Rivenditore – Distributore Di Macchinari Nuovi: Devo Controllare la Marcatura CE del Macchinario che Vendo?

SONO UN RIVENDITORE – UN DISTRIBUTORE DI MACCHINARI NUOVI:

DEVO CONTROLLARE LA MARCATURA CE DEL MACCHINARIO CHE VENDO?

Hai da poco rivenduto un macchinario nuovo, regolarmente marcato CE, e hai controllato bene la documentazione fornita, cioè la Dichiarazione di conformità e il Manuale: sei a posto? Basta così?

Assolutamente NO, sei solo a buon punto.

Cosa ti manca?

            Concentrati un attimo e segui questi ragionamenti con calma.

Devi fare una verifica visiva e funzionale del macchinario, in tutte le sue fasi di vita, per controllare che non vi si possano riscontrare VIZI PALESI.

Perché? Per non spendere un pacco di soldi se…

Scusaci il linguaggio un po’ “avvocatese”.

Infatti il comma 4 dell’Art. 70 del TU 81/08 dice che:

[…]

  1. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un’attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:

[…]

  1. b) dall’organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell’accertamento tecnico effettuato dall’autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità  dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell’articolo 70.

;

[…]

Tradotto in “italiano corrente” significa che, nonostante sia stato fatto tutto quello che la Direttiva Macchine (e le altre eventuali: ATEx – PED…) prevede –vedi testo sottolineato- ti può capitare che la ASL ,in sede di sorveglianza o peggio a causa di un infortunio, ti contesti la conformità del macchinario.

Conseguenze:

  • prescrizione per eliminare il pericolo ed il rischio conseguente, di solito invitando a chiedere la collaborazione del fabbricante (chi paga?)
  • una volta adempiuta la prescrizione, nei tempi stretti definiti dal verbale, si è ammessi a pagare la sanzione (di solito almeno 10.000 euro).

Ma perché?

Perché esiste una distinzione nei vizi di un macchinario. Scusaci ancora il linguaggio un po’ “avvocatese”:

vizio palese:  “la carenza che l’operatore, in possesso di una idonea conoscenza delle Leggi e delle Norme, è in grado di rilevare nel corso della Valutazione dei Rischi. Oppure la carenza già manifestata in sede di utilizzo”;

vizio occulto: “la carenza legata ad aspetti progettuali non rilevabili da un semplice esame visivo o dall’uso quotidiano della macchina, della quale è responsabile il fabbricante che aveva, o doveva avere, le conoscenze tecniche necessarie”.

Ed il vizio palese si può riscontare all’atto della messa in servizio della macchina.

E citiamo una sentenza che impietosamente avvalora questa lunga spiegazione:

Sentenza del 18 gennaio 2011, n. 1226 – Cassazione Penale, sez. IV

[…]L’infortunio era accaduto a un “lavoratore che, per pulire la zona di avvolgimento del filo, introduceva una mano tra la bobina di avvolgimento ed il contro rullo rimanendo impigliato con il guanto e trascinato”.

[…] “a nulla rilevava che il macchinario fosse munito di certificato di conformità, avuto riguardo agli obblighi del datore di lavoro, ivi compreso quello della verifica del macchinario utilizzato”. E “a  nulla rilevando la marcatura CE che non esonera da responsabilità, in ragione dell’accertata non conformità della macchina ai requisiti di sicurezza”.

Tutta la faccenda si regge sul fatto che, come rivenditore e distributore, non hai adempiuto agli obblighi che ti competono, per il ruolo ricoperto nella catena di distribuzione.

Rivenditore e distributore pensano: ma io cosa c’entro?

La tua posizione, così come risulta dalla legislazione vigente, può essere ravvisata dalla Decisione 768/2008 della UE, in cui di definiscono le figure e poi le responsabilità nella catena per la messa in commercio dei prodotti, quindi anche di macchine  e attrezzature:

[…]

capo R1 = definizione

«distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto; […]

capo R2

Art. R5: vengono elencate tutte le responsabilità (in particolare “Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili.” […] “quando un prodotto presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.”)

Insomma, secondo la legislazione vigente, in Italia ed in Europa, tu rivenditore e distributore, ricopri una posizione di garanzia nei confronti dell’utilizzatore, tuo cliente, che si fida di te.

Rivenditore e distributore pensano: non ne so nulla, ma allora?

Le Norme sui macchinari sono troppe, cambiano spesso e non si riesce a seguirle bene se non si è specialisti. Sono tre tipi (A, B e C), possono o meno essere armonizzate, si trovano con l’UNI o con la CEI… insomma una giungla.

I tuoi tecnici, bravissimi nell’assistenza post-vendita, non sono competenti come il costruttore della macchina, non è realistico pensarlo; quindi tu rivenditore che ti trovi in queste situazioni non hai le risorse necessarie per risolvere questi problemi. E tu personalmente non hai il tempo per seguire e tenerti aggiornato come dovresti e vorresti.

Di fatto sei obbligato a firmare senza poter controllare tutto quello che serve per andare avanti, e rischi. Ti tocca rischiare.

Cosa si può fare? Il nostro metodo.

Siccome ci capita spesso di affrontare problemi simili, abbiamo messo a punto un metodo, di cui puoi approfittare in modo semplice e rapido. Senza dover studiare norme e direttive.

Ci siamo decisi a metterlo a disposizione qualche tempo fa, dopo che lo usiamo da oltre dieci anni.

Abbiamo pensato che questo metodo poteva essere messo a disposizione, l’abbiamo sperimentato collaudato controllato. Richiede uno sforzo concentrato di attenzione da parte tua, ma contiene anche un contatto diretto con noi. Pensato proprio perché sia adatto a te, che sei non solo un manager ma anche un tecnico dei macchinari che metti incommercio.

Non è un metodo per tutte le situazioni e per tutte le figure professionali:

  • Non è adatto per il costruttore, per il fabbricante di macchinari,
  • Non è adatto per il rivenditore di macchine usate,
  • Non è adatto per chi è consulente esterno dell’azienda.

Andiamo sul pratico. Noi conosciamo storie, non vendiamo regole. Quello che facciamo non si legge sui libri.

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