CORRETTO ACQUISTO MACCHINA E APPARECCHI ELETTRICI

CORRETTO ACQUISTO MACCHINA E APPARECCHI ELETTRICI

2014-03-24 13.42.02

Macchine o apparecchi elettrici nuovi

La legge obbliga il costruttore o il mandatario stabilito nella comunita europea ad immettere sul mercato le macchine provviste di marcatura CE.

Tutte le macchine o apparecchi elettrici nuovi che si intendono acquistare o acquisire gratuitamente devono essere muniti di marcatura CE e corredate dal libretto d’uso e dichiarazione di conformitaÌ€. La marcatura CE deve essere apposta sulla macchina o apparecchio elettrico in modo visibile e deve essere leggibile per tutto il periodo di vita della stessa.

Macchine o apparecchi elettrici usati

Per acquisire (acquistare o acquisire gratuitamente) una macchina o un apparecchio elettrico è necessario osservare la seguente procedura:

  • individuare le norme di riferimento per la macchina o apparecchio elettrico che s’intende acquisire (possono essere piuÌ€ di una e sono da scegliersi, sostanzialmente, tra le tre citate al punto 3);
  • informarsi sulla data in cui la macchina o apparecchio elettrico eÌ€ stato acquistato per la prima volta (da nuovo e da terzi);
  • confrontare la data in cui la macchina o apparecchio elettrico eÌ€ stato acquistato per la prima volta con la direttiva vigente alla data di acquisto (ad esempio per una macchina utensile si sceglieraÌ€, come data di riferimento, il 21/09/96; per un apparecchio elettrico non soggetto alla Direttiva Macchine si scegliera il 01/01/97). Se la macchina o apparecchio elettrico eÌ€ stato acquistato per la prima volta, cioeÌ€ da nuovo, in data successiva a quelle citate sopra, essi devono essere dotati, necessariamente, della marcatura CE e della relativa documentazione.
    Se la macchina o apparecchio elettrico e stato acquistato per la prima volta, cioeÌ€ da nuovo, anteriormente all’entrata in vigore delle tre Direttive citate, affinché l’acquisto sia corretto eÌ€ sufficiente una dichiarazione, del venditore, di conformitaÌ€ alla legislazione previgente alle Direttive indicate nel punto 3. 
    Inoltre eÌ€ necessario una dichiarazione, successivamente all’entrata in vigore della Direttiva da applicarsi, attestante che la macchina o l’apparecchio elettrico non abbia subito modifiche che andassero oltre la manutenzione ordinaria e straordinaria (la macchina o apparecchio elettrico non deve aver subito una modifica sostanziale). Al contrario, se la macchina o apparecchio elettrico che s’intende acquistare ha subito interventi che vanno oltre la normale la manutenzione ordinaria e straordinaria, si deve richiedere la marcatura CE e la relativa documentazione; l’onere della marcatura CE eÌ€, generalmente, compito del fornitore.
  • Tutte quelle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori al 31/12/1996 e non soggette alle Direttive Comunitarie indicate nel punto 3 devono essere conformi ai requisiti dell’allegato V del d.Lgs. 81/2008.

Quanto indicato sopra è valido per macchine o apparecchi elettrici prodotti nei Paesi dell’Unione Europea; per le macchine o gli apparecchi elettrici non costruiti nell’Unione Europea la normativa vigente richiede, in ogni caso, la marcatura CE. 

Si rammenta che, sia nel caso di macchine o di apparecchi elettrici nuovi che nel caso di macchine o di apparecchi elettrici usati, oltre ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e alla costruzione degli stessi, le tre Direttive citate al punto 3, impongono che le macchine o gli apparecchi elettrici siano accompagnati dal Manuale di istruzioni in lingua italiana per l’installazione, l’uso, la manutenzione, il trasporto e la dismissione e la Dichiarazione di Conformita.

Tale documentazione deve essere richiesta durante la fase di acquisto dell’attrezzatura; sia nel caso di attrezzature nuove che usate, l’utilizzo va proceduto da una fase di formazione degli addetti che il Responsabile dell’AttivitaÌ€ di ricerca o di didattica in laboratorio o dal Responsabile dell’attrezzatura effettueraÌ€ sulla base delle informazioni di uso contenute nel Manuale d’uso.

Responsabilita Datore di Lavoro

Si segnala che la legislazione inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro non prevede, in via generale, un esclusione di responsabilità del Datore di Lavoro per le attrezzature utilizzate se queste si rivelano difformi dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e presentano “vizi palesi” pur essendo dotate formalmente di marcatura CE e di dichiarazione di conformità.
Per questo motivo si raccomanda, nell’acquisto di attrezzature, di ritenere la marcatura CE una condizione indispensabile, ma non sufficiente, a garantirne la sicurezza.
Abbiamo collaborato come CTU con il Presidente del Tribunale di Prato, Giudice Francesco Antonio Genovese.

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