Procedure di valutazione della conformità delle macchine
Per le macchine in Allegato IV costruite in conformità ad una norma armonizzata non è più richiesto il deposito del fascicolo tecnico presso un Organismo Notificato, ma è sufficiente la normale procedura di controllo interno sulla fabbricazione (Allegato VIII).
Per le macchine in Allegato IV, si può applicare la nuova procedura di garanzia di qualità totale (Allegato X).
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Procedura per le quasi-macchine
Scopri gli aggiornamenti della normativa sulle Quasi Macchine
Il fabbricante:
- prepara la “documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine” (Allegato VII-B);
- prepara le istruzioni per l’assemblaggio di cui all’allegato VI;
- deve redare la dichiarazione di incorporazione di cui all’allegato II-B;
- prepara le istruzioni per l’assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione che accompagnano la quasi-macchina fino all’incorporazione e faranno parte del fascicolo tecnico della macchina finale.
Non conformità della marcatura
Gli stati membri considerano marcatura non conforme:
- l’apposizione della marcatura CE a titolo della presente direttiva su prodotti non oggetto della medesima;
- l’assenza della marcatura CE e/o della dichiarazione di conformità per una macchina;
- l’apposizione, su una macchina, di una marcatura diversa dalla marcatura CE è vietata perché può indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico o entrambi, della marcatura CE.
Dichiarazione CE di conformità
L a dichiarazione CE di conformità deve contenere:
- nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità;
- il riferimento alle normative europee e non ai rispettivi recepimenti nazionali;
- luogo e data della dichiarazione (vengono già indicati normalmente, anche se non richiesti nella direttiva 98/37/CE).
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Dichiarazione di incorporazione di quasi-macchine
La dichiarazione d’incorporazione deve contenere:
- ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante della quasi-macchina e, se del caso, del suo mandatario;
- nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente, che deve essere stabilita nella comunità;
- un’indicazione con la quale si dichiara esplicitamente quali requisiti essenziali della presente direttiva sono applicati e rispettati e che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità all’allegato VII-B e, se del caso, un’indicazione con la quale si dichiara che la quasi-macchina è conforme ad altre direttive comunitarie pertinenti. Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea;
- un impegno a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata delle autorità nazionali, informazioni pertinenti sulle quasi-macchine. L’impegno comprende le modalità di trasmissione e lascia impregiudicati i diritti di proprietà intellettuale del fabbricante della quasi-macchina;
- una dichiarazione secondo cui la quasi-macchina non deve essere messa in servizio finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non è stata dichiarata conforme, se del caso, alle disposizioni della presente direttiva;
- luogo e data della dichiarazione;
- identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario.
NB.: I requisiti essenziali di salute e sicurezza non si applicano obbligatoriamente alle quasi-macchine, ma è facoltà del fabbricante rispettare uno o più requisiti indicandolo nella documentazione tecnica pertinente.