RESPONSABILE MARCATURA CE
Bisogna esaminarle analiticamente tutte per scoprire quali debbano essere applicate, senza dare nulla per scontato. Ad esempio capita che un produttore/importatore di ventilatori pensi di doversi occupare solo della Direttiva macchine (che comprende in questo caso anche quella detta Bassa tensione) e della Direttiva Compatibilità elettromagnetica… e non si accorge che sono uscite altre Direttive concernenti l’ecosostenibilità (2009/125 CE e 2010/30 EU).
Per esempio ad oggi si trova:
Elenco delle Direttive “Nuovo Approccio”e “Approccio Globale” che prevedono la marcatura CE:
CPD/CPR 89/106/CEE Prodotti da costruzione
PPE 89/686/CEE Dispositivi di protezione individuale
90/385/CEE Dispositivi medici impiantabili attivi
92/42/CEE Caldaie ad acqua calda
93/15/CEE Esplosivi per uso civile
93/42/CEE Dispositivi medici
ATEX 94/9/CE Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in ambienti esplosivi
94/25/CE Imbarcazioni da diporto
LIFTS 95/16/CE Ascensori
PED 97/23/CE Attrezzature a pressione
98/79/CE Dispositivi medico-diagnostici in vitro
R&TTE 99/5/CE Apparecchiature radio e apparecchiature terminali telecomunicazione
2000/9/CE Impianti a fune adibiti al trasporto di persone
MID 2004/22/CE Strumenti di misura
EMC 2004/108/CE Compatibilità elettromagnetica
MD 2006/42/CE Macchine
LVD 2006/95/CE Materiale elettrico in bassa tensione
2007/23/CE Articoli pirotecnici
NAWI 2009/23/CE Strumenti per pesare a funzionamento non automatico
2009/48/CE Giocattoli
SPVD 2009/105/CE Recipienti semplici a pressione
2009/125/CE Ecodesign
GAD 2009/142/CE Apparecchi a gas
ROHS 2011/65/UE RoHS II
Quindi: analisi accurata delle direttive contemporaneamente da applicare (marcare CE significa dichiarare che tutte sono state soddisfatte).
Fatto questo si può passare ad analizzare le Norme armonizzate, pubblicate sulla GUCE per ognuna di queste direttive, per individuare quali siano quelle direttamente applicabili, o quali si possano applicare per analogia e utilizzando un criterio di prudenza. Questo perché l’applicazione di Norme Armonizzate conferisce un vantaggio irrinunciabile: la presunzione di conformità.
La fusione/integrazione di queste due analisi determina un primo dato fondamentale:
a. la necessità o meno di coinvolgere nella procedura di certificazione un Ente Notificato;
b. la scelta della procedura possibile e opportuna da seguire (scelta del modulo);
c. l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione da inserire nella progettazione/adeguamento del prodotto in esame.