Ganci di Sollevamento vanno Marcati CE – anche se li usate e non li vendete

Giriamo fabbriche tutti i giorni e troviamo sempre lo stesso errore.
Spesso troviamo ganci aggiunti ai macchinari senza che il costruttore del macchinario lo sappia.

Spesso questi ganci sono fatti in casa o dal fabbro di paese.

Troviamo accessori di sollevamento come ganci e funi attaccati ai macchinari non certificati CE oppure certificati per carichi inferiori.

Se aggiungo un gancio ad un macchinario, tipo ad un paranco o ad un manipolatore, devo fare qualcosa? La certificazione del macchinario decade?

Qui si naviga nel grigio della normativa. Il Gancio in quanto tale non va marcato. Il gancio inserito nel macchinario si. Sulla guida della direttiva macchine si da per scontato che il costruttore marchi tutto l’insieme, gancio compreso. Ma spesso viene aggiunto dopo, fuori dalla Certificazione.

ATTENZIONE! non ti fidare della guida della direttiva macchine, in tribunale non ha valore legale

Altra domanda che arriva sempre:

QUALI INFORMAZIONI DEVONO ESSERE PRESENTI SUL GANCIO E SULLE ISTRUZIONI?

le copio direttamente dalla direttiva macchine:

4.3. INFORMAZIONI E MARCATURA

  1. 4.3.1.  Catene, funi e cinghie
    Ogni lunghezza di catena, fune o cinghia di sollevamento che non faccia parte di un insieme deve recare una marcatura o, se ciò non è possibile, una targa o un anello inamovibile con i riferimenti del fabbricante o del suo mandatario e l’identificazione della relativa attestazione.L’attestazione sopra menzionata deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

    1. a)  nome e indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario;
    2. b)  descrizione della catena o della fune comprendente:— dimensioni nominali,
      — costruzione,
      — materiale di fabbricazione, e
      — qualsiasi trattamento metallurgico speciale subito dal materiale;
    3. c)  metodo di prova impiegato;
    4. d)  carico massimo che deve essere sopportato, durante il funzionamento, dalla catena o dalla fune. Una forcella di valori può essere indicata in funzione delle applicazioni previste.
  2. 4.3.2.  Accessori di sollevamentoGli accessori di sollevamento devono recare le seguenti indicazioni:
    — identificazione del materiale, qualora tale informazione sia necessaria per la sicurezza di utilizzo, — carico massimo di utilizzazione.Per gli accessori di sollevamento sui quali la marcatura è materialmente impossibile, le indicazioni di cui al primo comma devono essere riportate su una targa o un altro mezzo equivalente fissato saldamente all’acces- sorio.Le indicazioni devono essere leggibili e situate in un punto in cui non rischino di scomparire per effetto dell’usura né di compromettere la resistenza dell’accessorio.

se invece li voglio produrre io e li certificarli posso farlo?
ecco i requisiti minimi richiesti dalla direttiva macchine. Questo articolo non vuole essere esaustivo, ma togliere quel timore che scopriamo in giro.

Bisogna applicare la norma UNI EN 13135 “Apparecchi di sollevamento – Sicurezza – Progettazione – Requisiti per l’attrezzatura”. 

Perché applicare una norma?

per godere della presunzione di conformità alla direttiva macchine.

 

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