Sopralluoghi degli operatori dei servizi di vigilanza delle ASL nelle aziende, con attenzione alle macchine e attrezzature di lavoro.

 

Sopralluoghi degli operatori dei servizi di vigilanza delle ASL nelle aziende, con attenzione alle macchine e attrezzature di lavoro.

La conoscenza adeguata delle direttive europee “del nuovo approccio” non è molto diffusa, nemmeno tra gli operatori ASL. Anche quando agiscono per conto del magistrato come UPG (ufficiali di polizia giudiziaria).

Quando si analizza la sicurezza di una macchina, di una attrezzatura di lavoro, si dovrebbe seguire un percorso preciso:

a)   Individuare le direttive europee attinenti

b)   Verificare che la marcatura, la dichiarazione di conformità e le istruzioni siano corrette e complete e redatte nella lingua dell’utilizzatore (quante volte capita di trovare documentazione in tedesco, non tradotta…)

c)    Verificare che i RES (i requisiti di sicurezza) siano soddisfatti.

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Se l’operatore ASL sta intervenendo dopo un infortunio, appare evidente che un qualche RES non viene rispettato. Si tratta di stabilire se:

  • È un problema di progettazione insufficiente,approssimata, o che non ha tenuto conto delle direttive attinenti;
  • È un problema di fabbricazione (la produzione ha omesso o modificato qualcosa della progettazione)
  • È un problema di errata destinazione d’uso (è stata progettata per un utilizzo differente)
  • È un problema di installazione (certe macchine possono funzionare solo dopo la loro installazione, oppure l’installazione prevede l’intervento di più soggetti diversi dal fabbricante, magari con fornitura di integrazioni)
  • Sono state apportate modifiche dall’azienda che l’ha in funzione
  • Sono state rimosse delle protezioni dall’utilizzatore
  • E così via.

Senza una buona conoscenza di quanto prescrivono le direttive europee attinenti, si rischia di fare una discreta confusione da parte dell’UPG. Si addebitano responsabilità a soggetti che non ne hanno per niente, non si eseguono i passi necessari all’accertamento corretto delle responsabilità stesse.

 

Chi può dire con certezza che una macchina o attrezzatura di lavoro non risponde a tutti i requisiti (RES) obbligatori?

Molti operatori si avventurano in analisi approfondite sulle Norme Armonizzate, acquisiscono testimonianze da utilizzatori sul posto, studiano i DVR e gli organigrammi. Quando sono esperti, chiedono all’RSPP l’analisi dell’infortunio, necessariamente prevista dal Testo Unico (81/08, art.29 comma 3).

Ma non fanno la cosa fondamentale: analizzare il fascicolo tecnico della macchina. Certo, non lo possono fare, perché è di proprietà del fabbricante e di sua esclusiva proprietà. E il fabbricante non è tenuto a mostrarlo, se non all’organismo a ciò deputato: il Ministero dello Sviluppo economico.

E infatti è proprio previsto, obbligatorio, che l’UPG, di fronte a una carenza riscontrata di una macchina o attrezzatura di lavoro, la segnali al Ministero. Sarà il Ministero ad avviare l’indagine e verificare se i RES sono stati o meno tutti rispettati.

Abbiamo collaborato come CTU con il Presidente del Tribunale di Prato, Giudice Francesco Antonio Genovese.

 

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