Gli obblighi del Committente

Messa in esercizio di macchine marcate ce: obblighi da d.Lgs 81/08 e da direttiva 2006/42 ce

Obblighi di chi vende

Ogni macchina venduta nel mercato EU deve essere sicura e conforme alla normativa europea, a tutte le direttive e regolamenti attinenti. La marcatura CE di una macchina dichiara esattamente questo.

Le direttive applicate ad una macchina dipendono dal macchinario in questione e dalla destinazione d’uso.

Quando una macchina industriale è immessa sul mercato esiste il diritto/dovere di comprare/vendere una macchina in regola.

Devono quindi essere disponibili:

Chi vende una macchina, marcata CE, deve avere:

  • valutazione del rischio della macchina e Fascicolo Tecnico;
  • manuale di Uso e Manutenzione – Manuale di Istruzioni;
  • dichiarazione di Conformità;
  • dichiarazione di Collaudo controfirmata dal cliente.

Il fascicolo tecnico e la relativa valutazione del rischio non devono essere consegnate al cliente, possono essere richieste solo dall’autorità competente (il Ministero dello Sviluppo Economico –MiSE- e quello del lavoro –MLPS-).

Leggi anche: Obblighi Committente quando compra una Macchina Marcata CE

Obblighi di chi acquista

Gli obblighi di chi acquista | Certificazionece

Combinando quanto disposto dal D. Lgs 81/08 e dalla Direttiva 2006/42 CE, bisogna fare attenzione che sul committente [chi acquista] -datore di lavoro e impresa utilizzatrice- incombe l’obbligo di garantire attrezzature sicure rispetto al lavoro da svolgere e una scelta adeguata dell’ambiente di lavoro destinato, oltre al rispetto alle interferenze possibili e prevedibili ragionevolmente.

Il 2° comma dell’art. 71 del DLgs 81/08 individua le caratteristiche che devono essere tenute in considerazione ai fini della scelta delle attrezzature di lavoro, e quindi da considerare sempre, anche in fase di valutazione dei rischi:

  • a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
  • b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
  • c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
  • d) i rischi derivanti da interferenze con materiali e altre attrezzature già in uso.

Questo comma è un punto fondamentale relativamente agli obblighi del datore di lavoro in tema di utilizzo sicuro delle attrezzature di lavoro, in quanto prevede espressamente la necessità di una valutazione dei rischi specifica, prima dell’inserimento di un’attrezzatura di lavoro nell’ambiente operativo.

Leggi anche: Marcatura CE: gli obblighi di fabbricanti, importatori e distributori

Tale valutazione è sempre obbligatoria, anche quando la macchina da inserire in un ambiente di lavoro è marcata CE, dovendo tener presente che le direttive in materia di sicurezza di prodotto hanno obiettivi diversi rispetto alle direttive “sociali”, e prendendo in considerazione la sicurezza del prodotto prescindendo normalmente dal suo inserimento in ambiente di lavoro.

La valutazione di cui al comma 2 dell’art.71 è invece innanzitutto relativa alla sicurezza dell’inserimento della macchina all’interno dell’ambiente di lavoro, con conseguente obbligo per l’utilizzatore / datore di lavoro – di effettuare una valutazione preventiva dei tipici rischi connessi a tale fatto (spazi, illuminazione, viabilità, rispetto delle distanze e delle dimensioni dei corridoi/aree di accesso alle macchine, rumore, sostanze emesse in ambiente, aspetti collegati alla polverosità, eventuali collegamenti ai sistemi di aspirazione centrali, collegamenti adeguati alle linee di alimentazione o al sito di impiego ecc.

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