Verifica obbligatoria di primo impianto 329/04

Procedura per l’esercizio delle apparecchiature a pressione secondo d.m 329/04

Verifica obbligatoria di primo impianto ovvero della messa in servizio.

  1. Le attrezzature o insiemi a pressione di cui all’articolo 1, solo se risultano installati ed assemblati dall’utilizzatore sull’impianto, sono soggetti a verifica per la messa in servizio.
  2. La verifica, effettuata su richiesta dell’azienda utilizzatrice, riguarda l’accertamento della loro corretta installazione sull’impianto.
  3. Al termine della verifica il soggetto verificatore consegna all’azienda un’attestazione dei risultati degli accertamenti effettuati. In caso di esito negativo della verifica, il documento indica espressamente il divieto di messa in servizio dell’attrezzatura a pressione esaminata.
  4. Ai soli fini della verifica di primo impianto è consentita la temporanea messa in funzione dell’attrezzatura o insieme.

Obblighi da osservare per la messa in servizio e l’utilizzazione, dichiarazione di messa in servizio.


1. All’atto della messa in servizio l’utilizzatore delle attrezzature e degli insiemi soggetti a controllo o a verifica invia all’ISPESL e all’Unità Sanitaria Locale (USL) o all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente, una dichiarazione di messa in servizio, contenente:

  1. l’elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacità e fluido di esercizio;
  2. una relazione tecnica, con lo schema dell’impianto, recante le condizioni d’installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate;
  3. una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestante che l’installazione è stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d’uso;
  4. il verbale della verifica di cui all’articolo 4, ove prescritta;
  5. un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso, o sottoposti a fatica oligociclica.

2. Per le attrezzature costruite in serie, quali i serbatoi di stoccaggio di gas petrolio liquefatto (GPL), di capacità non superiore a 13 m3 e dei loro insiemi, nonché i serbatoi di gas criogenici
liquefatti di capacità non superiore a 35 m3 e dei loro insiemi installati presso utilizzatori da aziende che, conservandone la proprietà e la responsabilità tecnica provvedono al loro rifornimento, l’interessato può compilare un’unica dichiarazione di messa in servizio cumulativa per tutte le apparecchiature e per i loro insiemi installati in un semestre. In tal caso, la dichiarazione di messa inservizio è trasmessa dall’azienda all’ASL o all’USL e all’ISPESL.
3. Gli accessori di sicurezza, i dispositivi di controllo e le valvole di intercettazione, indicate all’articolo 9 del presente regolamento non formano oggetto di autonoma dichiarazione di messa in servizio. Essi seguono le procedure delle attrezzature a pressione che sono destinate a proteggere.
4. Per le attrezzature a pressione e insiemi esclusi dal controllo della messa in servizio, ai sensi dell’articolo 5, la dichiarazione di messa in servizio di cui al comma 1 consente di attivare
l’attrezzatura o l’insieme a condizione che l’utilizzatore attesti che le predette attrezzature o insiemi siano stati debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la salute e la sicurezza delle persone o degli animali domestici o la sicurezza dei beni.

Procedure da seguire per le verifiche di primo impianto e controllo di messa in servizio

RECIPIENTI PER GAS E RECIPIENTI DI VAPORE costruiti secondo la Direttiva PED

• Richiesta di verifica di primo impianto o di controllo della messa in servizio

Deve essere presentata in bollo al Dipartimento l’ISPESL, ai sensi dell’art 4 del D.M 329/04 e corredata dalla dichiarazione di conformità CE rilasciata dal Fabbricante dell’attrezzatura. ()

• Dichiarazione di messa in servizio

Deve essere inviata sia al Dipartimento ISPESL che all’Azienda USL competente per territorio, con allegato quanto previsto ai punti “a-b-c-d-e” dell’art 6 del DM 329/04.

L’invio all’ISPESL può avvenire contemporaneamente alla richiesta di messa in servizio.

Nota: La relazione tecnica di cui al punto “b” dell’art. 6 del D.M. deve essere redatta dall’Utente o da un tecnico delegato dall’Utente che la deve controfirmare come datore di lavoro. Non è richiesta abilitazione o iscrizione ad Ordini Professionali (lettera circolare ISPESL n° 1351 del 21/4/2005).

Si sottolinea la obbligatorietà della applicazione della specifica normativa nazionale per le attrezzature e/o recipienti provviste di dispositivi di apertura e chiusura a manovra unica.

L’intervento tecnico per la verifica avverrà solo dopo che il Dipartimento avrà ricevuto l’attestato di avvenuto pagamento del bollettino di C/C ad parte dell’utente secondo quanto previsto dal G.U. n°165 del 18/07/05.

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