Certificazione CE Montacarichi – Montascale E Piattaforme

Certificazione CE Montacarichi – Montascale E Piattaforme

MOntacarichi

 

Certi nostri clienti si imbattono in discussioni con gli organismi ispettive delle ASL sulla CERTIFICAZIONE CE di questi macchinari. In genere si fa confusione sulle definizioni e sull’applicabilità di una o un’altra direttiva. E quali verifiche periodi che siano necessarie.

Riferimenti:
con l’entrata in vigore del DLgs 17/2010 –la nuova direttiva macchine- è stato abrogato il DPR 459/96 e le circolari corrispondenti al decreto stesso. E con l’Art. 24 che lo prescrive, è stato emanato il Dpr 214/2010, a modifica del Dpr 162 (decreto di recepimento della Direttiva Ascensori.)

In pratica questo art. 24 modifica la definizione di “ascensore”, sostituendo il termine “cabina”, con il termine “supporto del carico”.  In conseguenza di ciò la definizione di ascensore è stata resa più generale: “apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale e’ superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di persone, di persone e cose, oppure soltanto di cose, se il supporto del carico e’ accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed e’ munito di comandi situati all’interno del supporto del carico o a portata di una persona all’interno del supporto del carico.” Invece sono ascensori e montacarichi in servizio privato gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico. Così gli ascensori con velocità non superiore a 0,15 m/s rientrano in questo campo di applicazione.

Per riassumere il DPR 214/2010, ha introdotto le medesime regole, per la messa in esercizio e il mantenimento in esercizio, per quegli impianti che, pur non essendo ascensori, rispondono comunque alla definizione di “ascensore” ( per tipo di supporto del carico, avendo guide rigide, svolgendo servizio su piani definiti, avendo una inclinazione superiore a 15 gradi rispetto al piano orizzontale

Per queste considerazioni, anche i servoscala e i montascale, se rispondono alla definizione di ascensore richiedono gli stessi adempimenti previsti per le piattaforme elevatrici, cioè applicazione del Capo II del DPR 162/99.   Rientrano nell’obbligo di tali verifiche anche se il dislivello è di pochi gradini.

Quindi si fa affidamento alla modulistica prevista dalla ASL:

MODULISTICA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PER VERIFICHE PERIODICHE SU PIATTAFORME ELEVATRICI(ex art. 13 D.P.R. 162/99 e art. 6 D.P.R. 214/2010)

Invece per le PLE in uso nei cantieri meglio far riferimento ad una pubblicazione INAIL:
“uso della piattaforma di lavoro mobile in elevato” – edizione febbraio 2012, realizzata dalla Direzione generale per le Marche, di distribuzione ovviamente gratuita.

 

Il costruttore di piattaforme è sempre alle prese con queste carte, e non sono poche.

Ingegneria legale per la certificazione CE delle apparecchiature e dei macchinari protegge il costruttore quando avvengono problemi o peggio, infortuni: un intervento tempestivo spesso determina uno svolgimento rapido delle indagini e un contenimento drastico dei costi. Un comportamento invece passivo, attendista, nella nostra esperienza aggrava la situazione, la trascina avanti con costi superiori, imprevedibili.

Se poi interveniamo prima, al momento della messa in esercizio, sulla documentazione e su quanto il costruttore ha messo nel fascicolo, al di là di quanto chiede l’eventuale Ente notificato, cautela per il dopo, anche a fronte di richieste ulteriori in sede di verifiche periodiche.

 

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