Capire le Direttive Europee

Le Direttive cosiddette “sul nuovo approccio” nascono dall’esigenza di realizzare la libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione Europea.

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L’obiettivo della creazione di un mercato unico entro il 31 dicembre 1992 non avrebbe potuto realizzarsi senza una nuova tecnica di regolamentazione: IL NUOVO APPROCCIO.

Tutto si basa sulla Risoluzione del Consiglio 85/C 136/01, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione.

 

il principio di base del nuovo approccio è quello di limitare l’armonizzazione legislativa ai requisiti essenziali di interesse pubblico (cosiddetti RES). Essi riguardano in particolare la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori (in genere consumatori e lavoratori).

I requisiti essenziali sono concepiti in modo da garantire un livello elevato di protezione. Sono connessi ad alcuni rischi associati al prodotto (di tipo meccanico come taglio e urto, di tipo fisico come il rumore e le vibrazioni, l’infiammabilità, oppure le caratteristiche chimiche, elettriche o biologiche, l’igiene, la radioattività, la precisione) oppure possono riferirsi al prodotto o alle sue prestazioni (come le disposizioni sui materiali, la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o le istruzioni preparate dal fabbricante). L’applicazione dei requisiti essenziali, il cui rispetto viene delegato al fabbricante , deve essere in funzione del rischio insito in un dato prodotto. I fabbricanti devono pertanto effettuare un’analisi dei rischi per determinare quali requisiti essenziali siano applicabili al prodotto in questione. L’analisi va documentata e inserita nella documentazione tecnica (Fascicolo tecnico).

I requisiti essenziali definiscono i risultati da conseguire oppure i rischi da evitare, senza tuttavia specificare o prevedere le soluzioni tecniche per farlo. Tale flessibilità consente ai fabbricanti di scegliere in modo ottimale le modalità per soddisfare i requisiti fissati; consente inoltre, ad esempio, di adeguare i materiali e la progettazione del prodotto e le sue misure di sicurezza al progresso tecnologico. Le direttive del nuovo approccio non devono pertanto essere costantemente adeguate all’evoluzione tecnologica, dato che la valutazione dei requisiti soddisfatti o meno si fonda sullo stato del know how tecnico in un momento ben preciso.

 

In sintesi cosa si dice in questa Risoluzione: si stabiliscono quattro principi fondamentali:

  • l’armonizzazione legislativa si limita ai requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza che i prodotti devono soddisfare per essere messi in libera circolazione nell’Unione europea;
  • l’elaborazione delle norme di fabbricazione è affidata agli organi competenti in materia di normalizzazione industriale, che terranno conto dello stato della tecnologia;
  • queste specifiche tecniche non avranno carattere obbligatorio. Esse restano norme volontarie;
  • i prodotti fabbricati conformemente alle norme armonizzate godono diuna presunzione di conformità ai requisiti fondamentali stabiliti dalla direttiva. Qualora il produttore non fabbrichi attenendosi a tali norme, egli sarà tenuto a dimostrare la conformità di tali prodotti ai requisiti fondamentali.

In pratica:

ogni direttiva deve contenere una descrizione dei requisiti  essenziali  (RES) in materia di salute e sicurezza cui devono conformarsi tutti i prodotti che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva. La libera circolazione del prodotto è assicurata senza chiedere agli operatori economici di ricorrere ad un controllo preliminare del rispetto dei requisiti fondamentali.

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