Carrello Elevatore Certificazione CE o Perizia?

Ecco, puntuale come un orologio, che arriva la domanda sul 1996.
Certificazione CE? si, no, forse
copio qui sotto la domanda, inventarle sarebbe impossibile.
Ing. Delaini,
per cortesia, mi aiuta a dipanare questa matassa che riguarda la certificazione che dovrebbe fornire il produttore per un muletto costruito prima del 1996.

Al momento xx Carrelli Elevatori ci ha dato solo il manuale ma dice che:
 
Non è possibile invece inviarVi il certificato del carrello yy perchè il carrello non è marcato CE
in quanto fabbricato prima dell’anno 1996, anno in cui è uscito il marchio Ce.
In Italia, ove necessario, è possibile rivolgersi ad un PERITO per far certificare comunque il carrello, anche se tale carrello è datato, antecedente  l’anno 1996:
si puo’ far fare questa perizia in cui si attesta che tale carrello ha i requisiti essenziali per l’uso in sicurezza.. e rispetta le norme..
E quindi il carrello è in regola seppur datato.
Io credo che anche in Romania esisterà un sistema simile per “mettere in regola” i mezzi e le attrezzature non marcati CE ma ancora efficienti,
altrimenti avrebbero dovuto bandire tutti i beni precedenti al 1996!!
 
Mentre il mio collega in Romania mi dice:
In ogni caso serve un certificato di conformità anche senza marchio CE .
Quando l’ano venduto dovevano trasmettere questo certificato .
Senza i documenti che attestano la conformità del prodotto , dobbiamo trasmettere muletto a Timișoara ( unico posto dove esistono i periti accreditati per fare la certificazione) e fare la certificazione .
Costo per la certificazione e superiore del valore del muletto .
Ecco la nostra risposta:

Buongiorno,la situazione è regolata dalle Direttive europee cosiddette “sociali”, che pongono tutti gli stati aderenti all’UE nella stessa situazione e con gli stessi obblighi nei luoghi di lavoro.

Per le attrezzature di lavoro, ad esempio, che XX fosse obbligato ad una precisa formalità discende direttamente dalla Direttiva europea n. 104 del 2009, ” Directive 2009/104/EC – use of work equipment, of 16 September 2009 concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work (second individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)”,

recepita sostanzialmente nel Testo Unico n. 81 del 2008 e  nelle sue successive integrazioni:

  • il carrello elevatore in questione è una attrezzatura di lavoro, come si evince dalla definizione,
  • le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono rispettare l’Art. 23 e l’Art. 70 del TU 81/08,

Trattandosi di una attrezzatura antecedente il 1996 (entrata in vigore della Direttiva macchine) la cedente XX non poteva marcare CE ma doveva già provvedere alla Dichiarazione di Rispondenza all’All. V, e volendo lo poteva fare con  una perizia.

Quello che scrive XX non è esatto: …”ove necessario…”  = invece:  è necessario. Purtroppo questo livello di “ignoranza” delle norme è molto diffusa in chi fa manutenzione, noleggia o vende carrelli elevatori. Una disperazione.

Quindi ha ragione il collega in Romania, che ci vuole la Conformità: che però non è una marcatura CE, ma una verifica firmata, a cura di chi vende, in cui si afferma che l’attrezzatura è conforme all’All. V.

Le riporto gli articoli di legge:

Articolo 23 – Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

  1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Articolo 70 – Requisiti di sicurezza

  1. […]
  2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ALLEGATO V.

Quindi il contratto di acquisto con XX contravviene ad una norma imperativa, ed è quindi impugnabile. Avete già pagato? L’intervento a Timisoara è necessario e deve essere addebitato a chi glielo ha venduto.

spero sia utile a chi legge.

 

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