Home

IMPRENDITORE?
Non prenderti la colpa degli altri.

Perchè subire le norme, quando puoi sfruttarle?

Scopri come

Chi sono e perché ho scelto di fare questo lavoro…

certificazione ce Ing. Delaini

Io sono figlio d’arte, mio padre è ingegnere e forse anche per questo io ho studiato ingegneria.

Ma mi annoiavo a morte a preparare tutti quegli esami di cui non vedevo la fine. Era il periodo in cui nascevano Google e Altavista, in quel tempo ho iniziato a pubblicare i contenuti delle conversazioni con mio padre sulla Direttiva Macchine, una noiosità immane, che però su internet funzionavano perché non esistevano.

Ai tempi facevo una gara per gioco con gli amici a chi usciva più volte nelle SERP del motore di ricerca ed io, in quel gioco, vincevo. Vincevo perché parlavo di un argomento che a quel tempo sul web non esisteva. Se parli di calcio c’è un sacco di gente che ne parla, se invece parli di Direttiva Macchine non c’è nessuno, quindi era come vincere facile.

Come è venuto in mente a mio padre di parlarmi di Direttiva Macchine?

Al tempo, non mi ricordo l’anno, un costruttore di rampe doveva marcare CE una rampa, se no non poteva vederla ad un centro commerciale, ed ha chiesto ad un ente notificato la consulenza per fare la marcatura CE.

Questo ente gli ha fatto un’offerta, mio padre dopo aver visto la cifra ha detto “Io per la metà studio e faccio lo stesso lavoro”, e così abbiamo iniziato.

Andando avanti mi sono appassionato, girando le fabbriche vedo come vengono fatte le cose.

Mi sento utile, perché migliorando gli oggetti miglioro la vita delle persone, se ci pensi bene molte vite sono affidate agli oggetti. Si usa la scusa della formazione, ma se gli oggetti fossero sicuri magari morirebbe meno gente. Invece troppo spesso si compra quello più economico o quello più comodo, oppure addirittura si manomette la sicurezza perché è scomodo usarlo.

Purtroppo capita spesso di usare il fabbro di paese per costruire magari una scala, al posto di comprare quella con la giusta certificazione. Tanti anni fa c’era un’etica del lavoro che ora si è persa.

Oggi si pensa che comprando qualcosa con il marchio CE sia tutto a posto, ma non è così.

Spesso una macchina viene attaccata ad un’altra e c’è qualcuno che fa l’insieme, quell’insieme viene inserito in un impianto, quindi a un certo punto si perde il senso di chi ha fatto che cosa.

Poi quando un consulente deve fare la valutazione dei rischi tra le varie macchina e fa determinate domande, nessuno ha mai le risposte.

Spesso mancano persino i disegni e gli schemi.

Per quello che vedo io, quando c’è la multinazionale-cliente che controlla se i fornitori rispettino determinati requisiti di sicurezza, tutta la filiera migliora.

La fabbrica diventa più bella, più ordinata, c’è un migliore ambiente di lavoro e cambia la mentalità.

Si vede anche solo dal parcheggio, quando entri in un parcheggio di queste fabbriche vedi tutte le macchine parcheggiate con il muso in fuori, perché quando sei a fine turno puoi essere stanco.

Ma non è la legge a determinarlo.

Ad esempio i miei clienti non credono di essere puniti dalla legge, perché i controlli sono talmente rari che quando ne arriva uno fa notizia. Normalmente chiamano uno come me perché da un cliente o da un vicino si è fatto male qualcuno, oppure si sono fatti male lì.

La multinazionale che manda gli Auditor a controllare i fornitori fa i controlli anche di notte, ci sono certificazioni che guardano anche come produce la singola macchina. Quando è la multinazionale a dare delle specifiche tutto migliora, se è una legge o una multa, per quello che vedo io, è un po’ inutile.

Che poi… le certificazioni di sistema aiutano la sicurezza sul lavoro?

Perché migliorare il modo di lavorare aumenta la produttività, l’efficienza, crea una bellissima barriera d’ingresso a tutti gli improvvisati, perché con il fornitore ti devi sposare, non puoi cambiarlo tutti gli anni.

Quindi, parlando di multinazionali altamente tecnologiche, se fai quel tipo di lavorazione vuoi avere una relazione continuativa, quindi per far entrare in Vendor List un nuovo fornitore magari ci vuole un anno o piangere di lavoro.

Non è una cosa banale.

La certificazione ISO 9000 negli anni 90 era una cosa seria, difficile da ottenere. Oggi, non è più così, ormai sappiamo che non è più quello che era negli anni ’90; poi è nata l’ISO 14000, la 18000, l’ATF, ci sono mille certificazioni. Devo ammettere, però, che se quella certificazione aiuta a vendere, si fa e si cerca di farla bene.

Per i controlli è come in autostrada, se c’è il tutor andiamo a velocità costante, senza tutor andiamo come vogliamo. Poi uno fa il corso RSPP, tutti lo abbiamo fatto, la sezione delle macchine non so come sia adesso, ma quando l’ho fatto io era risibile. Come fa un RSPP a controllare la macchina se gli spiegano le cose come se fosse un costruttore?

Un consulente non è un costruttore.

Secondo me il sistema è pensato per non funzionare.

Diego Perfettibile mi risponde sempre così: Claudio ha fatto l’esempio della ISO 9000 che per me è molto più attinente, inizialmente era un bollino che faceva veramente la differenza. Poi purtroppo è stata regalata.

Ci sono fornitori che, se vai lì a vedere come lavorano, ti domandi chi abbia potuto dargli la ISO 9000. C’è stata un po’ un’inversione, oggi non averla non cambia niente, è solo diventato un costo in più. La sicurezza purtroppo sta rischiando di percorrere la stessa strada, secondo quello che vedo io ma dobbiamo ammettere che non tutti gli enti sono uguali, come non tutte le aziende, forse il problema è che usiamo troppo spesso i luoghi comuni.

Ecco perché abbiamo sempre tanto lavoro da fare 🙂

Risorsa del mese

Domande frequenti sulla Certificazione CE

Di cosa parlano i vostri libri?

Noi scriviamo quello che ci capita., i problemi che troviamo e di cui manca la risposta.

Al momento abbiamo scritto questi libri:

  • Non desiderare la colpa d’altri – primo comandamento sicurezza macchinari
  • Il marchio CE è un’illusione – secondo comandamento sicurezza macchinari
  • Infortunio sul lavoro? non fare lo struzzo! – terzo comandamento sicurezza macchinari
  • Certificazione CE per chi importa
  • Non scottarti con la Moka
  • La direttiva ATEx sui macchinari
  • Il caos dei recipienti in pressione
  • Filtri col botto. Come gestire le polveri COV e ATEx con filtri e abbattitori

In questi libri che negli anni aumentano cerchiamo di dare una risposta alle domande più comuni. Questi problemi li troviamo lavorando in fabbrica, in tribunale e cosi via…

Nel libro “il marchio CE è un’illusione” parliamo dei litigi costruttore e utilizzatore. quando devo pagare e quanto possono non pagare. Usare la sicurezza per contestare una macchina.
Nello stesso libro affrontiamo il tema delle protezioni fisse, vanno certificate oppure no?
Altro tema non meno importante riguarda i macchinari che si usano nelle fabbricvhe. Molte sono nuove e altrettante son vecchie, magari modificate nel tempo. Quando la fabbrica è viva le macchine non rimangono uguali ma cambiano negli anni. Per questo motivo ci siamo inventati il Piano Integrato Miglioramento Macchine, dove fai la graduatoria e metti in rosso le macchine pericolose così da sistemarle subito, in giallo quelle che farai nel tempo. Così fai un piano per tenere le macchine sempre sicure. Una macchina con la certificazione CE non significa che sia sicura, vuol dire che rispetta delle regole.

Altro problema sempre presente riguarda “chi firma il CE”, a volte trovo consulenti che firmano la dichiarazione di conformità anche se sono consapevoli che non possono. In direttiva macchine il CE lo firma chi progetta o chi realizza una macchina, chi la immette sul mercato o chi la usa per la prima volta. Io non posso firmare il CE di un ventilatore di Diego.

Noi facciamo divulgazione, ci crediamo molto.

Stessa forma, diverso utilizzo: dal portapenne al bicchiere

Se un oggetto con la stessa forma viene venduto con lo scopo di bere, diventa un bicchiere. Un bicchiere non deve inquinare l’acqua o la bibita che contiene, per questo scopo esiste un regolamento europeo che si chiama MOCA. Bisogna dimostrare tramite dei test di migrazione che quell’oggetto non inquina l’alimento, deve quindi essere costruito con materiali che non disperdano colore, plastica o altro.

Su quell’oggetto comparirà un simbolo raffigurante una forchetta e un bicchiere, che lo identificherà come MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto Alimenti).

… e dal bicchiere al giocattolo

Se lo stesso oggetto ha disegnato sopra un’immagine di un cartone animato come Frozen, Peppa Pig, Masha e Orso, etc. Diventa automaticamente un giocattolo. Devi sapere che ogni oggetto destinato a minori di 14 anni è identificato come giocattolo. In questo caso va posto il Marchio CE, deve esserci una dichiarazione di conformità CE, un’etichetta e tutto il resto.

Come funziona la Marcatura CE?

Per prima cosa dobbiamo capire di cosa stiamo parlando. Ci sono diverse direttive europee che permettono di apporre il Marchio CE sui prodotti, però è una cosa che si può fare e si deve fare solo se queste direttive devono essere applicate al tuo prodotto. Può capitare anche che uno solo prodotto abbia più di una direttiva da rispettare.

Proviamo a capire meglio con un esempio, prendiamo come riferimento un semplicissimo portapenne da scrivania. Quel prodotto deve rispettare la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti 2001/95/CE, quindi non deve avere nessun Marchio CE.

Stessa forma, diverso utilizzo: dal portapenne al bicchiere

Se un oggetto con la stessa forma viene venduto con lo scopo di bere, diventa un bicchiere. Un bicchiere non deve inquinare l’acqua o la bibita che contiene, per questo scopo esiste un regolamento europeo che si chiama MOCA. Bisogna dimostrare tramite dei test di migrazione che quell’oggetto non inquina l’alimento, deve quindi essere costruito con materiali che non disperdano colore, plastica o altro.

Su quell’oggetto comparirà un simbolo raffigurante una forchetta e un bicchiere, che lo identificherà come MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto Alimenti).

… e dal bicchiere al giocattolo

Se lo stesso oggetto ha disegnato sopra un’immagine di un cartone animato come Frozen, Peppa Pig, Masha e Orso, etc. Diventa automaticamente un giocattolo. Devi sapere che ogni oggetto destinato a minori di 14 anni è identificato come giocattolo. In questo caso va posto il Marchio CE, deve esserci una dichiarazione di conformità CE, un’etichetta e tutto il resto.

Quali direttive deve rispettare il tuo prodotto per risultare a norma secondo le direttive CE?

Per conoscere le direttive che il tuo prodotto deve rispettare, guarda su questo link: https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards_en

Per essere sicuro ti consiglio di leggere il campo di applicazione delle varie direttive.

Vediamo un esempio specifico, parliamo di una macchina che deve rispettare la Direttiva Macchine e la Direttiva EMC. La maggior parte delle macchine in commercio sono certificate CE tramite autocertificazione. Il CE è un’autocertificazione, non c’è nessun controllo esterno. Il fabbricante emette una dichiarazione di conformità alla Direttiva Macchine e anche alla Direttiva EMC, sempre con un’autocertificazione.

Le macchine più pericolose sono elencate nell’Allegato IV della Direttiva Macchine. Queste macchine possono seguire delle norme tecniche specifiche per loro oppure no. Se seguono le norme specifiche si può autocertificare, in caso contrario è necessario la validazione della certificazione da parte di un ente notificato esterno. Se guardi l’Allegato ZA/ZB eccetera della norma tecnica, trovi specificato se quella norma dona la presuzione di conformità ad alcuni Requisiti essenziali di sicurezza o a tutti i requisiti. Nel caso in cui nell’Allegato viene detto che la norma tecnica dà la presunzione di conformità a tutti quanti i RESS della direttiva, l’ente non è obbligatorio. Se invece ne esclude anche uno solo, in quel caso l’ente è obbligatorio.

Guardando una targhetta CE, ad esempio quando prendi un ascensore, scoprirai che affianco al Marchio CE sono presenti 4 cifre, le quali identificano l’ente notificato. Se vuoi verificare la Certificazione CE con quelle 4 cifre devi controllare che quel particolare ente esista e che sia abilitato a quella tipologia di prodotti.

Per controllare vai su questo sito: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

ogni direttiva ha il suo percorso di certificazione del tuo prodotto. Controlla di seguire la giusta procedura.

Come ottenere la Certificazione CE?

Continuiamo l’esempio, ora devo procedere alla valutazione del rischio della macchina pensando a tutti i suoi usi e le sue fasi di vita. Per farlo devo andare sull’Allegato I della Direttiva Macchine e leggere un requisito alla volta, cercando di capire per prima cosa se quel determinato requisito sia applicabile o meno alla mia macchina e, in caso positivo, devo valutare se la macchina lo rispetta o meno. Questo è un lavoro che devo fare per tutti i RESS presenti.

Può capitare che con alcuni RESS io non sappia cosa fare. In quel caso io consiglio di cercare una norma tecnica che aiuti a trovare la strada giusta; non sono obbligatorie, ma danno la presunzione di conformità: se la rispetto nessuno mi può dire che ho sbagliato.

Le norme le trovo sul sito dell’Uni: www.uni.com

Per trovare invece l’elenco delle norme armonizzate della Direttiva Macchine clicca qui: https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/machinery_en

Una volta valutato il rischio e risolti i problemi, hai la tua macchina che rispetta tutti i RESS: è sicura e nessuno si fa male. Ma il lavoro non è finito qui. È necessario prevedere anche i comportamenti sbagliati facilmente prevedibili. Questi comportamenti vanno impediti durante la progettazione della macchina, ma non sempre è possibile. Da qui nascono le avvertenze da mettere nel Manuale di Uso e Manutenzione. Il contenuto del manuale è prescritto dalla Direttiva Macchine nell’Allegato I al punto 1.7

Questo manuale devi consegnarlo al cliente, nei hai l’obbligo. Un altro obbligo di chi certifica CE una macchina è quello di avere il Fascicolo Tecnico, un documento che nessuno può vedere, è un segreto industriale. Solo in casi gravi il Ministero dello Sviluppo Economico o un magistrato può chiedere di vedere la sezione che parla del RESS che non è stato rispettato e che ha cagionato l’infortunio.

Infine ci sono altre due cose che devono essere consegnate al cliente:

  • La dichiarazione di conformità.
  • La targhetta CE da apporre sul macchinario.

Capita spesso che molti costruttori scrivano sul documento di trasporto ddt di aver consegnato tutto, anche quando non è vero, perchè il magazziniere non controlla.

Come richiedere la Certificazione CE?

Chiariamo sin da subito: se non ti danno il manuale, la targhetta CE e la dichiarazione di conformità di quello che stai comprando, NON DEVI PAGARE.

Tu produci il prodotto da certificare, quindi ti consiglio di farti aiutare da un consulente esperto che sappia guidarti nel percorso di Certificazione CE. Non per forza noi, ma uno come noi.

Devi verificare un certificato CE? Se importi da EXTRA UE ti consiglio di leggere il nostro libro “Certificazione CE per chi importa” che vendiamo su Amazon. Spesso ti mandano dei Certificate of Compliance che non valgono nulla.

Come controllare la dichiarazione di conformità CE?

È una delle domande riguardanti la Dichiarazione di Conformità CE che ci viene posta più spesso. Ti darò una risposta chiara e completa, fornendoti tutti i riferimenti necessari per effettuare un controllo sulla tua Dichiarazione di Conformità.

La Dichiarazione di Conformità CE indica che il prodotto venduto e messo in commercio è sicuro. Vuol dire che è conforme alla (o alle) direttive europee.

È quindi molto importante rispettare le normative e soprattutto sapere come e dove controllare.

Per effettuare una verifica ti basta visitare questo sito web: https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards_it Si tratta del portale dell’Unione Europea contenente tutte le direttive comprese che necessitano di marcatura CE. Cliccando sul link ti appariranno tutte le norme tecniche e potrai verificare che il numero della tua dichiarazione di conformità sia aggiornato o meno,

Nel 2014 l’Unione Europea ha allineato diverse vecchie direttive cambiando il numero di riferimento e aggiungendo al loro interno molti articoli per regolamentare le responsabilità, dovrai verificare anche queste ultime per poter stare tranquillo. È fondamentale effettuare una verifica attenta e scrupolosa.

Mi raccomando, NON FARTI FREGARE QUANDO ACQUISTI!

I controlli sulla Certificazione CE riguardano i sopralluoghi degli operatori dei servizi di vigilanza nelle aziende, con attenzione particolare alla certificazione di macchine e attrezzature di lavoro.

Ma chi effettua questi controlli? Gli organi di vigilanza che possono (ed in certi casi devono) intervenire in attività di vigilanza sono:

  • La Direzione provinciale del lavoro.
  • I Carabinieri alle dipendenze funzionali del MLPS (Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale).
  • La Asl con il proprio Dipartimento Servizi di Prevenzione (in relazione alle specifiche modalità di attuazione di ogni regione) – talvolta integrate da servizi specialistici dell’ARPA – anche con compiti di Polizia Amministrativa o di Ufficiali di Polizia Giudiziaria (UPG).
  • INAIL-ISPESL come organo specialistico consultivo a servizio dei competenti Ministeri.

Sulla base di quali normative avvengono le ispezioni per la marcatura CE?

Iniziamo questo percorso esaminando la base normativa per queste verifiche:

In sintesi l’Art. 43 del Dlgs 106/09 – (Modifiche all’articolo 70 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) modifica l’art. 70 del DLgs 81/08, specificando meglio quali siano gli obblighi dell’organo di vigilanza preposto al controllo dei prodotti immessi sul mercato qualora questi non risultassero a norma dopo la loro commercializzazione e messa in funzione.

All’articolo 70 del decreto, il comma 4 è sostituito dal seguente:

\4. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un’attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:

  • Dall’organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell’esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione.
  • Dall’organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell’accertamento tecnico effettuato dall’autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell’attrezzatura a uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell’articolo 70.

Qui si aprono alcune questioni:

  1. Come si possono individuare, da parte degli organi di vigilanza, problemi e carenze relative alla sicurezza di una macchina installata e funzionante?
  2. Se queste carenze sono ritenute pesanti, e mettono in movimento prescrizioni e la segnalazione alle autorità competenti, cosa succede e cosa si deve fare?
  3. Se la macchina è marcata CE regolarmente e presenta alcuni problemi e carenze rispetto alla sicurezza, di chi è la responsabilità?

Ora la domanda è: ok, come le risolviamo?

Quando si analizza la sicurezza di una macchina (di un’attrezzatura di lavoro) si dovrebbe seguire un percorso coerente e preciso.

  1. Individuare le direttive europee attinenti.
  2. Verificare che la marcatura, la dichiarazione di conformità e le istruzioni siano corrette e complete, e redatte nella lingua dell’utilizzatore (capita troppo spesso di trovare documentazione in tedesco non tradotta).
  3. Verificare che i RES (i requisiti di sicurezza) siano soddisfatti.
A questo punto della verifica si possono verificare due situazioni.

Le carenze riscontrate sono PALESI oppure sono OCCULTE.

Cosa sono e le carenze palesi e quelle occulte?

LE CARENZE PALESI

L’esame visivo e durante il funzionamento della macchina permette di individuare al massimo delle carenze PALESI, come la mancata protezione di organi in movimento o un’insufficiente completezza e affidabilità del sistema di comando e controllo.

Se queste carenze vengono individuate scatta l’obbligo di quanto previsto dal DLgs 758/94, con l’emanazione di una prescrizione e l’eventuale inizio di un iter penale in seguito della notizia di reato.

LE CARENZE OCCULTE

Per individuare, invece, carenze OCCULTE bisogna poter effettuare analisi o test opportuni (ad esempio per la compatibilità elettromagnetica) o meglio ancora avere a disposizione il Fascicolo Tecnico. Questo è però in possesso solo del fabbricante e gli può essere richiesto solamente dall’organismo di controllo, cioè l’autorità nazionale per il controllo del mercato. Bisogna porre attenzione nelle argomentazioni eventuali che il Distributore può sostenere, per cercare di dimostrare che, a seguito dell’infortunio avvenuto, non ha responsabilità in quanto il vizio sarebbe occulto, poiché in altre situazioni, per molto tempo trascorso, non sono avvenuti infortuni.

La giurisprudenza afferma che:

Lesistenza di un vizio occulto non può certamente desumersi dalla circostanza per la quale il pregresso utilizzo del macchinario in questione non ha visto il verificarsi di analoghi infortuni”, in quanto “il dato dovrebbe essere comprovato dalla acquisizione di adeguate informazioni in ordine agli infortuni verificatisi sul macchinario sin dal suo primo utilizzo, alle modifiche apportate allo stesso, alla identità del fatto eventuale verificatosi in precedenza rispetto a quello oggetto dell’attuale giudizio” e in quanto “in ogni cas**o, il fattore statistico non varrebbe a superare il risultato cui conduce il canone della conoscibilità del vizio secondo la diligenza esigibile dal datore di lavoro, la quale non trova motivo di attenuazione per il fatto di essere il macchinario attestato dal costruttore come conforme alla normativa CE”.

Si intendono quindi per carenze OCCULTE quelle che non siano palesi o che non si siano già manifestate in sede di utilizzo. A titolo di esempio si indicano come occulte le carenze progettuali non rilevabili da un semplice esame visivo o dall’uso quotidiano della macchina.

Tuttavia se l’operatore, ad esempio della ASL, sta intervenendo dopo un infortunio, su mandato, appare evidente che un qualche RES non è stato rispettato. Si tratta di stabilire se:

  • È un problema di progettazione insufficiente, approssimata, che non contempla ad esempio l’utilizzo scorretto ragionevolmente prevedibile o che non ha tenuto conto di tutte le direttive attinenti.
  • È un problema di cattivo approvvigionamento, in quanto dei componenti non sono correttamente marcati CE, non sono sicuri e questo si ripercuote su tutta la macchina.
  • È un problema di fabbricazione, la produzione in fase di assemblaggio ha omesso o modificato qualcosa della progettazione.
  • È un problema di errata destinazione d’uso, è stata progettata per un utilizzo differente.
  • È un problema nato dopo l’installazione e messa in servizio, certe macchine possono funzionare solo dopo la loro installazione, oppure l’installazione prevede l’intervento di più soggetti diversi dal fabbricante, magari con fornitura d’integrazioni.
  • Sono state apportate modifiche dall’azienda che lo ha messo in funzione.
  • Sono state rimosse delle protezioni dall’utilizzatore in modo volontario.
  • E così via.

Come si può affermare (con certezza) che una macchina o attrezzatura non risponda a tutti i requisiti (RES) obbligatori?

La conoscenza adeguata delle direttive europee “del nuovo approccio” non è molto diffusa, nemmeno tra gli operatori ASL, anche quando agiscono per conto del magistrato come UPG (Ufficiali di Polizia Giudiziaria). Generalmente gli operatori ASL si avventurano in analisi approfondite sulle Norme Armonizzate, acquisiscono testimonianze da utilizzatori sul posto, studiano i DVR e gli organigrammi. Quando sono esperti chiedono all’RSPP l’analisi dell’infortunio, necessariamente prevista dal Testo Unico (81/08, art.29 comma 3).

Ma purtroppo non fanno la cosa fondamentale: analizzare il Fascicolo Tecnico della macchina. Certo, non lo possono fare perché è di esclusiva proprietà del fabbricante e quest’ultimo non è tenuto a mostrarlo, se non all’organismo a ciò deputato: il Ministero dello Sviluppo Economico, coordinato con il MLPS. Ecco perché è previsto e obbligatorio, come definito nell’art. 43 sopra citato, che l’UPG, di fronte a una carenza riscontrata di una macchina o attrezzatura di lavoro, la segnali al Ministero. Sarà il Ministero ad avviare l’indagine e verificare se i RES sono stati tutti rispettati e di chi sono le responsabilità.

Come agisce il Ministero quando riceve una segnalazione per problemi di marcatura CE?

Il Ministero riceve la segnalazione da un Organo di Vigilanza situato nel territorio, come ASL e ARPA, oppure dipartimenti periferici INAIL e Dipartimenti Provinciali del lavoro. Queste segnalazioni avvengono, generalmente, sia a seguito di sopralluoghi periodici (verifiche sul luogo di lavoro) oppure in seguito a un infortunio. La segnalazione viene presa in considerazione dal Comitato interministeriale che affida l’accertamento tecnico al Gruppo di Lavoro Accertamenti Tecnici (GLAT), composto da rappresentanti del MISE, del MLPS, INAIL-ISPESL e Coordinamento Tecnico delle Regioni.

In seno al GLAT viene formulato collegialmente il parere sulla base di quello espresso dal funzionario incaricato degli accertamenti, ed il tecnico incaricato è sempre scelto fra quelli più esperti nella tipologia di macchine di cui trattasi, sia per l’esperienza acquisita in controlli similari, sia perché esperto incaricato di seguire i lavori normativi afferenti a detta tipologia di macchine. Viene inoltre tenuto conto dei pareri già espressi in casi similari e, nella misura del possibile, come prassi viene fatto sempre riferimento alle autorevoli documentazioni tecniche esistenti, fra le quali, difficilmente ignorabili, sono le norme armonizzate.

Se la segnalazione viene ritenuta non pertinente o incompleta, il MSE (Ministero Sviluppo Economico) chiede verifiche e integrazioni all’organismo di vigilanza che ha fatto la segnalazione, altrimenti si attiva la procedura. La procedura si concretizza in una Raccomandata al fabbricante in cui gli si chiede quali interventi intende adottare e l’elenco delle macchine immesse sul mercato. Se ciò non è sufficiente ed esaustivo, il GLAT prosegue l’indagine e L’ISPESL richiede al costruttore il Fascicolo Tecnico e svolge gli accertamenti presso il costruttore stesso. L’esito viene trasmesso dal GLAT al MSE per i provvedimenti.

Se la non soddisfazione dei RES viene confermata, il MSE impone al fabbricante di adottare i provvedimenti necessari e di aggiornare l’elenco degli acquirenti delle macchine già immesse sul mercato, per un loro eventuale ritiro, se ne è confermata la pericolosità.

In caso di contestazione alla Certificazione CE, il fabbricante cosa vede e cosa può fare?

Per prima cosa il fabbricante viene preavvertito dalla ASL che la procedura di segnalazione viene attivata. Ha un verbale a disposizione e sicuramente ha delle prescrizioni da ottemperare, deve attivarsi immediatamente per raggiungere la regolarizzazione. Deve regolarizzare non solo quella specifica macchina-attrezzatura, ma tutte quelle immesse da lui sul mercato.

Se riceve comunque la raccomandata dal MSE, deve rispondere documentando le misure attuate. Allora il MSE attiva gli organismi di controllo opportuni (in generale i Dipartimenti Provinciali del Lavoro) per accertare che le misure siano state correttamente soddisfatte.

Cosa succede se la macchina è marcata CE regolarmente, ma presenta alcuni problemi e carenze?

Nel caso in cui si stia esaminando la situazione di un Fornitore di una macchina o attrezzatura, che non sia il fabbricante, in che modo questi viene coinvolto nella vicenda e quali conseguenze può avere? Senza una buona conoscenza di quanto prescrivono le direttive europee attinenti, si rischia di fare una discreta confusione da parte dell’UPG. Si addebitano responsabilità a soggetti che non ne hanno per niente e non si eseguono i passi necessari all’accertamento corretto delle responsabilità stesse.

Ma quali sono i ruoli previsti dalla legislazione europea?

Prendiamo come riferimento documenti CE che funzionano da “sorgente” per tutti gli altri, a partire dal riferimento base per tutte le direttive cosiddette “sul nuovo approccio”: la Guida Azzurra.

I ruoli definiti esistenti, applicabili in tutte le direttive, sono:

  • Fabbricante.
  • Rappresentante autorizzato.
  • Importatore/responsabile dell’immissione nel mercato.
  • Distributore.
  • Responsabile dell’assemblaggio e dell’installazione.
  • Utilizzatore (datore di lavoro).

Le definizioni vengono poi riprese e definite in modo vincolante dal Regolamento 765/2008, per la parte concernente la commercializzazione: Art. 2; Definizioni.

  1. «Operatori economici»: il fabbricante, il mandatario, l’importatore e il distributore.
  2. «Immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario.
  3. «Fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio.
  4. «Mandatario»: una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa comunitaria.
  5. «Importatore»: una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo.
  6. «Distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto.

Quali sono gli obblighi che competono a un fornitore quando si parla di Certificazione CE?

Parliamo di un fornitore così come viene genericamente definito nel DLgs 81/08, che non sia il fabbricante o l’importatore, ma semplicemente chi lo fa installare, magari come parte di una fornitura più vasta.

Si tratta, stando alle definizioni, di un Distributore, per questo ci si deve rifare alla Decisione 768/2008, sempre relativa alla commercializzazione. Quest’ultima stabilisce con l’Allegato I (disposizioni di riferimento per la normativa comunitaria di armonizzazione per i prodotti), al capo R2 (obblighi degli operatori economici), nell’art. R5:

  1. Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili.
  2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il prodotto rechi la marcatura o le marcature di conformità prescritte e che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali nello Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato, e che il fabbricante e l’importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all’articolo [R2, paragrafi 5 e 6] e all’articolo [R4, paragrafo 3]. Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che il prodotto non sia conforme alla relativa normativa, non mette il prodotto a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un prodotto presenta un rischio, Il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.
  3. Mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, o distributori garantiscono che le condizioni d’immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni di cui alla relativa normativa.
  4. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla normativa comunitaria di armonizzazione applicabile, si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.
  5. A seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, i distributori forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi.

In termini di responsabilità quale differenza c’è tra distributore e fabbricante?

Nella catena che va dalla progettazione alla messa in servizio dobbiamo distinguere il ruolo del Distributore da quello del Fabbricante.

Il Distributore non può intervenire, in questo contesto, per introdurre le necessarie misure di protezione alla macchina, non essendo il Fabbricante. Deve però collaborare con il Ministero e con gli Organismi di controllo per la regolarizzazione. Solo dopo si possono ragionevolmente applicare le sanzioni.

Se sorge il dubbio che i due documenti citati non abbiano la necessaria forza, possiamo riportare (dal sito dell’Europa) che:

La decisione europea: La Decisione è uno strumento giuridico di cui dispongono le istituzioni europee per attuare le politiche europee. La decisione è un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi. Infatti l’articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’UE definisce la decisione come un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi. Essa non può quindi essere applicata in maniera incompleta, selettiva o parziale.

Il regolamento: Il Regolamento è un atto normativo definito dall’articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Esso ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri e non è soggetto a misure di recepimento nel diritto nazionale.

Quindi, nel caso in cui si stia esaminando la situazione di un Fornitore di una macchina o attrezzatura, che non sia il Fabbricante, è probabile che questi venga coinvolto nella vicenda, perché in caso di infortunio il magistrato “chiama tutti”, ma si può difendere secondo quanto descritto in questo articolo. Inoltre come Distributore in buona fede (così come l’acquirente-datore di lavoro) può ricorrere contro il fabbricante: infatti la “marcatura CE” indica una dichiarazione esplicita di conformità del prodotto a tutte le prescrizioni contenute in direttive comunitarie di nuovo approccio applicabili.

Quanto sopra rileva sia ai fini della applicazione delle sanzioni previste per l’abusiva apposizione della “marcatura CE”, che ai fini di una eventuale responsabilità extra contrattuale per danno da prodotto difettoso (v. “codice del consumo”, artt. 114 e ss.), nonché ai fini della nullità del contratto (art. 1418 c.c.) per violazione di norme imperative (art. 1374 del c.c.) che integrano automaticamente il contratto stesso.

Quali sono le procedure di verifica della conformità, indispensabili per marcare CE il prodotto fabbricato?

Per marcare CE un prodotto bisogna seguire un percorso che dipende dal tipo di prodotto e dalle garanzie che devono essere date per la sua sicurezza. Spesso tale procedura può essere individuata all’interno di una certa gamma di possibilità.

Qui si vuole inquadrare la problematica della documentazione necessaria e del tipo di Fascicolo Tecnico da predisporre: tutte le Direttive europee del nuovo approccio seguono percorsi definiti per la valutazione della conformità e l’apposizione della marcatura CE sui prodotti fabbricati e messi in commercio. La Decisione 768/2008 prescrive appunto questi percorsi, che sono più o meno complessi, in funzione della pericolosità e delicatezza del prodotto di cui si tratta.

In questo specchietto si trova quando la procedura prevede l’intervento necessario di un ente terzo: l’organismo notificato. Quando si deve affrontare la Direttiva ATEX, oppure PED, o quella relativa ai Dispositivi Medici, si troveranno nei rispettivi allegati indicate le procedure da seguire per marcare CE: questi percorsi sono coerenti con queste tabelle.

Nel caso della Direttiva Bassa Tensione (LVD) o della Direttiva Macchine ci si trova generalmente di fronte al modulo più semplice, dove è sufficiente un’autodichiarazione con cui il fabbricante si assume tutte le responsabilità. Nel caso delle macchine elencate all’All. IV della Direttiva Macchine, che non dispongono di norme armonizzate che coprono tutti i requisiti di sicurezza, la procedura da seguire viene scelta tra quella di garanzia qualità totale e quella di esame CE del tipo con controllo interno di fabbricazione, in funzione della specifica situazione del fabbricante.

Cosa occorre per redarre il fascicolo tecnico?

  • Esaminare l’apparecchiatura interessata e recuperare la relativa documentazione esistente, specialmente per quanto riguarda i componenti acquistati e quelli di sicurezza.
  • Analizzare e applicare le Norme Armonizzate (HS), cui fare riferimento (per scaricare parte della responsabilità di progettazione, per la presunzione di conformità).
  • Costituire la documentazione necessaria:
    1. Descrizione dell’apparecchiatura, disegni e schemi, circuiti di comando.
    2. Eventuali calcoli utilizzati.
    3. Analisi dei RES.
    4. Valutazione dei rischi.
  • Rivedere il Manuale di Uso e Manutenzione.
  • Uso previsto/operatori.
  • Istruzioni per il trasporto, l’installazione, la manutenzione, i ricambi, lo smontaggio.
  • Istruzioni di avviamento, marcia e arresto.
  • Formazione operatori e DPI.

Come faccio a sapere se compro una macchina in regola? Cosa devo controllare?

Questa è la prima domanda che qualunque HSE si fa sicuramente nel momento in cui deve fare il suo acquisto (compreso te).

Partendo dal presupposto che non puoi conoscere i cosiddetti “vizi occulti”, cioè qualche cosa che non va nella macchina che stai comprando ma che non è sotto i tuoi occhi, sicuramente dovrai preoccuparti di controllare che almeno quello che hai sotto al naso sia regolare partendo, ad esempio, dal Manuale di Istruzioni.

Il Manuale dovrebbe essere consegnato in italiano (diciamo dovrebbe, nel capitolo 2 ti spieghiamo perché). Se, ad esempio, sul Manuale di Istruzioni c’è scritto che la macchina prevede un particolare tipo di protezioni, devi controllarla e verificare che siano effettivamente al loro posto.

Se non le trovi significa che ti trovi di fronte al famigerato “vizio palese”, ovvero qualcosa che non va in ciò che hai acquistato e che si trova proprio lì, sotto il tuo naso. DEVI VEDERLO!

Cosa faccio se mancano protezioni segnalate sul manuale d’istruzioni?

Immagina di rivolgerti ad un fornitore di tua fiducia, che ritieni serio ed affidabile, per comprare una nuova macchina.

La macchina arriva e le domande tipiche che ti fai sono tre: dove la metto? Chi la usa? Quali DPI sono necessari? Rispondi a tutte e tre le domande.

Hai lo spazio necessario per la macchina, operatori addestrati al suo utilizzo e sai quali DPI devono usare.

Benissimo. Ora è il momento di controllare la documentazione allegata (teoricamente) alla macchina. Il Manuale di Istruzioni e la Dichiarazione CE di Conformità. Però non è detto che siano stati consegnati con la macchina, magari ti sono arrivate solo le “Avvertenze”.

Quindi? Che si fa? Inizia da quelle. Leggile e controlla che le protezioni siano al loro posto.

La loro mancanza costituisce un “vizio palese”, qualcosa che DEVI notare, altrimenti non ci sono scuse.

Chi risponde in questo caso? Il Datore di Lavoro direttamente. Ma anche tu, perché il tuo ruolo impone che tu lo avverta se manca qualcosa nella macchina, SOPRATTUTTO UNA SICUREZZA!

In sostanza cosa succede se non dici nulla al capo? Problemi, anche grandi, per tutti.

Ho chiesto, prima dell’acquisto, di togliere una protezione a causa dell’uso diverso della macchina. Cosa controllo quando la consegnano?

Può succedere. Compri una macchina ma non la usi esattamente per quella particolare operazione.

Ti serve per fare altro e quella protezione è di troppo…

Cosa fai allora? Prima di tutto controlla il Manuale di Istruzioni. Il fabbricante, vista la tua richiesta, deve averlo aggiornato.

C’è scritto che la macchina è stata modificata perché ne farai un uso diverso e c’è scritto quale modifica è stata fatta.

È FONDAMENTALE!!! Sai perché?

Perché se le modifiche non sono state scritte nel Manuale sei TU che impieghi la macchina per un uso non previsto. E in caso di incidente abbiamo un bel problema. Quello è un vizio palese, NON POTEVI NON SAPERLO.

Succede qualcosa? È colpa tua, non del costruttore. E iniziano i dolori.

Ho macchine molto vecchie che mi servono. Cosa posso fare?

Sono due i documenti di riferimento per la sicurezza delle macchine: la Direttiva Macchine (2006/42/CE) e il Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro (D. Lgs. 81/2008). Le macchine prodotte prima del 1996 devono avere chiaramente requisiti di sicurezza (RES) particolari, come quelle più recenti.

Però, essendo vecchie, i RES da rispettare sono scritti nel Testo Unico, precisamente nell’Allegato V.

A grandi linee le indicazioni che ti vengono date sono simili a quelle della Direttiva Macchine.

Quello che ti devi chiedere è… quali requisiti non rispetto? Come minimo devi controllare!!!

Fai il tuo controllo e giungi alla conclusione che un rischio proprio non si può eliminare. Come si fa? Hai due strade da percorrere: prepari una Procedura o una Buona Prassi; metti una protezione.

Il problema grosso è uno… se utilizzi Procedure e Buone Prassi sviluppate da te e succede qualcosa… questo è un bel problema. Dimostri che non funzionano bene.

La protezione può tenerti al sicuro… Scegli bene.

Chi certifica e firma la Valutazione dei Rischi? Anche in questo caso si fa riferimento al Testo Unico.

L’art. 17 stabilisce che sia il Datore di Lavoro a valutare i rischi della sua azienda.

Non può delegare ad altri questo compito, ma non è detto che abbia le competenze per cavarsela da solo.

Quindi la legge gli permette di collaborare con qualcuno che sia più preparato… l’RSPP (o HSE che dir si voglia), l’RLS e il Medico Competente.

Attenzione ad una cosa però. Facciamo un esempio che riguarda il Medico Competente.

Il suo scopo è visitare i lavoratori e stabilire se possano o meno svolgere un particolare lavoro.

E fin qui tutto ok. Ipotizziamo che un lavoratore faccia uso di psicofarmaci, prescritti regolarmente, e il Medico Competente lo sa, ma il Datore di Lavoro non viene informato. C’è un incidente nel turno di notte (una possibile situazione a rischio) e si dimostra che la macchina e/o la Procedura di lavoro non sono compatibili con le medicine.

Il Medico competente DOVEVA DIRE che l’operatore non poteva lavorare in quelle determinate condizioni durante il periodo della terapia, quindi risponde dell’incidente, la visita l’ha fatta lui… ma risponde anche il Datore di Lavoro, perché è legalmente responsabile della Valutazione dei Rischi.

Insomma, diventa un bel problema da risolvere per tutti e due.

ATTENZIONE!!! Quello che ti abbiamo appena raccontato NON È VERO IN ASSOLUTO, bisogna valutare le situazioni caso per caso.

Però un caso del genere ci è capitato. Bisogna stare molto attenti.

Modifica / adeguamento macchina vecchia, come fare?

Il Direttore di Stabilimento ti informa che è necessario sistemare una vecchia macchina per una serie di motivi (possono essere i più svariati, sbottigliamento ad esempio).

Non soffermiamoci sui motivi, la modifica va fatta. Punto.

Quali problemi potresti incontrare per poter iniziare i lavori? Elenchiamone tre:

Il costruttore della macchina non esiste più, la macchina è molto vecchia e non c’è nessuno che abbia i pezzi necessari.

Mancano i soldi, il budget è limitato e adesso non è semplice trovarne da spendere per adeguare la macchina.

Il costruttore vuole venderti una macchina nuova e non sistemare quella vecchia. Questo può succedere, ad esempio, nel caso in cui la tua macchina sia stata costruita nel secolo scorso (facciamo finta sia degli anni ’60). In questo caso l’hai presa troppi anni fa per intervenire, probabilmente neanche il costruttore ha rimasugli in magazzino dei pezzi necessari.

Fingiamo però che sia il tuo periodo fortunato e, in un modo o nell’altro, si possano iniziare i lavori.

Devi fare i conti con un altro problema: dov’è il Fascicolo Tecnico? Manca all’appello.

Questo significa che non hai calcoli, schemi costruttivi, indicazioni relative alle norme o alle specifiche tecniche applicate, Dichiarazione CE di Conformità, Valutazione dei Rischi… nulla.

Almeno la valutazione dei Rischi puoi farla tu, alla fine la macchina la conosci, ma il resto?

Se ti va bene trovi una vecchia copia del Manuale di istruzioni e (forse!!) una copia cartacea degli schemi elettrici della macchina. Stop.

Decidi di partire all’avventura e iniziare i lavori. Modifichi in modo evidente la macchina.

Ovviamente serve una nuova Marcatura CE, per cui segui una delle due strade:

Rimarchi completamente tutta la macchina.

Fai la Dichiarazione di Rispondenza (a cosa? Ai Requisiti di Sicurezza del D. Lgs. 81/2008, Titolo III, Allegato V).

Ma in un caso o nell’altro non si può improvvisare. Devi rivolgerti a specialisti del settore: qualcuno che rifaccia i calcoli, un esperto sulla classificazione ATEx, qualcuno che si occupi della redazione della nuova Valutazione dei Rischi… Senza contare le persone a cui ti sei rivolto per i lavori veri e propri di modifica e installazione: carpentieri, elettricisti, tecnici per la parte idraulica e pneumatica, qualcuno che si occupi dei dispositivi di sicurezza… insomma un bel teatrino. La parte delicata della faccenda spetta a te come RSPP, perché chiaramente sei chiamato a coordinare tutte le figure convocate per sistemare la macchina.

Qual è quindi la morale della faccenda? Essendo tu il coordinatore la macchina LA MARCHI TU! Ti tocca.

Devo inserire una macchina nuova in un impianto vecchio. Posso? In che modo?

Ti tranquillizziamo subito… alla domanda “posso?” la risposta è certo!!

Devi stare attento ad una cosa importante però. La macchina nuo

va inserita in una vecchia linea porta con sé dei rischi e ne prende altri dalla linea già esistente.

Una buona soluzione è valutare la macchina nuova nel luogo specifico in cui viene installata.

La soluzione ancora migliore è ottenere la Valutazione dei Rischi (specifici per la linea in cui va inserita naturalmente) da parte del fabbricante della macchina che devi inserire, in modo da poter condividere la responsabilità.

Questo è importante, perché NON CI SI IMPROVVISA COSTRUTTORI.

Sulla base della Valutazione dei Rischi condivisa, puoi gestire al meglio i “rischi residui” (tra poco ne parleremo meglio) e permettere agli operatori di lavorare in sicurezza.

NB: il costruttore NON È TENUTO a farti avere la Valutazione dei Rischi, questo è un altro aspetto che fa parte della trattativa commerciale con il fabbricante.

Quando devo mettere protezioni fisse e mobili? Cosa sono?

Domanda da un milione di dollari. Quali protezioni devo mettere e quando occorre metterle.

La soluzione è piuttosto semplice a dir la verità. Dipende tutto da una cosa: quanto spesso l’operatore mette le mani in un punto pericoloso della macchina.

I casi sono due:

L’operatore mette le mani in un particolare punto RARAMENTE (magari solo per le operazioni di manutenzione): in questo caso scegli PROTEZIONI FISSE, ovvero protezioni che devono essere smontate intenzionalmente dall’operatore.

L’operatore mette le mani in un particolare punto SPESSO (perché è necessario per l’attività lavorativa): scegli PROTEZIONI MOBILI, dotate quindi di un dispositivo che garantisce l’arresto della macchina (microinterruttori, ad esempio, o interblocchi).

Ricordati una cosa importante: se la protezione che metti impedisce all’operatore di lavorare correttamente… la toglie!!! E indovina di chi è la colpa se succede qualcosa di brutto? TUA, non sua.

Devi fare molta, moltissima attenzione in questa fase. Fare attenzione prima significa ridurre le possibilità di mettere una pezza sulle rogne poi. E non è poco.

Come valutare i rischi residui?

Innanzitutto diciamo cos’è un “rischio residuo”. Semplicemente è un rischio che non siamo riusciti in alcun modo ad eliminare.

Possiamo dire, senza timore di essere contraddetti, che il lavoro che svolgi comporta, necessariamente, la presenza di un rischio, che si riflette naturalmente sugli operatori che lavorano sulle macchine.

Il problema grosso è uno sostanzialmente: quando sei in fabbrica devi produrre e inevitabilmente ti prendi dei rischi non perché lo desideri, ma perché TI TOCCA!!!

Se per qualche ragione, sicuramente non piacevole, ti trovi in tribunale però… NON DOVEVI FARLO.

E chi vince in questo caso? CHI SA SPIEGARLO MEGLIO al PM e al Giudice.

Tieni presente una cosa però: né l’uno né l’altro hanno mai messo piede in fabbrica.

Potrebbe essere un problema importante da gestire. Devi sapere come difenderti.

Se le protezioni impediscono di lavorare correttamente cosa faccio?

Questo può essere un tuo problema se assumi l’incarico in un’azienda e quella macchina particolare è lì da prima che arrivassi tu.

In questo caso hai due scelte:

Chiami il costruttore, gli spieghi il problema e modifichi la macchina.

Chiami un consulente con le “palle”, gli spieghi il problema e modifichi la macchina.

Insomma, in un caso o nell’altro la macchina va cambiata. Altrimenti va a finire come si diceva prima… l’operatore toglie le protezioni e ci scappa il guaio… o magari no… ma perché rischiare?

Lo abbiamo già detto, ma vale la pena ricordarlo di nuovo. Se succede qualcosa la colpa la danno a te!

Perché mi conviene chiedere la Valutazione del Rischio?

Già, perché? Per scaricare la responsabilità, molto semplicemente!!!

Con la Valutazione dei rischi puoi fare i tuoi conti con più facilità, quando inserisci la macchina nella tua azienda.

È ovvio, ma lo diciamo comunque, che non bisogna richiedere la Valutazione dei Rischi per archiviarla, così non ti serve a nulla.

Va richiesta per INTEGRARLA con la tua valutazione della macchina relativa a quel particolare LUOGO (l’azienda) e quelle particolari PERSONE (gli operatori che ci lavorano).

Se invece la richiedi e poi non la integri (o non la usi, o non ne tieni conto…) Non puoi più dire che c’erano “vizi occulti”. Ed è un bel cetriolo da gestire in caso d’incidente.

Controlli palesi e occulti: Quali informazioni obbligatorie ci devono essere?

Devi trovare tutte le informazioni che possono essere utili per conoscere il procedimento di installazione, utilizzo e manutenzione della macchina.

Devono essere utilizzati strumenti o utensili particolari in una determinata fase della lavorazione? DEVE esserci scritto.

Occorre effettuare controlli particolari con cadenze precise per una corretta manutenzione della macchina? È fondamentale che ti venga detto. Sono rimasti dei “rischi residui”? Devi trovare riferimenti precisi sulle eventuali procedure di lavoro da adottare per ridurre al minimo il pericolo che qualcuno si faccia male.

Troverai una descrizione della macchina, tutti i dati necessari per accertarne la conformità alle direttive e gli estremi del fabbricante per poterlo contattare.

Deve essere scritto chiaramente qual è lo scopo effettivo della macchina ed ancor più chiaramente per quali operazioni NON DEVE ESSERE MAI USATA (quello che chiamiamo USO SCORRETTO FACILMENTE PREVEDIBILE).

Più informazioni riesci a ricavare (col maggior livello di approfondimento possibile), meglio è. Sei tu responsabile dell’acquisto fatto, fai in modo che sia un buon acquisto.

Arriva un Manuale d’Istruzioni in inglese…lo accetto?

Mettiamola così: la Direttiva Macchine stabilisce che il Manuale di Istruzioni sia scritto nella lingua “di destinazione”, quindi nella lingua di chi compra.

Nel tuo caso dovrà essere in italiano.

La pratica commerciale però vuole che sia tollerato anche un Ma

nuale in inglese. Però l’operatore che deve lavorare sulla macchina appena acquistata non è detto che sappia l’inglese.

Cosa fai quindi? Lo traduci!!

Ricordati che anche il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (Decreto 81/2008) prevede che il Datore di Lavoro fornisca ai Lavoratori istruzioni precise e comprensibili sull’utilizzo delle macchine e delle attrezzature. Sicuramente sarà contento di sapere che ti sei preoccupato di fare le cose per bene.

Cosa devo appendere sulla macchina?

Vale la pena di farsi una domanda… Come dimostri di aver detto TUTTO a TUTTI?

Appendi un pezzo di carta sulla macchina!!! Semplice, no? Ma cosa devi scrivere?

Quattro cose in particolare:

Avvertenze: ad esempio, le particolarità della macchina, i rischi relativi all’utilizzo, le informazioni per le operazioni di manutenzione.

DPI: quali dispositivi di protezione individuale vanno usati e in quali fasi di lavorazione.

Chi usa la macchina: questa informazione protegge molto l’HSE e il Datore di Lavoro, meglio indicare quali operatori sono qualificati per utilizzare la macchina.

Come si usa la macchina: questa informazione è obbligatoria per gestire eventuali rischi residui, indicando eventuali procedure.

Così facendo potresti aver risolto una buona parte dei tuoi problemi, a patto che tu non abbia trascurato le cose che abbiamo visto prima (e che vedremo poi).

Cosa è la dichiarazione CE di conformità

La Dichiarazione CE di Conformità è un documento con cui il fabbricante della macchina che hai comprato si prende la responsabilità del suo prodotto.

Su quel pezzo di carta lui mette la firma. E la faccia.

Saranno indicate le norme e le direttive utilizzate per progettare e costruire la macchina.

È evidente l’importanza di questo documento per essere sicuro di aver fatto un buon acquisto.

Quando stringi quel foglio stai toccando con mano la “conformità”, sai che la macchina rispetta i Requisiti Essenziali di Sicurezza previsti dalle direttive.

Diciamo che le notti tormentate dagli incubi di “non conformità” in parte possono essere allontanate solo con questa dichiarazione.

In parte però, non del tutto. Bisogna fare attenzione anche alle altre cose scritte nel manuale!

Mi consegnano con la macchina una Dichiarazione di Conformità In inglese… la accetto?

Possiamo dire che ricevere una Dichiarazione di Conformità in inglese non è grave come ricevere il Manuale di Istruzioni in un’altra lingua.

Se proprio devi, la puoi accettare.

Certo in italiano sarebbe meglio, ma i riferimenti alle norme e alle direttive (indicati da numeri) sono uguali a prescindere che sia in inglese, tedesco, francese…

Diciamo che è più un errore formale, nulla di preoccupante insomma.

Che differenza c’è tra “Norma Tecnica”, “Direttiva” e “Regolamento”?

Con “Norma Tecnica” si indica uno standard volontario che permette di dire “quel prodotto è sicuro”.

Il rispetto delle norme consente di godere della presunzione di conformità ai Requisiti Essenziali di Sicurezza delle direttive.

La macchina che hai comprato potrà dirsi quindi “rispettosa della legge”.

Ricordiamo le tre sigle di riferimento: UNI in ambito nazionale (nel nostro Paese), EN in ambito europeo, ISO in ambito internazionale. Parliamo di “Direttiva” indicando una norma tecnica che viene “recepita” (ovvero, accettata senza condizioni) in Italia, così come negli altri membri UE, per mezzo di un Decreto Legislativo che la rende una Legge a tutti gli effetti (attenzione però, perché non ha validità fino a quando non viene emanato il D. Lgs.).

I suoi contenuti sono uguali in tutti i Paesi che costituiscono l’UE, mentre per quanto riguarda le sanzioni e gli Organismi di Controllo questi cambiano da Paese a Paese.

Infine, il “Regolamento” è una normativa subito valida nell’UE, che stabilisce nei minimi dettagli le caratteristiche di un prodotto (pensa per esempio ai Regolamenti REACH o CLP per le sostanze pericolose).

Tutti questi strumenti sono necessari per consentirti di comprare le macchine che servono alla tua azienda in tutta Europa.

Sono stati creati per inseguire il sogno di un mercato fatto di merci libere e sicure.

Se inserisco una macchina nuova dentro una linea vecchia, chi rimarca tutta la linea?

Chi è più competente in materia tra te e il fabbricante (contando che la macchina va inserita in una linea già esistente)?

La risposta a questa domanda ti permette di capire chi dei due può procedere con la marcatura.

In generale comunque, anche questo aspetto fa parte della trattativa commerciale col fabbricante… Giocatela bene!

Esperienza & Sicurezza al tuo servizio.

Appassionati di Marcatura CE. Siamo ingegneri che si occupano della Certificazione CE dei Macchinari Industriali e tutto ciò che ci gira attorno.

Ti aiutiamo dentro e fuori dai tribunali.

Ti forniamo consulenza sia in Azienda che a distanza.

Ti teniamo aggiornato, gratuitamente.

Claudio Delaini

Aiuto le imprese a “usare le regole” per marcare CE impianti e macchinari industriali.

Renato Delaini

Aiuto le Aziende di tutte le dimensioni a certificare CE macchinari e impianti

Dicono di noi

Sempre presente, preciso ed efficace. Un punto di riferimento di coscienza e conoscenza.

Luigi Manzon

Consulente ISO9001 – Auditor

Claudio è persona competente ed esperta. Probabilmente il più competente che abbia conosciuto.

Luigi Romano

Safety Coach |RSPP |Trainer |Formatore |Istruttore |Life & Career Coach

Mi ha aiutato a Comprendere meglio le normative per la Certificazione CE delle Macchine Operatrici. Lo ringrazio perché fornisce queste Nozioni Gratuitamente

Davide Serafini

Commercial Techincal Office presso CMI – Costruzioni Meccaniche Inox S.r.l.

Un macchinario ti sta causando problemi?
Documentazione, conformità, installazione, modifiche.

Pensiamo a tutto noi

Hai trovato interessante questo articolo?
Condividilo con i tuoi contatti!

In questo articolo...

Un macchinario industriale ti sta causando problemi?


Documentazione, conformità, installazione, modifiche.


Possiamo
aiutarti

Scopri come