PED Attrezzatura o Insieme? e la lingua Manuale e della dichiarazione di conformità? Dove sta la fregatura? Da cosa ti devi difendere?

Macchinario a Pressione
 
Attrezzatura o Insieme? Dove sta la fregatura?
Da cosa ti devi difendere?
 
Quando va bene
Quando il cliente commissiona a più aziende parti del sistema in pressione, se ne deve pure preoccupare direttamente.
 
Quando va male
Spesso e volentieri troviamo recipienti in pressione (Insiemi) non certificati.
 
Constatiamo sempre più spesso che il fabbricante di recipienti in pressione (sono INSIEMI), fornisce lui tutte le parti, ma si limita a certificare PED solo un parte del sistema, di solito il puro recipiente, la camera. E su tutto il resto stende un pesante silenzio. Nessun Ente Notificato ha mai visto l’insieme che veine installato.
 
Di fatto certifica una sola parte e vende il tutto come attrezzature. Il cliente ignaro accetta e rimane fregato.
 
Inoltre nel contratto manca completamente qualsiasi accenno alla Dichiarazione di corretta installazione.
 
Anche INAIL, pur se interpellata, non può intervenire in sede di fornitura. Perché il fabbricante si rifugia dietro la vendita di “attrezzature in pressione”, singole. E commercialmente è corretto.
 
Nessuno infrange le regole
Il fabbricante lascia il cerino acceso al cliente che non ne sa nulla, e che ci casca.
 
Ma non è malafede
Indagando e lavorando… andando a scavare bene e intervenendo, scopriamo che anche il fabbricante non ne sa granché.
Il Titolare o Legale rappresentante spiega che si è sempre fatto così… che non gli risulta… e quasi sempre è pure sincero.
 
Ignoranza.
Colpevole, ma ignoranza.
 
Poi quando il cliente chiama INAIL per adempiere alla 329/04: boom! è troppo tardi – e lui non è nemmeno in grado di certificare PED l’insieme, perché non è fabbricante e non ha le competenze.
 
INAIL lascia perdere, senza fare il verbale “NON PUO! FUNZIONARE” sottintendendo che non verrà nemmeno messo in funzione questo insieme per carenza di requisiti.
 
E invece… rimane clandestino e produce. Serve eccome!
Con buona pace del Direttore do stabilimento che rischia di persona.
 
Di fatto si lavora con impianti non certificati e di nascosto. Tutti lo sanno e si rischia. Si pensa che non ci sia via di uscita.
 
Ad esempio le posso citare due casi di quest’ultimo trimestre: una camera per test di tenuta a pressione e un forno trattamenti termici, e così via. Casi che abbiamo risolto, mettendo d’accordo le due parti.
 
Ed i fabbricanti sono pure tecnicamente bravi, ma troppi spesso ignoranti.
 
Quindi mettono in commercio insiemi a pressione che SI SPERA siano sicuri, perché non hanno controllato le Norme Armonizzate attinenti, gli eventuali test da fare.
 
L’ente Notificato costa… e facendo cosi si risparmia qualche milito senza fatica. Tanto rischia il cliente.

Lingua del Manuale di un accessorio in pressione

domanda che ci è arrivata:
Ciao Claudio,
ti scrivo perchè ho avuto una discussione con un produttore di APP. a Pressione e relativi accessori sempre rientranti in PED.
Per questi (App. e Acc. di sicurezza) non vi è l’obbligo, come previsto per la direttiva Macchine, di fornire la documentazione (M.U.M e Cet. CE) nella lingua del paese dell’utilizzatore? e quindi in italiano?
e come rispondo a questo problema cosi diffuso e comune?
ogni tanto mi domando come mai i costruttori non sanno queste cose.

Ecco i riferimenti legislativi da dare al tuo costruttore. Tutte le direttive devono rispettare la decisione 768 del 2008 di cui ti copio i riferimenti.

Poi ti ho copiato i riferimenti della PED che noterai essere uguali alla decisione.

La frase “lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali” determina che lui deve darti la documentazione in italiano.

Decisione 768 del 2008

Capo R2

Obblighi degli operatori economici

Articolo R2

Obblighi dei fabbricanti

  1. I fabbricanti garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.
  1. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest’ultima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.

Articolo R4

Obblighi degli importatori

  1. I fabbricanti garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.
  1. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.

Articolo R5

Obblighi dei distributori

  1. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il prodotto rechi la marcatura o le marcature di conformità prescritte e sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali nello Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l’importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all’articolo [R2, paragrafi 5 e 6] e all’articolo [R4, paragrafo 3].

Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che il prodotto non sia conforme a … [riferimento alla relativa normativa], non mette il prodotto a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un prodotto presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

Ecco i riferimenti sulla lingua dei prodotti in  Direttiva PED 2014/68

Articolo 5

Libera circolazione

  1. Gli Stati membri possono esigere, se necessario per un’utilizzazione corretta e sicura delle attrezzature a pressione e degli insiemi, che le informazioni di cui all’allegato I, punti 3.3 e 3.4, siano fornite nella lingua ufficiale dell’Unione che può essere determinata dallo Stato membro in cui l’attrezzatura o l’insieme vengono messi a disposizione sul mercato.

CAPO 2

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 6

Obblighi dei fabbricanti

  1. I fabbricanti indicano sull’attrezzatura a pressione o sull’insieme il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, li indicano sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’attrezzatura a pressione o dell’insieme. L’indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori, gli altri utilizzatori e le autorità di vigilanza del mercato.
  1. I fabbricanti garantiscono che le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, siano accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza conformi all’allegato I, punti 3.3 e 3.4, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.I fabbricanti garantiscono che le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all’articolo 4, paragrafo 3 siano accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza conformi all’articolo 4, paragrafo 3, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
  1. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione o degli insiemi alla presente direttiva, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Tali informazioni e documentazione possono essere fornite in forma cartacea o elettronica. I fabbricanti cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi che hanno immesso sul mercato.

Articolo 8

Obblighi degli importatori

  1. Gli importatori indicano sull’attrezzatura a pressione o sull’insieme il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, li indicano sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’attrezzatura a pressione o dell’insieme. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori, gli altri utilizzatori e le autorità di vigilanza del mercato.
  2. Gli importatori garantiscono che le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, siano accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza conformi all’allegato I, punti 3.3 e 3.4, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.Gli importatori garantiscono che le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all’articolo 4, paragrafo 3, siano accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.
  1. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un’attrezzatura a pressione o di un insieme in una lingua facilmente compresa da tale autorità. Tali informazioni e documentazione possono essere fornite in forma cartacea o elettronica. Gli importatori cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi che hanno immesso sul mercato.

Articolo 9

Obblighi dei distributori

  1. Prima di mettere le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, a disposizione sul mercato, i distributori verificano che essi rechino la marcatura CE, siano accompagnati dalla documentazione necessaria nonché dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza a norma dell’allegato I, punti 3.3 e 3.4, in una lingua facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori nello Stato membro in cui l’attrezzatura a pressione o l’insieme devono essere messi a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l’importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui, rispettivamente, all’articolo 6, paragrafi 5 e 6, e all’articolo 8, paragrafo 3.Il distributore che ritiene o ha motivo di ritenere che le attrezzature a pressione o gli insiemi non siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I, non li mette a disposizione sul mercato fino a quando non siano stati resi conformi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione o l’insieme presentino un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

    Prima di mettere l’attrezzatura a pressione o l’insieme di cui all’articolo 4, paragrafo 3, a disposizione sul mercato, i distributori verificano che tale attrezzatura a pressione o insieme siano accompagnati da istruzioni per l’uso adeguate, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e da altri utilizzatori nello Stato membro in cui tale attrezzatura a pressione o insieme devono essere messi a disposizione sul mercato, e che il fabbricante e l’importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui, rispettivamente, all’articolo 6, paragrafi 5 e 6, e all’articolo 8, paragrafo 3.

Lingua dichiarazione di conformità UE in PED

 

Direttiva PED 2014/68

Articolo 17

Dichiarazione di conformità UE

  1. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all’allegato IV, contiene gli elementi specificati nelle pertinenti procedure di valutazione della conformità di cui all’allegato III della presente direttiva ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale l’attrezzatura a pressione o l’insieme viene immesso

Decisione 768 del 2008

Articolo R10

Dichiarazione CE di conformità

  1. La dichiarazione CE di conformità ha la struttura tipo di cui all’allegato III della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all’allegato II di tale decisione ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale il prodotto viene immesso o messo a disposizione.

 

Lingua Fascicolo Tecnico Accessori e Recipienti in PED

L’unico riferimento normativo che abbiamo trovato riguarda i prodotti la cui certificazione deve essere validata da un ente notificato. Ciò ci permette di capire che il fascicolo tecnico può essere redatto nella lingua comprensibile al costruttore, basta che sia una lingua ufficiale dell’Unione Europea.

Direttiva PED 2014/68

Articolo 14

Procedure di valutazione della conformità

  1. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformità sono redatti una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito l’organismo notificato responsabile dell’esecuzione di tali procedure di valutazione della conformità, o in una lingua accettata da tale organismo.

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