Modificare E Spostare Una Apparecchiatura: Marcare CE Senza Essere Il Costruttore

A volte ci chiamano piccole imprese che non costruiscono macchine, ma che intervengono per manutenzioni straordinarie, modifiche e adeguamenti su macchine già in uso.

Il cliente di solito è il direttore di stabilimento che ha bisogno di mettere a postoqualche situazione ma non vuole spendere un sacco di soldi col costruttore.

Ci pensa lui a fare da capocommessa:

lui chiama l’azienda elettrica che provvede sia all’impianto elettrico in generale sia all’equipaggiamento elettrico della macchina, chiama lui il professionista per i calcoli se serve, chiama lui l’impresa edile per quanto necessario.

Ma vuole che chi esegue materialmente il lavoro sulla macchina (o linea, impianto, attrezzatura) provveda alla Certificazione CE.

Il problema dove sta?

Anzi: i problemi.

Perché l’unico materiale a disposizione è il manuale di uso e manutenzione e gli schemi elettrici.

Ma non si dispone del Fascicolo tecnico del costruttore, ovviamente.

Per cui non si ha modo di verificare certi aspetti della progettazione che non si possono rilevare solo a vista.

Certe scelte di progettazione si potrebbero accertare solo smontando tutto, e spesso non basterebbe nemmeno.

E molto spesso la macchina in questione è antecedente al 1996, e non è nemmeno marcata CE.

Ma –pensa l’imprenditore della impresa meccanica- non si può perdere una commessa interessante, e non si può perdere un cliente con cui si hanno contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Allora?

Bisogna eseguire tutta una serie di passaggi, che qui non si possono spiegare (troppe parole), passaggi da svolgere in modo accorto e prudente, per proteggere sia chi fa le modifiche, sia chi le utilizza, il direttore.

Dopo il 2008 questo tipo di lavoro è diventato molto frequente, perché l’acquisto di una attrezzatura nuova in sostituzione, di fronte ad un mercato incerto ed oscillante, non è prudente e troppo costoso.

Se capita un incidente, anche in questo caso, su chi ricade la colpa? Chi viene chiamato in causa dagli UPG che svolgono le indagini?

Abbiamo vissuto situazioni diverse: non sembra esistere una regola attendibile di comportamento, anche se il Coordinamento tecnico delle Regioni ha scritto delle indicazioni procedurali per gli operatori dei servizi di vigilanza.

Un documento molto promettente e ben redatto definisce l’applicazione del titolo III del D.LGS 81/08 e la Direttiva Macchine (D.LGS 17/2010), ma non sempre è conosciuto e viene seguito.

Quando è successo il guaio, quando l’addetto si è fatto male, è sorto il problema: di chi è la colpa? 

Dopo le varie vicende che si sono succedute, a ragion veduta, la nostra conclusione è che si salva chi lo sa spiegare meglio.

Quando lavoriamo noi siamo alle prese con tutte le questioni che portano a proteggere il nostro cliente. Analizziamo il problema da tutti i punti di vista, usiamo le norme nel modo migliore, e non cadiamo mai in scorciatoie, forzature, eccessive semplificazioni.

Vogliamo che la “controparte”, cioè sia il consulente tecnico del tribunale, il Ministero, l’UPG della ASL e così via, ci ritengano credibili. Ma non cediamo mai dalle nostre posizioni, ben argomentate.

Il nostro tesoro sono i nostri clienti, che rischiano in proprio. Gli altri sono la controparte, che rispettiamo e da cui pretendiamo di essere rispettati.

In questo modo stiamo diventando sempre più bravi a “spiegare meglio”.

Ing. Claudio Delaini
334-6405454

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