Direttiva PED quando si applica? Controlla se sei dentro!

Campo applicazione PED

“INSIEMI” o  “INSTALLAZIONI” ?

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PED

La Direttiva europea 97/23/CE, denominata P.E.D. (Pressure Equipment Directive), si applica alla progettazione, alla fabbricazione ed alla valutazione di conformità delle attrezzature a pressione, intendendo per tali:
–        recipienti;
–        generatori di vapore o di acqua surriscaldata a temperatura superiore a 110 °C con rischio di surriscaldamento,a focolare o altro tipo di riscaldamento;
–        tubazioni;
–        accessori a pressione;
–        accessori di sicurezza.
ed agli insiemi  sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.

INSIEME

Per “insieme”(assembly) la Direttiva definisce varie attrezzature a pressione montate da un Fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale.

Questo complesso di attrezzature, oltre ad essere montato completamente dal Fabbricante, senza componenti sciolti (v. considerando n° 5), deve essere  commercializzato ed esercito come tale.

Per avere un insieme è necessario quindi che le varie attrezzature che lo compongono, di cui almeno una, diversa da un accessorio di sicurezza, rientrante nella Direttiva, siano (Linee .Guida. 3/8):

•        montate da un Fabbricante, che intende commercializzare l’insieme per esercirlo così come assemblato. Non importa se il completamento dell’insieme avviene nell’opificio del Fabbricante o sul luogo d’impianto; l’importante è che esso sia completo;

•        in grado di costituire un tutto, cioè debbono esserci tutti i componenti necessari all’insieme per poter funzionare ed essere sicuro. Non è consentito commercializzare un insieme marcato CE non accessoriato con i dispositivi di sicurezza a protezione di quelle grandezze per le quali possa esserci il rischio di superare i limiti ammissibili. Quindi se siamo in presenza di un impianto, che non può essere esercito perché non è in grado di assolvere ad una certa funzionalità, oppure che può essere esercito ma non in sicurezza perché è carente di una o tutte le apparecchiature di sicurezza, allora non si tratta di un insieme, e quindi l’impianto non può essere certificato come tale;

•        integrate, cioè collegate ed aventi le condizioni di progetto compatibili tra loro;

•        funzionali,cioè se messe in servizio debbono essere in grado di svolgere una certa funzione.

Un Fabbricante (il soggetto che assume la responsabilità della progettazione e della costruzione di un insieme immesso sul mercato a suo nome),che può essere anche una Società d’Ingegneria, per poter commercializzare un Insieme, lo deve sottoporre  alla procedura globale di valutazione della conformità ed apporre la marcatura CE con l’avallo di un Organismo Notificato.

Questa procedura di valutazione di conformità si conclude, in sede di verifica finale cioè quando l’insieme è completato (L.G. 3/8 ed art. 15 comma 2 del D.Lgs. di recepimento), con l’ esame dei dispositivi di sicurezza da parte dell’Organismo Notificato incaricato della valutazione, a fronte di un’analisi dei rischi fatta dal Fabbricante dell’Insieme.
Tra gli “addetti ai lavori” è convinzione diffusa che per esame dei dispositivi di sicurezza è da intendersi un esame documentale e non necessariamente anche la verifica della corretta installazione di tali dispositivi e della loro funzionalità e/o efficienza. In altri termini, sarebbe sufficiente verificare in sede di esame del Fascicolo Tecnico, l’idoneità dei dispositivi di sicurezza previsti dal Fabbricante dell’insieme e riportare in sede di certificazione che non sono state effettuate le relative verifiche. Ritengo che questa interpretazione sia completamente errata.
Per esame dei dispositivi di sicurezza si debbono intendere tutti quei controlli atti ad assicurare che la dotazione di sicurezza richiesta per l’insieme sia correttamente installata e funzionante, e che i valori di intervento di questi dispositivi siano tali da non consentire il superamento delle condizioni massime ammissibili dell’insieme.In altri termini, per gli insiemi, esiste l’obbligo per l’Organismo Notificato di garantire la funzionalità dei dispositivi di sicurezza medesimi. Non è pensabile demandare ad altre Autorità di Controllo alcune operazioni e decisioni che sono prerogative esclusive dell’Organismo Notificato incaricato della valutazione di conformità.

A titolo puramente di curiosità, si fa notare che la parola “esame” veniva già usata nella definizione di prova a caldo per i generatori di vapore e per i recipienti vapore di cui all’art. 65 del R.D. 12/5/19227 e nella definizione di verifica di esercizio dei recipienti gas di cui all’art. 10 del D.M. 21/5/1974 senza che nessuno mai si sia sognato di fare soltanto un esame documentale.

In sede d’impianto, mentre è legittimo da parte di uno Stato membro, prevedere  un controllo di messa in servizio per verificare che l’insieme venga esercito in conformità alle istruzioni d’uso e manutenzione rilasciate dal Fabbricante, non è ammesso però, all’atto del suddetto controllo, procedere a test e verifiche già effettuate dall’Organismo Notificato per poter apporre la marcatura CE. Infatti, imponendo controlli e procedure addizionali rispetto a quelli già previsti dalla Direttiva significa imporre ostacoli alla libera messa in servizio degli Insiemi conformi alla direttiva e quindi contro l’art.4 parag.1 della stessa (v. Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Attività Produttive del 19/05/04).

E’ possibile immettere sul mercato un insieme senza la marcatura CE?

Se l’intenzione del Fabbricante (L.G. 3/10) è di immettere sul mercato un insieme che non è destinato a funzionare così come l’ha costruito, ma come:

–        Parte (sottoinsieme) di un Insieme ancora più grande;

oppure,

–        Parte di un impianto assemblato dall’Utilizzatore sotto la propria responsabilità;

allora a questo Insieme non si applica la valutazione di conformità e quindi non recherà la marcatura CE. I suoi componenti però debbono soddisfare la PED.

Il principale vantaggio nell’acquisizione di un insieme (impianto “chiavi in mano”) è quello di poterlo mettere in esercizio, alle condizioni dettate dal Fabbricante dell’insieme nel manuale d’uso e manutenzione, senza nessun atto autorizzativo da parte dell’Autorità nazionale. E’ evidente però che, una sua eventuale modifica dovrà essere assoggettata, da parte del Fabbricante, ad una nuova procedura di valutazione di conformità secondo la PED.

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