marcatura CE eÌ€, generalmente, compito del fornitore. - Tutte quelle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori al 31/12/1996 e non soggette alle Direttive Comunitarie indicate nel punto 3 devono essere conformi ai requisiti dell’allegato V del d.Lgs. 81/2008.
Quanto indicato sopra è valido per macchine o apparecchi elettrici prodotti nei Paesi dell’Unione Europea; per le macchine o gli apparecchi elettrici non costruiti nell’Unione Europea la normativa vigente richiede, in ogni caso, la marcatura CE.
Si rammenta che, sia nel caso di macchine o di apparecchi elettrici nuovi che nel caso di macchine o di apparecchi elettrici usati, oltre ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e alla costruzione degli stessi, le tre Direttive citate al punto 3, impongono che le macchine o gli apparecchi elettrici siano accompagnati dal Manuale di istruzioni in lingua italiana per l’installazione, l’uso, la manutenzione, il trasporto e la dismissione e la Dichiarazione di Conformita.
Tale documentazione deve essere richiesta durante la fase di acquisto dell’attrezzatura; sia nel caso di attrezzature nuove che usate, l’utilizzo va proceduto da una fase di formazione degli addetti che il Responsabile dell’AttivitaÌ€ di ricerca o di didattica in laboratorio o dal Responsabile dell’attrezzatura effettueraÌ€ sulla base delle informazioni di uso contenute nel Manuale d’uso.
Responsabilita Datore di Lavoro
Abbiamo collaborato come CTU con il Presidente del Tribunale di Prato, Giudice Francesco Antonio Genovese. |