NOTE IN MERITO AI MEZZI PER IL CARICAMENTO DI MACCHINARI

NOTE IN MERITO AI MEZZI PER IL CARICAMENTO DI MACCHINARI

MARCATURA CE OPPURE NO? COSA BISOGNA FARE ?

La base che si è spezzata è una attrezzatura di lavoro, la cui sicurezza è richiesta dalla Direttiva 2009/104 CE sulla sicurezza attrezzature di lavoro, e dal TUS 81/08 negli articoli 69 e seguenti.
Quindi la “posizione di garanzia” nei confronti dei lavoratori fa capo al datore di lavoro ed al fabbricante, ciascuno per la sua parte.

A quale normativa allora si deve fare riferimento perché tale attrezzatura –fornita ai lavoratori- sia considerata sicura?

Si fa riferimento alla circolare del MiSE del 18 novembre 2005, n. 66499.

In questa circolare si spiega che:

Base, Ceste e casse: in quanto fanno parte del carico non sono:
«accessori di sollevamento»: componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente. Anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento;
quindi non richiedono la marcatura CE.

E allora?
Tuttavia la circolare prescrive quanto segue:

…Ciò comunque non esime il produttore dall’obbligo di fornire all’utilizzatore «le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall’uso normale, o ragionevolmente prevedibile, del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze».

In particolare, a cura del fabbricante, dovrebbero essere, come minimo, fornite ovvero riportate sul prodotto informazioni su:
�-portata e sovrapponibili’,
�-caratteristiche dimensionali,
�-peso nominale,
�-identificazione del carico massimo e di utilizzazione,
�-identificazione del materiale costitutivo.

Il Ddl deve quindi:
1. assicurarsi che la base e le casse utilizzate (analoghe a Dispositivo di presa positivo secondario, quando si deve sollevare un carico non unitario) siano sicure: vedi TUS 81/08 allegato 6 par 3.- e direttiva 2009/104 CE sicurezza attrezzature di lavoro

2. ridurre il rischio durante l’operazione di movimentazione. Sia il rischio di rottura del dispositivo, sia per caduta del carico, sia quello ergonomico, dovuto alla necessità di spingere manualmente lateralmente il carico per accompagnarlo nella giusta posizione dentro il macchinario.
L’operatore non dovrebbe mai stare accanto al carico sospeso.

Fondamentale: bisogna formare e informare sull’operazione (POS da emettere) : il carico in questo caso ad esempio va movimentato tenendolo molto vicino al pavimento (20-30 cm) e rimanendo lontani dal carico stesso.

3. mettere a punto un programma obbligatorio di verifiche –almeno trimestrali- delle attrezzature, come descrive sia la direttiva sulla sicurezza delle attrezzature di lavoro (Art. 5) e il TUS.

. Quindi verificare periodicamente, in funzione delle specifiche condizioni d’uso, ad esempio:
_ usura
_ deformazioni
_ intagli
_ riduzioni di sezione (diametro= misura)
_ allungamenti
sia con ispezione visiva sia con misure (evidenze oggettive)
e registrare l’avvenuta verifica.

Oltre alla Direttiva citata e si riporta quanto prescrive il TUS 81/08

Art. 71
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4 , il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti
ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede
affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2) et cetera.

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