Responsabilità tra fabbricante e Fornitore

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Marcatura CE di conformità: chi risponde ?

Il ruolo di Fornitore e quello di produttore di macchine e attrezzature – per evitare la confusione dei ruoli e della responsabilità tra fabbricante e Fornitore (Capocommessa)

Quando un organo di vigilanza come ASL, Direzione Provinciale del lavoro e così via, effettua un controllo su macchine e attrezzature di lavoro, magari a seguito di infortunio, chiama in causa sempre un po’ tutti i ruoli, dal Capocommessa come fornitore, al fabbricante vero e proprio.

Ma il Capocommessa, che magari non ha responsabilità, come può chiarire la sua posizione? Anche perché in generale il GIP o i “pubblici ufficiali” detti UPG, non hanno competenza specifica in materia, come abbiamo constatato spesso.

1.    La definizione di “Fornitore”, per il Capocommessa in un appalto in cui sono fornite più attrezzature di lavoro o macchinari (non costituenti un insieme) , è corretta infatti per quanto riguarda l’applicazione di una “Direttiva sociale” come il D. Lgs 81/08.

Tale Decreto è il recepimento di molteplici direttive europee (tra cui 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE, 88/642/CEE, 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE) tutte riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro sotto molteplici aspetti.

Si tratta di “direttive sociali” che seguono i dettami dell’articolo 137 (ex 118) del Trattato Istitutivo dell’Unione Europea: sono quelle direttive il cui scopo è quello di garantire un livello minimo omogeneo di protezione e garanzia per tutti i cittadini europei: la loro trasposizione nelle legislazioni nazionali è allora funzione della legislazione nazionale in materia, e andrà a colmare le lacune di quegli Stati membri la cui legislazione sia carente. Queste direttive, quindi, sono trasposte diversamente da Stato membro a Stato membro.

 

2.    Ma tale definizione non può rappresentare con sufficiente dettaglio la situazione relativa al prodotto, in quanto  nella catena “progettazione – produzione – distribuzione – installazione – utilizzazione” per una macchina, parlare di “Fornitore” è troppo generico e accorpa tutti i ruoli, e non consente di individuare le reali specifiche responsabilità e competenze.

Infatti la normativa attinente di solito in questi frangenti è la Direttiva macchine,  perché ricadono appunto nella definizione di macchina, come da Art. 1, comma 2a del DPR 459/96:

“un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi di collegamento, connessi solidalmente per una applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali”

Questo D.P.R. è a sua volta il recepimento di alcune Direttive europee “di prodotto” (89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE) successivamente raggruppate nella Direttiva 98/37/CE, che le abroga contestualmente. Poi a sua volta superata dalla 2006/42/CE, recepita dal D Lgs 17/2010.

Cosa cambia per le Direttive di prodotto?

Le Direttive di prodotto, diversamente dalle Direttive sociali, sono redatte secondo l’articolo 95 del Trattato, e sono quelle il cui scopo è la realizzazione della libera circolazione delle merci sul territorio comunitario e la salvaguardia della sicurezza e della salute dei cittadini della Comunità rispetto ai prodotti che circolano in essa o entrambi.

Le misure legislative di trasposizione nelle legislazioni nazionali di direttive di questo genere devono per questo mitivo essere il più possibile aderenti al testo della direttiva originale, in modo che in tutti gli Stati membri le regole siano le stesse e i prodotti possano davvero circolare liberamente, senza ulteriori pastoie burocratiche né ostacoli.

 

Non c’è quindi contrasto tra la generica chiamata in causa come fornitore, alla luce del D. Lgs 81/08 e il necessario successivo approfondimento per l’applicazione della Direttiva macchine, che diventa allora evidente si rende necessario per la corretta e veritiera individuazione delle responsabilità.

Per questo si rende necessaria un’analisi approfondita delle responsabilità e dei ruoli, così come definiti nella normativa italiana di recepimento delle direttive di prodotto.

 

2.2 I ruoli

Questi ruoli sono definiti in vari documenti emessi dall’Unione Europea, direttamente cogenti anche per lo Stato italiano.

 

2.2.1 Regolamento CE 765/2008 del 9 luglio 2008 (accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti) ßß

 

[…]Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per:

[…]

3) «fabbricante» una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;

4) «mandatario» una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa comunitaria;

[…]

immetta sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo;

6) «distributore» una persona fisica o giuridica nella catena di fomitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto;

7) «operatori economici» il fabbricante, il mandatario, l’importatore e il distributore;

 

 

 

2.2.2 Decisione N. 768/2008/Ce del 9 Luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE:

[…]

Considerando quanto segue:

[…]

16) In passato la normativa sulla libera circolazione delle merci utilizzava un insieme di termini, in parte senza definizione, e si sono conseguentemente rese necessarie linee guida per la loro spiegazione e interpretazione. Nei casi in cui sono state introdotte, le definizioni giuridiche differiscono nella formulazione e talvolta nel significato, il che comporta difficoltà di interpretazione e di corretta applicazione. La presente decisione introduce pertanto definizioni chiare di taluni concetti fondamentali.

17) I prodotti immessi sul mercato comunitario dovrebbero soddisfare la pertinente normativa comunitaria applicabile e gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei prodotti, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza, e la protezione dei consumatori e dell’ambiente, e da garantire un’equa concorrenza sul mercato comunitario.

[…]

(19) Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo i prodotti conformi alla normativa applicabile. La presente decisione stabilisce una ripartizione chiara e proporzionale degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore nel processo di fornitura e distribuzione.

(20)  Poiché taluni compiti possono essere assolti solo dal fabbricante, è necessario distinguere chiaramente tra il fabbricante e gli operatori successivi nella catena di fornitura. È inoltre necessario distinguere chiaramente tra l’importatore e il distributore, in quanto l’importatore introduce prodotti provenienti da paesi terzi nel mercato comunitario. L’importatore deve quindi assicurarsi che detti prodotti siano conformi alle prescrizioni comunitarie applicabili

(21)  Il produttore, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura completa di valutazione della conformità. La procedura di valutazione della conformità dovrebbe quindi rimanere obbligo del solo fabbricante.

[…]

(23)  Il distributore mette un prodotto a disposizione sul mercato dopo che è stato immesso sul mercato dal fabbricante o dall’importatore e deve agire con la dovuta attenzione per garantire che la sua manipolazione del prodotto non incida negativamente sulla conformità del prodotto. Sia gli importatori che i distributori sono tenuti ad agire con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili ogniqualvolta immettono o mettono a disposizione prodotti sul mercato.

[…]

 

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO PER LA NORMATIVA COMUNITARIA DI ARMONIZZAZIONE PER I PRODOTTI

Capo R1

Definizioni

Articolo R1

Definizioni

«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario;

«fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

«importatore»: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo;

«distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto;

 

2.2.3 Come ausilio ad ulteriore chiarimento, possiamo anche consultare documenti emessi dalla Commissione europea, di tipo non prescrittivo ma di supporto interpretativo, come la Guida alle Direttive “del nuovo approccio” e della Direttiva macchine

 

Guida all’attuazione delle direttive fondate sul nuovo approccio e sull’approccio globale”.

 

I ruoli della catena produttiva e commerciale definiti esistenti – che devono essere applicati in tutte le direttive – sono:

3.1 Fabbricante

3.2 Rappresentante autorizzato

3.3 Importatore/responsabile dell’immissione nel mercato

3.4 Distributore

3.5 Responsabile dell’assemblaggio e dell’installazione

3.6 Utilizzatore (datore di lavoro)

 

Noi dobbiamo esaminare i ruoli dei punti 3.1; 3.4; 3.5; 3.6, perché gli altri non sono evidentemente attinenti.

 

[…] IMPORTANTE La presente guida intende agevolare la comprensione delle direttive basate sul cosiddetto “nuovo approccio” e sull’ “approccio globale” e garantirne un’applicazione più uniforme e coerente nei vari settori e in tutto il mercato interno.

[…]

3 RESPONSABILITÀ

3.1 Fabbricante

Secondo il nuovo approccio il fabbricante è la persona responsabile della progettazione e della fabbricazione di un prodotto al fine di immetterlo nel mercato nella Comunità per suo conto.

Il fabbricante deve garantire che i prodotti da immettere sul mercato comunitario siano progettati e fabbricati nel rispetto dei requisiti essenziali fissati nelle direttive di nuovo approccio applicabili e che sia effettuata una valutazione della conformità.

Il fabbricante può utilizzare prodotti finiti, pezzi già pronti o componenti o può subappaltare le operazioni che gli competono.

Egli comunque deve sempre mantenerne il controllo globale e deve disporre delle competenze necessarie per assumersi la responsabilità del prodotto .

[…]

3.4 Distributore

Le direttive “Nuovo approccio” in genere non prevedono disposizioni in materia di distribuzione.

– Per distributore s’intende la persona fisica o giuridica della catena di fornitura che procede alle azioni commerciali successive all’immissione nel mercato del prodotto all’interno della Comunità.

Il distributore deve agire con attenzione per evitare di immettere sul mercato comunitario prodotti palesemente non conformi; deve inoltre essere in grado di dimostrare tale situazione alle autorità nazionali di controllo.

[…]

Il distributore deve procedere con attenzione e disporre di una conoscenza di base dei requisiti giuridici applicabili: deve ad esempio conoscere i prodotti cui va apposta la marcatura CE, quali informazioni devono corredare il prodotto (ad esempio la dichiarazione CE di conformità), quali siano gli obblighi in materia di lingua per le istruzioni per l’uso o gli altri documenti accompagnatori e quali siano gli elementi che indicano chiaramente la mancata conformità di un prodotto.

[…]

3 5 Responsabile dell’assemblaggio  e dell’installazione.

Il responsabile dell’installazione o dell’assemblaggio di un prodotto già immesso nel mercato deve provvedere a garantire che tale prodotto sia ancora conforme ai requisiti essenziali al momento del primo utilizzo all ‘interno della Comunità. Tale principio si applica ai prodotti per i quali la direttiva interessata prevede la messa in servizio e nel caso in cui tali manipolazioni possano avere ripercussioni a livello di conformità del prodotto.  Alcuni prodotti possono essere utilizzati soltanto dopo l’assemblaggio, l’installazione o altra manipolazione. È il caso, ad esempio, delle macchine, dei dispositivi di protezione individuale, degli strumenti di misura, delle apparecchiature a gas e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione.  Se la direttiva interessata riguarda la messa in servizio e se l’assemblaggio, l’installazione o altre manipolazioni possono incidere sul mantenimento della conformità del prodotto, la persona responsabile di tali manipolazioni deve garantire che queste non determinino la mancata conformità del prodotto ai requisiti essenziali: in tal modo si garantisce che il prodotto soddisfi le disposizioni delle direttive applicabili al momento del primo utilizzo all’interno della Comunità.

[…]

3.6 Utilizzatore (datore di lavoro)

Le direttive del nuovo approccio non prevedono disposizioni per gli utilizzatori, se non quelle relative alla messa in servizio.

[…]

° La legislazione comunitaria in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro incide sulla manutenzione e sull’uso dei prodotti disciplinati dalle direttive ‘Nuovo approccio” utilizzati sul posto di lavoro. […]

Ai sensi della direttiva relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (89/655/CEE, modificata dalla direttiva 95/63/CE), il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro (ad esempio macchine e apparati) messe a disposizione dei lavoratori siano adeguate al lavoro da svolgere e possano essere utilizzate senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il datore di lavoro può inoltre ordinare o utilizzare solo attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni delle direttive applicabili o, se non vi fossero altre direttive applicabili o lo fossero solo parzialmente, conformi ai requisiti minimi fissati nell’allegato alla direttiva 89/655/CEE. Il datore di lavoro deve inoltre adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire che tali attrezzature vengano mantenute a tale livello ed è infine tenuto a fornire ai lavoratori informazioni e formazione per quanto riguarda l’impiego delle attrezzature stesse. […]

 

 

Nella Guida della Direttiva Macchine (Direttiva 2006/42 CE recepita nel marzo 2010 col DPR n. 17/2010 in Italia),

§74 Forme giuridiche e contrattuali di immissione sul mercato

L’immissione sul mercato è definita come la messa a disposizione della macchina per la distribuzione o l’utilizzazione. La messa a disposizione di una macchina comporta il suo trasferimento da un fabbricante ad un altro soggetto, quale il distributore.

In molti casi, l’immissione sul mercato comporta il passaggio della proprietà della macchina dal fabbricante al distributore o utilizzatore contro pagamento (per esempio, vendita o acquisto a riscatto).

 

 

La diretta applicabilità e praticabilità di questo Regolamento nel nostro caso è inoltre spiegata e confermata in una presentazione del 3 giugno 2009 dall’ing. Vincenzo Correggia, Capo Area Normazione Tecnica del Ministero  – MiSE, DGMCCVNT nell’ambito di un meeting europeo per Senior Officials Group on Standardisation (ww.unece.org).

 

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