Vendere una macchina vecchia pericolosa – Prima e dopo 81/08

Vendo una macchina vecchia e non mi curo delle conseguenze… Questo comportamento lo incontriamo spesso.

Tutti ci dicono che la dichiarazione di rispondenza o le perizie asseverate sono solo carta troppo costosa…

Una volta ci han detto: “tutti quei soldi per scrivere 5 paginette” . Noi con questa pagina cerchiamo di diffondere competenza e informazioni utili a tutti coloro che vogliono lavorare bene. Io sono convinto che se ognuno fa bene il suo, tutto funziona meglio.

Se vendete una macchina vecchia pericolosa e succede qualcosa, ne rispondete anche voi, anche se il costruttore è un altro.

Leggi anche: Macchina prima del 1996 senza CE ma solo con i libri macchina si può vendere?

Leggete qui sotto.

D.Lgs 81/08

Art. 72.
Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso.

1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all’articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.

2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo.

Giurispurenza

Cassazione penale, sez. III, (ud. 23 novembre 2001) 8 febbraio 2002, n 3152.

Al fine di assicurare, anche in via preventiva, la tutela della prestazione di lavoro in relazione ai macchinari destinati all’attività lavorativa, la normativa antinfortunistica prevede il divieto di fabbricazione, vendita, noleggio e concessione d’uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti che non siano dotati di tutti i sistemi e gli strumenti regolamentari in materia di sicurezza.

Cassazione penale, sez. IV, 20 settembre 2002 (ud. 3 luglio 2002), n. 31467

Macchina vecchia pericolosa. | Certificazionece

Utilizzo di macchine e attrezzature non sicure

Il datore di lavoro, nel momento in cui acquista una macchina o una attrezzatura di lavoro e la introduce nell’azienda, è garante nei confronti dei lavoratori della sussistenza dei requisiti di sicurezza e di idoneità della stessa.

Egli può ritenersi esonerato da responsabilità soltanto se abbia specificatamente accertato che il costruttore abbia sottoposto la macchina a quei perentori controlli che, ai fini dell’accertamento della resistenza e dell’idoneità, la tecnica e l’esperienza impongono, non potendo limitarsi all’acquisto della macchina facendo affidamento sull’osservanza, da parte del costruttore, delle regole della migliore esperienza e tecnica.

Nota

Il principio per cui spetta all’acquirente-datore di lavoro accertare, prima dell’impiego, la funzionalità e la conformità ai requisiti di legge delle macchine è affermato, tra le altre, da Cass. Pen. Sez. IV, 15 giugno 1994 Asti e da Cass. Pen. Sez. IV, 13 aprile 1999, Meieri.

Nel senso che il datore di lavoro, all’atto dell’acquisto di un macchinario con dispositivi di sicurezza, non validi, ha obbligo di perfezionarli, o integrarli, sino ad ottenere la massima sicurezza dovendo il requisito della assoluta sicurezza della macchina, essere accertato prima che la stessa sia posta in funzione (anche: Cass. Pen. Sez. IV, 21 febbraio 1989, Landi).

Sentenza n. 13987 del 25 marzo 2014, la Corte di Cassazione Penale, Sezione quarta, considera inammissibile il ricorso di un datore di lavoro condannato per aver messo a disposizione dei dipendenti, attrezzature di lavoro inadeguate.

Nella Sentenza n. 13987/2014, si riporta:

“dal momento che in tema di infortuni sul lavoro, l’errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile da parte del datore di lavoro, il quale, per la sua posizione di garanzia, risponde dell’infortunio sia a titolo di colpa diretta per non aver negligentemente impedito l’evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio che a titolo di colpa indiretta, per aver erroneamente invocato a sua discriminante la responsabilità altrui qualora le misure di prevenzione siano state inadeguate” (Cass. sez. IV, 14 marzo 2012 n. 16890; cfr. altresì Cass. sez. IV, 7 giugno 2005 n. 36339 e Cass. sez. IV, 19 aprile 2005 n. 23279), onde la condotta imprudente dei lavoratori, a parte l’ipotesi di una sua imprevedibile eccezionalità, non discrimina l’inadempimento dell’obbligo antinfortunistico.”

Cassazione penale sez. IV 18 dicembre 1989, Seren

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la salute del lavoratore non può essere sacrificata all’interesse economico della produzione; ne consegue, nell’ipotesi in cui l’adozione di misure e cautele efficaci siano incompatibili con il funzionamento di una macchina o con il suo impiego in determinate lavorazioni, il divieto assoluto di utilizzare la macchina o di adibirla a quelle lavorazioni.

Leggi anche: Sicurezza Macchine, Direttiva Macchine e Allegato V: in pochi li sanno applicare!

Cassazione penale sez. IV, 23 febbraio 1990

L’obbligo di osservare le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro grava sul datore di lavoro anche rispetto a macchine ed apparecchiature che, proprietà di terzi, siano utilizzate da dipendenti.

Cassazione penale sez. IV, 27 settembre 1990

L’obbligo di munire determinate macchine di dispositivi di sicurezza idonei ad evitare eventi lesivi ai lavoratori che le usano, non può considerarsi soddisfatto allorché tali dispositivi non siano atti a fronteggiare anche situazioni anomale di funzionamento delle macchine stesse, che non siano eccezionali e al di fuori della comune, ragionevole prevedibilità, (nella fattispecie è stato ritenuto che l’anomalia dei frequenti bloccaggi della macchina tranciatrice non poteva considerarsi ignota al direttore dello stabilimento, che aveva, ai sensi dell’articolo 374, 2° comma, d.P.R n. 547 del 1955, l’obbligo di mantenere la macchina in buono stato di efficienza e che solamente un sistema a cellula fotoelettrica avrebbe consentito il blocco istantaneo della macchina al momento dell’introduzione della mano del lavoratore a contatto con gli organi lavoratori).

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