Recipienti in pressione PED: come li classifico?

Elenco delle possibili situazioni in cui mi posso trovare

Nuovi insiemi
I nuovi insiemi dovranno seguire la Direttiva e pertanto dovranno essere sottoposti ad una valutazione di conformità alla stessa e recare il marchio CE.
Chi costruisce e vende tali insiemi è il fabbricante, ai sensi della direttiva, e pertanto ha tutti gli obblighi dalla stessa stabiliti.

Insiemi preesistenti che non necessitano di alcun intervento
Tali insiemi potranno continuare ad essere eserciti senza altri oneri per l’utilizzatore tranne la ricatalogazione in funzione delle nuove categorie di rischio previste dalla direttiva e l’effettuazione di una serie di controlli per definirne lo stato di conservazione.

Insiemi preesistenti soggetti a modifica
La direttiva prevede che, a seguito di una modifica l’attrezzatura debba essere sottoposta ad una nuova verifica di conformità; pertanto il soggetto incaricato di tale modifica (salvo il caso in cui l’utilizzatore dell’impianto se ne assuma la piena responsabilità) diventerà il fabbricante, ai sensi della direttiva, di tale insieme con tutti gli obblighi conseguenti.

Insiemi preesistenti soggetti a sostituzione di un componente
Sarà la situazione più comune e la più complessa. Fermo restando il fatto che il componente sostituito dovrà essere marcato CE, il problema è rappresentato dall’inserimento di tale componente nell’insieme.
Se l’utilizzatore non se ne assume la piena responsabilità, il soggetto incaricato della sostituzione è obbligato dalla direttiva ad operare secondo la direttiva stessa e pertanto si troverà di fronte a due possibilità:

  1. marcare CE tutto l’insieme (come nel caso di una modifica)
  2. marcare CE la sola sostituzione.

In quest’ultimo caso dovrà tuttavia fornire all’organismo notificato incaricato una adeguata documentazione tecnica attestante il fatto che la parte preesistente e la parte sostituita sono tra loro compatibili; ciò come minimo richiederà un’analisi dei rischi allagata a tutto l’insieme.
La scelta di quale strada intraprendere dipenderà dal caso specifico e la decisione dovrà essere presa necessariamente in accordo con l’utilizzatore dell’insieme.

Insiemi preesistenti soggetti a riparazione
Coerentemente al fatto che la direttiva considera gli insiemi come la riunione di più attrezzature, la riparazione può unicamente riguardare il singolo componente e pertanto non si può parlare, in ambito PED, di riparazione di un insieme.

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