Difendersi Dai Comportamenti Abnormi dell’Operaio

Difendersi Dai Comportamenti Abnormi dell’Operaio

Essere responsabili nel proprio lavoro e nella propria professione della Sicurezza –in qualità di Datore di Lavoro, Dirigente, Direttore di stabilimento, RSPP-  comporta anche la costante preoccupazione di cautelarsi dai comportamenti abnormi degli operai, davvero non così improbabili nella realtà quotidiana.

Impegnarsi strenuamente, per adeguare e mantenere sicure le linee, le macchine e le attrezzature, a volte si rivela inutile di fronte agli operatori che non ne vogliono sapere di lavorare in modo sicuro.

Cosa significa questo? Quando l’azione compiuta dal lavoratore SUPERA LE BARRIERE e LE SICUREZZE poste a prevenzione e a protezione della sicurezza, il comportamento  si considera abnorme (NOTA: perché interrompe il nesso causale tra la condotta del DdL e l’infortunio).

Quindi è meglio poter dimostrare la propria completa correttezza, in modo tempestivo, che dover subire procedimenti, indagini e costi legali e di altro tipo.

Il nostro consiglio quindi è di mantenere adeguata il più possibile la documentazione relativa.

Ci spieghiamo con un esempio.

A seguito di un infortunio e dell’intervento della ASL del luogo in veste di UPG (ufficiale di polizia giudiziaria) presso il cliente (l’utilizzatore del macchinario) di un nostro cliente (costruttore), siamo stati chiamati in emergenza per trovare il bandolo della matassa.

Il nostro cliente ha costruito e venduto diverse macchine industriali (settore tessile) di un certo modello e su uno di questi la ASL è intervenuta. Purtroppo la certificazione CE non era stata fatta correttamente. Il macchinario era a posto, secondo noi non presentava problemi di sicurezza per gli addetti al suo funzionamento. Ma le carte erano “vecchie” e si riferivano alla vecchia direttiva macchine anche se la messa in funzione era posteriore al 2010. Questo aveva subito convinto l’UPG che senza dubbio alcuno esisteva una precisa responsabilità anche del costruttore della macchina. E aveva ordinato alcune modifiche, a nostro parere inutili ed esagerate.

Se il nostro cliente (costruttore) ci avesse incaricati immediatamente, permettendoci così di assistere fin dall’inizio alle indagini preliminari dell’UPG, e avesse avuto una documentazione aggiornata, almeno formalmente, lo avremmo tirato fuori dai casini da subito.

Tuttavia –visto che siamo stati chiamati poco dopo, ma non troppo tardi- siamo intervenuti con energia e abbiamo potuto cambiare verso alle cose, anche nella fase “di buio”, quando non si sa nulla di cosa stia emergendo e che opinione si stia facendo il PM.

Come conseguenza abbiamo redatto immediatamente una Relazione Tecnica per il PM, in cui sono state elaborate le valutazioni del rischio residuo nella situazione pre-esistente e post-modifica, per dimostrare come il macchinario in questione, pur se esibendo una documentazione cartacea obsoleta, era in realtà rispondente ai RES della Direttiva Macchine. Così come recepita dal D Lgs 17/2010.  E l’abbiamo affidata al nostro avvocato penalista.

Nota 

Bisogna osservare come in questi casi bisogna essere estremamente concreti, chiari, logici e trasparenti. Perché il PM si fida innanzitutto degli UPG della ASL, e poi non conosce per nulla la normativa relativa alle macchine. In generale questi Magistrati conoscono appena, per accenni e per esperienza, il Testo Unico 81/08, ma non conoscono le normative europee e le Direttive di prodotto. Per non parlare degli avvocati, anche penalisti, che arrancano a fatica nelle situazioni produttive e tecniche. Per questo noi abbiamo studi legali di riferimento, con cui abbiamo consuetudine ci capiamo al volo.

Un macchinario ti sta causando problemi?
Documentazione, conformità, installazione, modifiche.

Pensiamo a tutto noi

Hai trovato interessante questo articolo?
Condividilo con i tuoi contatti!

In questo articolo...

Un macchinario industriale ti sta causando problemi?


Documentazione, conformità, installazione, modifiche.


Possiamo
aiutarti

Scopri come